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DOTTRINA



                  Si avrà invece violazione di legge allorquando il cattivo uso del potere
             discrezionale esorbiti dai limiti interni della discrezionalità (eccesso di potere
             estrinseco), ponendosi in contrasto con l’interesse per il quale il potere è attri-
             buito e, quindi, fuori dalla stessa discrezionalità ontologicamente intesa .
                                                                                 (30)
                  In quest’ottica, al diritto penale competerà occuparsi unicamente di quelle
             situazioni  in  cui  il  pubblico  ufficiale  o  incaricato  di  pubblico  servizio  abbia
             sostituito al merito amministrativo un merito illecito, difettando i presupposti
             di attribuzione del potere esercitato .
                                               (31)


             5.  Pubblica  amministrazione  «funzione»  e  infedeltà  come  modalità  di
               offesa nelle attività a componente discrezionale
                  Il citato rapporto di reciproca complementarietà esistente tra tipo di viola-
             zione (condotta) e specifico risultato lesivo (evento) tiene conto del nuovo con-
             cetto di pubblica amministrazione funzione  e, dunque, supera il formalismo
                                                       (32)
             provvedimentale marginalizzato dal ruolo attivo della pubblica amministrazione.
                  Quest’ultima è oggi chiamata a ricomporre la molteplicità di interessi pub-
             blici e privati, esercitando poteri a vocazione discrezionale che la riforma del 1997
             non ha di certo inteso escludere dal fuoco della penale rilevanza (a dispetto delle
             ipotesi di illegittimità meramente formale). Per queste ragioni il concetto di viola-
             zione di norme di legge o di regolamento è bilanciato dal disvalore d’evento e non
             dev’essere confuso con la mera irregolarità. Un approccio formalistico estende-
             rebbe a dismisura il parametro normativo della fattispecie, fino a includere il con-
             trollo di adeguatezza del mezzo utilizzato per conseguire l’obiettivo dell’azione
             amministrativa (un’area prossima al sindacato di merito, che deve rimanere fuori
             dall’area penale). Per tali ragioni, i vizi sintomatici dell’eccesso di potere (travisa-
             mento dei fatti, contraddittorietà motivazioni-dispositivo, disparità di trattamento,

             (30)  Muovono in questa direzione le osservazioni di N. PISANI, Abuso d’ufficio, in CANESTRARI,
                  CORNACCHIA, DE SIMONE (a cura di), Manuale di diritto penale. Parte speciale. Dei delitti contro la
                  pubblica amministrazione, Bologna, 2015, pagg. 264 e ss. L’Autore ricava un significativo aggan-
                  cio normativo circa la rilevanza di questa ipotesi di uso distorto del potere in assenza dei pre-
                  supposti di legittimazione dall’art. 21-septies, Legge 241/1990, che configura appunto la nul-
                  lità dell’atto per difetto di attribuzione. Da tali premesse discendono le conclusioni per cui
                  «l’esistenza di uno scopo del tutto estraneo al modello legale e al di fuori dei presupposti di fatto di esercizio
                  del potere discrezionale appare riconducibile al paradigma della “violazione di norme di legge”». Negli stes-
                  si termini, L. STORTONI, Delitti contro la pubblica amministrazione, in CANESTRARI, GAMBERINI,
                  INSOLERA, MAZZACUVA, SGUBBI, SORTONI, TAGLIARINI (a cura di), Diritto penale. Lineamenti di
                  parte speciale, Quinta edizione, Bologna, 2009, pag. 100.
             (31)  In questo senso, T. PADOVANI, L’abuso d’ufficio e il sindacato del giudice penale, in RIV. TRIM. DIR.
                  PEN. E PROC. PEN., 1989, pag. 88.
             (32)  Ne ripercorre le tappe fondamentali A. SESSA, op. cit., pagg. 95 e ss.

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