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DOTTRINA



                  Le funzioni o il servizio, nello svolgimento dei quali può essere consumato il
             reato di cui all’art. 323 c.p., non sono quelli specifici del singolo pubblico ufficiale
             o incaricato di pubblico servizio, bensì dell’ufficio di sua appartenenza. Ne conse-
             gue che ove il pubblico ufficiale agisca nella qualità immediatamente connessa alla
             funzione svolta (e che in detta funzione ha il suo titolo), è evidente che le attribu-
             zioni da questi esercitate appartengono a pieno titolo all’amministrazione di appar-
             tenenza e che la violazione delle norme sulla competenza (carenza di potere in
             concreto) si traduce nella violazione di legge che costituisce requisito strutturale
             della fattispecie incriminatrice - Cass. pen., Sez. Terza, 3 ottobre 2017, n. 52053.
                  L’art. 323 c.p. influisce sulla disciplina di settore imponendo al magistrato
             del pubblico ministero “l’obbligo, disciplinarmente rilevante, di astenersi ove la
             sua  attività  risulti  influenzata  da  un  interesse  personale  o  vi  possa  essere  il
             sospetto di un conflitto d’interessi, dovendo l’art. 52 c.p. essere interpretato alla
             luce dell’art. 323 c.p. così da escludere l’esistenza di una mera facoltà di astener-
             si in presenza di un interesse proprio o di un proprio congiunto” - Cass. civ., Sez.
             Unite Sent., 27 dicembre 2018, n. 33537 (rv. 652084-01).
                  In sostanza, l’art. 323 c.p. “ha introdotto nell’ordinamento, in via diretta e gene-
             rale, un dovere di astensione per i pubblici agenti che si trovino in una situazione di
             conflitto di interessi, con la conseguenza che l’inosservanza del dovere di astenersi in
             presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto integra il reato anche
             se manchi, per il procedimento ove l’agente è chiamato ad operare, una specifica
             disciplina dell’astensione, o ve ne sia una che riguardi un numero più ridotto di ipotesi
             o che sia priva di carattere cogente - Cass. pen., Sez. Quinta, 21 dicembre 2017, n. 1929.
                  Il riferimento può essere anche a “un atto interno al procedimento ammi-
             nistrativo, non rilevando la circostanza che il provvedimento definitivo sia emes-
             so da altro pubblico ufficiale. (Fattispecie relativa all’illegittimo rilascio di una
             autorizzazione per la realizzazione di un alloggio abitativo antisismico tempora-
             neo, la cui istruttoria era stata illecitamente svolta da un professionista esterno
             che sostituiva il tecnico comunale, mentre il relativo titolo edilizio era stato emes-
             so dal sindaco” - Cass. pen., Sez. Terza, Sent. 13 dicembre 2016, n. 16449 (rv. 269820).

             La violazione di legge
                  La ‘violazione di legge’ sussiste in caso di inosservanza dei doveri funzionali del
             pubblico dipendente che traggono fondamento dall’art. 13 DPR del 10 gennaio
             1957, n. 3, norma ancora in vigore con riguardo ai docenti universitari, per i quali la
             contrattazione collettiva non ha mai disciplinato diversamente il rapporto di impiego.
             (Fattispecie relativa a docenti universitari accusati del reato di cui all’art. 323 c.p. per
             aver favorito illecitamente alcuni candidati, preventivamente individuati, nell’assegna-
             zione di borse di studio) - Cass. pen., Sez. Sesta, Sent. 5 giugno 2018, n. 38546 (rv. 273794).


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