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PROCEDURE D’INDAGINE INTERNE ALLE NAZIONI UNITE
NELL’AMBITO DELLE MISSIONI DI PEACEKEEPING. IL CASO DI MINUSMA
2. La Missione MINUSMA: generalità
a. Mandato
MINUSMA (United Nations
Multidimensional Integrated Stabilization
Mission in Mali) è una missione di peace-
(1)
keeping che le Nazione Unite hanno schie-
rato in Mali nel 2013 a seguito della grave
crisi interna al Paese originata da un colpo
di Stato nel marzo 2012. Il mandato della
missione, inizialmente stabilito con la
Risoluzione 2100 del 25 aprile 2013 del
Consiglio di Sicurezza delle UN, fu quello di
sostenere le autorità di transizione del
Mali nella sua stabilizzazione e nell’attua-
zione della “tabella di marcia transitoria” che Il Mali
fu all’uopo redatta. Tale mandato è stato annualmente rinnovato e novellato
sulla base dell’evolversi della situazione del teatro operativo.
b. Quadro giuridico nazionale
Il Quadro giuridico nazionale relativo alla partecipazione del personale ita-
liano alla missione è principalmente costituito dalle disposizioni contenute nella
Legge n. 145/2016 (recante Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle
missioni internazionali), la quale stabilisce che annualmente il Parlamento esamini,
per l’approvazione, una deliberazione governativa contenente un’apposita sche-
da per ciascuna missione contenente tutti i dettagli.
In particolare, l’articolo 2 della legge citata stabilisce:
- al comma 1: “La partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali è deliberata
dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. Ove se ne ravvisi
la necessità, può essere convocato, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Consiglio supremo di difesa”;
- al comma 2: “Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dal Governo alle
Camere, che tempestivamente le discutono e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei
rispettivi regolamenti, autorizzano per ciascun anno la partecipazione dell’Italia alle missioni
internazionali, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l’autorizza-
zione. Nel trasmettere alle Camere le deliberazioni di cui al comma 1, il Governo indica per
ciascuna missione l’area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento,
la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale
coinvolte, nonché la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l’anno in corso (...)”.
(1) https://minusma.unmissions.org/.
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