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L’IMPEGNO ALL’ESTERO DELL’ARMA DEI CARABINIERI



                  L’UNSC esorta quindi tutti gli stati membri a proteggere le infrastrutture
             civili (129)  e ad assicurare il corretto funzionamento dei sistemi e dei mercati ali-
             mentari in situazioni di conflitto armato. Appare evidente che gli impianti, i
             terreni, gli immobili, destinati a produrre, trasformare, trasportare e distribuire
             alimenti e acqua potabile sono tutelati come cose private che devono essere
             sottratte dagli eventi bellici. In chiusura alla risoluzione s’invita l’UNSG a con-
             durre una continua analisi sul fenomeno carestie e carenze alimentari in Paesi
             coinvolti in conflitti.
                  Tale risoluzione dell’UNSC sembra essere un altro piccolo passo avanti
             per un’ulteriore sovrapposizione tra DIDU e DIU, coniugando il diritto al cibo
             inteso come DU garantito dalla convenzione di Parigi (130)  con la POC che inclu-
             de la protezione di beni dei civili, ricadente nel DIU.
                  Per la verità, ancorché sia il più evidente, questo non è l’unico segnale di
             movimento in avanti. Vi è anche un iniziale accostamento, sebbene ancora
             non  sancito  dall’UNSC  ma  solamente  dall’assemblea  dell’United  Nations
             Environment Programme (UNEP), tra il diritto alla salute, un ambiente pulito,
             l’inquinamento ambientale e l’illecito traffico di materie prime prodotto da
             guerre e terrorismo (131) .
                  In tale risoluzione assembleare viene fatto espresso richiamo a DIU, DU
             e DIDU e sebbene non sia espressamente sancito il diritto alla salute e la lotta
             all’inquinamento nei teatri di crisi come attività inquadrabili nel l’ambito della
             POC, la direzione tracciata sembra proprio quella.
                  Il diritto internazionale, come quello interno degli Stati membri, è vivo,
             non è immobile ma si muove spinto dalle questioni emergenti nel panorama
             globale. In tal modo, dall’analisi di fenomeni allarmanti che si verificano di volta
             in volta nelle aree di crisi (132) , i DU, il DIU e il DIDU si sovrappongono e s’in-
             terpolano evidenziando nuovi diritti riconosciuti alle persone e nuovi ambiti di
                                             !
             tutela da parte della comunità internazionale.






             (129) Ginevra 1977, art. 52 primo prot. e art. 14 secondo prot.
             (130) Universal  Declaration  of   Human  Rights,  United  Nations  General  Assembly,  10  dicembre  1948,
                  Parigi.
             (131) Draft  resolution  on  pollution  mitigation  and  control  in  areas  affected  by  armed  conflict  or  terrorism,
                  UNEP/EA.3/L.5, 2017.
             (132) La risoluzione poco sopra citata nasce dalla constatazione dell’estrazione e del traffico illegali
                  d’idrocarburi in Nord Africa e Medio Oriente da parte di organizzazioni terroristiche com-
                  battenti in conflitti armati. Tale attività, con l’incendio e/o lo sversamento di greggio e suoi
                  derivati, determina un grave inquinamento dell’atmosfera, del suolo, del sottosuolo e delle
                  acque.

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