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LA PROTEZIONE DEI CIVILI NELLE MISSIONI DI PACE



               vulnerabili, compresi gli sfollati, impedendo la commissione di crimini di guerra
               e altri deliberati atti di violenza nei confronti di civili, garantendo l’accesso uma-
               nitario e garantendo il pieno rispetto diritti dell’individuo, in conformità con le
               leggi nazionali e internazionali, vale a dire il DIDU e il DIU” (103) .
                     I principi che adotta l’UE nella POC sono ovviamente gli stessi cui si rifà
               l’ONU in quanto ormai sanciti dalla consuetudine internazionale. Essi sono
               l’imparzialità, il consenso dello Stato sovrano e il non uso della forza (salvo per
               la difesa di persone e mandato). Il mandato POC rimane subordinato agli obbli-
               ghi in capo allo Stato responsabile per i propri cittadini.
                     L’UE sottolinea primariamente il ruolo dell’addestramento come fonda-
               mentale nella POC, addestramento sia nei confronti del personale EU impiega-
               to nelle missioni con mandato POC che nei confronti delle autorità locali ma
               anche degli abitanti (oggetto della POC) delle aree di operazione. La POC è un
               concetto che va localmente divulgato alla stregua del Rule of  Law e dei diritti
               umani.
                     L’UE evidenzia l’importanza di svolgere tutte le attività POC in coordina-
               mento con gli altri attori internazionali e locali, anche privati (ONG) che si
               occupano di POC, DIU, DIDU, mettendo a sistema le capacità delle organiz-
               zazioni presenti nel teatro operativo.
                     Quello che emerge dall’analisi della postura dell’UE nell’ambito POC è
               che essa non viene trattata a se stante come difesa dell’integrità fisica dei civili,
               ma viene considerata parte di un più ampio assetto di diritti umani quali la liber-
               tà di movimento, l’uguaglianza di genere, la tutela dei fanciulli, e di attività lega-
               litarie e umanitarie quali la riforma della sicurezza e delle istituzioni, lo smina-
               mento, la lotta al traffico di armi, la smobilitazione, ecc.
                     Questo da un lato sembra portare l’UE fuori dal solco tracciato dall’ONU
               nel settore della POC ma dall’altro potrebbe portare a ipotizzare un’evoluzione
               del concetto che esca dal limitato campo dell’integrità fisica della persona.

               b. L’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO)
                     La NATO è nata come alleanza militare (e lo è tuttora) per la difesa indi-
               viduale o collettiva anche armata nel caso di attacco nei confronti di uno dei
               consociati (104) . In questo contesto l’Alleanza non ha mai sviluppato un concetto
               di POC, probabilmente poiché ai tempi del bipolarismo i civili da proteggere
               (103) “All activities aimed at ensuring the safety and physical integrity of  civilian populations, particularly chil-
                     dren, women and other vulnerable groups, including IDPs, preventing the perpetration of  war crimes and
                     other deliberated acts of  violence against civilians, securing humanitarian access and ensuring full respect for
                     the rights of  the individual, in accordance with national and international bodies of  law, ie human right law
                     and international humanitarian law”, MONUC: UN System wide Strategy for the Protection of
                     Civilians in the DRC, 2009.
               (104) Art. 5, North Atlantic Treaty, Washington D.C. (US), 4 April 1949.

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