Page 28 - Rassegna 2020-1-Inserto
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L’IMPEGNO ALL’ESTERO DELL’ARMA DEI CARABINIERI
L’UNSC esorta quindi tutti gli stati membri a proteggere le infrastrutture
civili (129) e ad assicurare il corretto funzionamento dei sistemi e dei mercati ali-
mentari in situazioni di conflitto armato. Appare evidente che gli impianti, i
terreni, gli immobili, destinati a produrre, trasformare, trasportare e distribuire
alimenti e acqua potabile sono tutelati come cose private che devono essere
sottratte dagli eventi bellici. In chiusura alla risoluzione s’invita l’UNSG a con-
durre una continua analisi sul fenomeno carestie e carenze alimentari in Paesi
coinvolti in conflitti.
Tale risoluzione dell’UNSC sembra essere un altro piccolo passo avanti
per un’ulteriore sovrapposizione tra DIDU e DIU, coniugando il diritto al cibo
inteso come DU garantito dalla convenzione di Parigi (130) con la POC che inclu-
de la protezione di beni dei civili, ricadente nel DIU.
Per la verità, ancorché sia il più evidente, questo non è l’unico segnale di
movimento in avanti. Vi è anche un iniziale accostamento, sebbene ancora
non sancito dall’UNSC ma solamente dall’assemblea dell’United Nations
Environment Programme (UNEP), tra il diritto alla salute, un ambiente pulito,
l’inquinamento ambientale e l’illecito traffico di materie prime prodotto da
guerre e terrorismo (131) .
In tale risoluzione assembleare viene fatto espresso richiamo a DIU, DU
e DIDU e sebbene non sia espressamente sancito il diritto alla salute e la lotta
all’inquinamento nei teatri di crisi come attività inquadrabili nel l’ambito della
POC, la direzione tracciata sembra proprio quella.
Il diritto internazionale, come quello interno degli Stati membri, è vivo,
non è immobile ma si muove spinto dalle questioni emergenti nel panorama
globale. In tal modo, dall’analisi di fenomeni allarmanti che si verificano di volta
in volta nelle aree di crisi (132) , i DU, il DIU e il DIDU si sovrappongono e s’in-
terpolano evidenziando nuovi diritti riconosciuti alle persone e nuovi ambiti di
!
tutela da parte della comunità internazionale.
(129) Ginevra 1977, art. 52 primo prot. e art. 14 secondo prot.
(130) Universal Declaration of Human Rights, United Nations General Assembly, 10 dicembre 1948,
Parigi.
(131) Draft resolution on pollution mitigation and control in areas affected by armed conflict or terrorism,
UNEP/EA.3/L.5, 2017.
(132) La risoluzione poco sopra citata nasce dalla constatazione dell’estrazione e del traffico illegali
d’idrocarburi in Nord Africa e Medio Oriente da parte di organizzazioni terroristiche com-
battenti in conflitti armati. Tale attività, con l’incendio e/o lo sversamento di greggio e suoi
derivati, determina un grave inquinamento dell’atmosfera, del suolo, del sottosuolo e delle
acque.
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