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DOTTRINA



             La progressiva espansione dell’elemento oggettivo
                  In tema di abuso d’ufficio, integra l’elemento oggettivo del reato la condot-
             ta (nella specie, il conferimento da parte di un sindaco di incarichi di rappresen-
             tanza e difesa davanti alle Commissioni tributarie al dirigente dell’ufficio comu-
             nale “finanze e tributi”) che determina l’attribuzione al dirigente pubblico di
             somme di denaro ulteriori rispetto alla retribuzione concordata nei contratti col-
             lettivi, sussistendo, in tal caso, la violazione del principio di onnicomprensività
             della retribuzione stabilito dall’art. 24, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e di matrice
             costituzionale - Cass. pen., Sez. Quinta, Sent. 4 aprile 2018, n. 33843 (rv. 273623).
                  In tema di abuso d’ufficio, la violazione di legge cui fa riferimento l’art. 323 c.p.
             riguarda non solo la condotta del pubblico ufficiale in contrasto con le norme
             che regolano l’esercizio del potere, ma anche quelle che siano dirette alla realiz-
             zazione di un interesse collidente con quello per quale il potere è conferito,
             ponendo in essere un vero e proprio sviamento della funzione. (Fattispecie in
             cui il sindaco di un Comune aveva disposto la revoca dell’incarico dirigenziale
             ricoperto da un dipendente candidatosi in una lista contrapposta, apparente-
             mente giustificato tale scelta con esigenze di contenimento della spesa senza
             che,  tuttavia,  fosse  stata  previamente  deliberata  una  diversa  organizzazione
             degli uffici) - Cass. pen., Sez. Sesta, Sent. 13 aprile 2018, n. 19519 (rv. 273099).
                  In tema di abuso d’ufficio, integrano il requisito della violazione di legge
             sia l’acquisizione, sia la successiva elaborazione di tabulati relativi a comunica-
             zioni telefoniche intercorse su utenze che, alla luce degli atti di indagine esistenti
             al  momento  del  provvedimento,  risultano  riferibili  a  deputati  o  senatori,  in
             assenza della preventiva autorizzazione della Camera di appartenenza di questi
             ultimi. (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che la garanzia prevista
             dall’art. 4 legge 140 del 2003 trova il suo fondamento nell’art. 68, terzo comma,
             Cost., ed è funzionale alla tutela dell’autonoma esplicazione dell’attività istitu-
             zionale del parlamentare da indebite invadenze del potere giudiziario e, pertan-
             to, ai fini della sua operatività, ciò che rileva non è la titolarità o la disponibilità
             dell’utenza monitorata, quanto piuttosto la circostanza che l’atto di indagine sia
             volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare,
             a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sotto-
             posto a controllo appartengano a terzi) - Cass. pen., Sez. Sesta, 22 settembre 2016,
             n. 49538 (rv. 268422).

             La cosiddetta doppia ingiustizia: vantaggio e danno
                  Circa lo scrutinio della cosiddetta doppia ingiustizia, che postula un dupli-
             ce  e  distinto  apprezzamento  avente  ad  oggetto  condotta  ed  evento,  “non
             potendosi far discendere l’ingiustizia del vantaggio dall’illegittimità del mezzo


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