Page 56 - Rassegna 2019-4
P. 56
DOTTRINA
per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l’adozione di un impe-
gno di spesa da parte dell’ente; mentre, integra il più grave delitto di peculato l’at-
to di disposizione del denaro compiuto - in difetto di qualunque motivazione o
documentazione, ovvero in presenza di una motivazione meramente “di coper-
tura” formale - per finalità esclusivamente private ed estranee a quelle istituzio-
nali dell’ente. - Cass. pen., Sez. Sesta, Sent. 22 giugno 2017, n. 41768 (rv. 271283).
A differenza delle ipotesi di peculato, l’abuso d’ufficio “si realizza con
l’uso indebito del bene a proprio vantaggio, senza, tuttavia, che ciò comporti la
perdita dello stesso e la conseguente lesione patrimoniale dell’avente diritto” -
Cass. pen., Sez. Sesta, Sent. 2 marzo 2016, n. 12658 (rv. 266871).
D’altra parte, “integra il delitto di abuso d’ufficio, e non quello di peculato,
nemmeno di peculato d’uso, la condotta di un agente della Polizia di Stato che
utilizzi reiteratamente il fax in dotazione dell’ufficio per ricevere e trasmettere
documenti ed atti, consegnatigli dai clienti proprio all’interno dell’ufficio, alla
società con la quale collabora per curare pratiche infortunistiche” - Cass. pen.,
Sez. Sesta, 26 aprile 2016, n. 22800 in Dir. pen. proc., 2016, 8, 1047.
8. Conclusioni
Recuperando il valore della semantica dell’abuso, cui si è fatto riferimento
nelle pagine che precedono, la prospettiva de lege ferenda potrebbe contemplare
il riferimento al fine tipico dell’interesse pubblico. Sicché la restrizione ‘forma-
listica’ andrebbe controbilanciata dalla specificazione del dettato normativo
sulla omessa astensione, che rileverà «ogni qualvolta (il pubblico ufficiale o l’in-
caricato di un pubblico servizio) abbia un interesse, proprio o di un prossimo
congiunto, in conflitto con quello pubblico», restando la precedente, astratta
previsione degli “altri casi prescritti” evidentemente assorbita dalla violazione
(43)
di legge o di regolamento.
A bene vedere, non si tratta di un vero e proprio revirement; la proposta si
colloca nel solco della linea riformistica già intrapresa dal legislatore con il testo
normativo gemmato dalla riforma del 1997, di cui cerca semplicemente di assi-
curare la tenuta in sede applicativa.
(43) Sul significato del riferimento agli «altri casi prescritti» si rinvia a M. CANTENACCI, Abuso d’uffi-
cio, in TRATTATO TEORICO-PRATICO DI DIRITTO PENALE, F. PALAZZO, C. E. PALIERO (diretto
da), Reati contro la pubblica amministrazione e contro l’amministrazione della giustizia (a cura di M.
CATENACCI), Giappichelli, Torino, pagg. 137 e ss.
54