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L’ABUSO D’UFFICIO TRA DIRITTO E RAGIONE
In quest’ottica, la violazione di una circolare, quale norma interposta, equi-
varrebbe alla violazione della legge cui quella circolare fa riferimento, attivando la
fattispecie di reato . Alla deriva che ha travolto la certezza del diritto non si è
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opposta la funzione nomofilattica della Cassazione, che ha accolto nell’abuso d’uf-
ficio anche la violazione di norme diverse dalla legge o dal regolamento (es. norme
del piano regolatore), facendo riferimento alla fonte sovraordinata (es. legislazione
urbanistica), benché priva di contenuto precettivo . È su tali premesse che la giu-
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risprudenza di merito ha inteso superare il ‘dogma’ della violazione diretta e imme-
diata del precetto, ritenendo sufficiente la violazione di un «sistema di norme» .
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Sicché oggi «si ha violazione di legge non solo quando la condotta sia stata
svolta in contrasto con le forme, le procedure, i requisiti richiesti, ma anche
quando essa non si sia conformata al presupposto stesso da cui trae origine il
potere, caratterizzato, a differenza dell’autonomia negoziale, dal vincolo di tipi-
cità e di stretta legalità funzionale… ». Per tali ragioni «il reato di abuso d’uf-
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ficio connotato da violazione di norme di legge o di regolamento è configura-
bile non solo allorché la condotta tenuta dall’agente sia in contrasto con il signi-
ficato letterale, logico o sistematico della disposizione di riferimento, ma anche
quando essa contraddica lo specifico fine perseguito dalla norma, concretizzandosi
in uno “svolgimento della funzione o del servizio” che oltrepassa ogni possibile
(19) La incontrollabile forza espansiva insita nella trasgressione ‘mediata’ di una disposizione di legge
o di regolamento è chiaramente evidenziata da A. VALLINI, L’abuso d’ufficio, in F. PALAZZO (a cura
di), Trattato di Diritto Penale, vol. II, Delitti contro la pubblica amministrazione, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli, 2011, pag. 291. Emblematica, in argomento, la pronuncia della Corte di
Cassazione, Sez. Quinta, 5 novembre 2001, PEZZAROSSA, in CASS. PEN., 2002, pagg. 1645 e ss., che
in tema di concorsi pubblici ha considerato la violazione delle disposizioni contenute nel bando in
grado di travolgere anche le leggi in esso richiamate e, quindi, le connesse disposizioni regolamen-
tari (contra: Cass. Sez. Terza, 19 ottobre 1999, PETRIGNANO, in CASS. PEN., 2002, pagg. 841 e ss.).
(20) Una lucida analisi dell’atteggiamento della giurisprudenza di fronte alla prospettiva di espun-
gere dalla condotta di abuso la rilevanza dell’eccesso di potere è offerta da A. MANNA, Abuso
d’ufficio e conflitto d’interesse nel sistema penale, Torino, 2004, pagg. 44 e ss., che cita quali primi
esempi di un indirizzo andato progressivamente consolidandosi Cass., Sez. Sesta, 16 ottobre
1998, LO BAIDO, in FORO IT., 2000, II, pag. 140 e ss. e Cass., Sez. Sesta, 11 maggio 1999,
FRAVILI, in CASS. PEN., 2000, pagg. 350 e ss.; fino alla più recente Cass., Sez. Quinta, 5
novembre 2001, PEZZAROSSA, in CASS. PEN., 2002, pagg. 1645 e ss., che in tema di concorsi
pubblici ha considerato la violazione delle disposizioni contenute nel bando in grado di tra-
volgere anche le leggi in esso richiamate e, quindi, le connesse disposizioni regolamentari
(contra: Cass. Sez. III, 19 ottobre 1999, PETRIGNANO, in CASS. PEN., 2002, pagg. 841 e ss.).
(21) La sentenza (richiamata anche da A. MANNA, Abuso d’ufficio, cit., pag. 48) è quella del Trib. Napoli,
30 novembre 1999, Pres. CHILIBERTI, in CASS. PEN., 2001, pagg. 1027 e ss., con nota contraria di
CUPELLI, Abuso d’ufficio e tipologia delle fonti: sulla rilevanza penale della violazione di un «sistema di norme».
(22) Cass., Sez. Sesta, 9 febbraio 1998, MANNUCCI, CASS. PEN. 1999, 1761, con nota di M. N.
MASULLO, L’abuso d’ufficio nell’ultima giurisprudenza di legittimità, tra esigenze repressive e determina-
tezza della fattispecie: “la violazione di norme di legge”. In senso conforme Cass., Sez. Sesta, 9 mag-
gio 2000, PERROTTA, C.E.D. CASS., 216234.
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