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DOTTRINA
SOMMARIO: 1. La struttura dell’art. 323 c.p. e il “diritto penale no-limits” della recente rifor-
ma. - 2. L’apparente stabilizzazione del tipo nella legge 16 luglio 1997, n. 234.
- 3. Violazione di norme di legge o di regolamento: l’irragionevolezza dell’ermeneu-
tica. - 4. Il recupero della dimensione assiologica dell’offensività. - 5. Pubblica
amministrazione «funzione» e infedeltà come modalità di offesa nelle attività a com-
ponente discrezionale. - 6. Causalità normativa e disvalore di evento: prospettive de
lege ferenda. - 7. Le ‘coordinate’ del formante giurisprudenziale. - 8 Conclusioni.
1. La struttura dell’art. 323 c.p. e il “diritto penale no-limits” della recente riforma
Rimanendo nella scia del dibattito populista - che ha determinato la metamor-
fosi linguistica della certezza della pena, mettendo al centro il momento punitivo, e
dunque il castigo, in luogo del crimine -, il legislatore della legge 9 gennaio 2019, n. 3,
(1)
recante Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché
in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti
politici, si è ancora una volta disinteressato della ristrutturazione dell’«abuso d’ufficio».
D’altra parte, il diritto penale brandito dal riformatore è uno strumento
‘spazzacorrotti’, atto a rafforzare nell’immaginario collettivo la capacità opera-
tiva dello Stato Leviatano e, quindi, poco incline a tutelare la più raffinata acce-
zione della sicurezza dei diritti anche nei confronti dell’autorità. L’esclusiva è
apparentemente riservata alla sicurezza da offese criminali, che meglio si pre-
sta alle deprecabili strumentalizzazioni del simbolismo-espressivo, confluendo
naturalmente nell’inflizione di pene gravemente stigmatizzanti .
(2)
Non a caso, il carattere peculiare della riforma è rappresentato dall’inaspri-
mento del comparto sanzionatorio, ispirato a un modello di «diritto penale no-
limits, liberato da ogni criterio di ragionevolezza e proporzione, così come da ogni
attenzione per il finalismo rieducativo costituzionalmente imposto alla pena (…)» .
(3)
Si tratta di sintomi evidenti che consentono di diagnosticare l’avvenuta
conversione del populismo politico in populismo penale .
(4)
(1) In tal senso le autorevoli considerazioni di D. PULITANÒ, Tempeste sul penale. Spazzacorrotti e altro, in RIV.
DIR. PEN. CONT., n. 3-2019, pagg. 235 e ss., dove l’Autore richiama l’affresco dell’attuale momento puni-
tivo dell’antropologo francese D. FASSIN, Punire. Una passione contemporanea, Milano, 2018, pagg. 3 e ss.
(2) Evidenzia la deriva preventiva, S. SEMINARA, Corruzione e anticorruzione, in DIR. PEN. PROC., 9-
2017, pagg. 1125 e ss.
(3) Sono le parole di V. MANES, L’estensione dell’art. 4-bis ord. pen. ai delitti contro la P.A.: profili di ille-
gittimità costituzionale, in RIV. DIR. PEN. CONT., n. 2-2019, pag. 106. L’Autore rimarca la distanza
siderale dai lasciti di Beccaria, Carrara e Von Liszt, nonché il contrasto profondo con i prin-
cipi costituzionali che segnano il perimetro invalicabile della politica criminale.
(4) In argomento, G. FIANDACA, Populismo politico e populismo giudiziario, in CRIMINALIA, 2013,
pagg. 95 e ss.; A. MANNA, Alcuni recenti esempi di legislazione penale compulsiva e di ricorrenti tenta-
zioni circa l’utilizzazione di un diritto penale simbolico, in AA.VV., La società punitiva. Populismo, diritto
penale simbolico e ruolo del penalista, in RIV. DIR. PEN. CONT., 2016, pagg. 7 e ss.
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