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PROCEDURE D’INDAGINE INTERNE ALLE NAZIONI UNITE
                     NELL’AMBITO DELLE MISSIONI DI PEACEKEEPING. IL CASO DI MINUSMA



               2. La Missione MINUSMA: generalità
               a. Mandato
                     MINUSMA         (United     Nations
               Multidimensional  Integrated  Stabilization
               Mission in Mali)  è una missione di peace-
                               (1)
               keeping che le Nazione Unite hanno schie-
               rato in Mali nel 2013 a seguito della grave
               crisi interna al Paese originata da un colpo
               di Stato nel marzo 2012. Il mandato della
               missione,  inizialmente  stabilito  con  la
               Risoluzione  2100  del  25  aprile  2013  del
               Consiglio di Sicurezza delle UN, fu quello di
               sostenere  le  autorità  di  transizione  del
               Mali nella sua stabilizzazione e nell’attua-
               zione della “tabella di marcia transitoria” che          Il Mali
               fu all’uopo redatta. Tale mandato è stato annualmente rinnovato e novellato
               sulla base dell’evolversi della situazione del teatro operativo.

               b. Quadro giuridico nazionale
                     Il Quadro giuridico nazionale relativo alla partecipazione del personale ita-
               liano alla missione è principalmente costituito dalle disposizioni contenute nella
               Legge n. 145/2016 (recante Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle
               missioni internazionali), la quale stabilisce che annualmente il Parlamento esamini,
               per l’approvazione, una deliberazione governativa contenente un’apposita sche-
               da per ciascuna missione contenente tutti i dettagli.
                     In particolare, l’articolo 2 della legge citata stabilisce:
                     - al comma 1: “La partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali è deliberata
               dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. Ove se ne ravvisi
               la necessità, può essere convocato, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del codice dell’ordinamento
               militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Consiglio supremo di difesa”;
                     - al comma 2: “Le deliberazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dal Governo alle
               Camere, che tempestivamente le discutono e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei
               rispettivi regolamenti, autorizzano per ciascun anno la partecipazione dell’Italia alle missioni
               internazionali, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l’autorizza-
               zione. Nel trasmettere alle Camere le deliberazioni di cui al comma 1, il Governo indica per
               ciascuna missione l’area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento,
               la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale
               coinvolte, nonché la durata programmata e il fabbisogno finanziario per l’anno in corso (...)”.

               (1)   https://minusma.unmissions.org/.

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