Page 34 - Rassegna 2019-4
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DOTTRINA



                  A differenza della precedente formulazione, sono stati ampliati i soggetti
             attivi del reato con una specificazione - che vede soggetto attivo anche l’inter-
             mediario - che appare inutile: il chiunque della disposizione del 2014 consentiva
             già, infatti, di includere gli intermediari tra i soggetti attivi.
                  L’ampliamento dei possibili autori del reato ha riguardato un altro profilo
             che sembra, invece, poter assumere maggiore rilievo: il legislatore del 2019 ha
             deciso, infatti, di esplicitare che promittente i voti può essere sia un soggetto
             appartenente alle associazioni di cui all’art. 416-bis sia uno che prometta di pro-
             curare i voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis.
             Potrebbe dirsi che se con la riforma del 2014 si era parlato di un passaggio dal
             patto elettorale politico-mafioso al patto elettorale con metodo mafioso , con
                                                                                  (17)
             la formulazione del 2019 siamo di fronte a un patto elettorale politico-mafioso
             o, alternativamente, con metodo mafioso.
                  A  ben  vedere,  benché  la  categoria  degli  appartenenti  ad  associazioni
             mafiose potesse già considerarsi ricompresa nella formulazione del 2014, ora si
             pone il problema di individuare la categoria degli “appartenenti” tenuto conto
             che si tratta di un tema che ha già suscitato contrasti giurisprudenziali risolti,
             per il momento, con una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2018 .
                                                                                      (18)
                  Con tale inciso il legislatore sembrerebbe aver voluto specificare la non
             necessità  per  gli  appartenenti  alle  associazioni  di  promettere  di  utilizzare  il
             metodo mafioso risultando sufficiente per l’integrazione della fattispecie, sulla
             base del presupposto che il metodo mafioso è un elemento costitutivo dell’as-
             sociazione, che a promettere sia un appartenente a un’organizzazione mafiosa.
             In tal modo, tuttavia, si pone, a parere di chi scrive, un ulteriore problema rela-
             tivo alla possibilità di inserire in tale categoria anche soggetti appartenenti ad
             associazioni non rientranti nelle cosiddette mafie storiche. Il punto sembrereb-
             be quello di capire se un appartenente ad un’associazione non rientrante tra le
             mafie storiche, deve necessariamente promettere di utilizzare il metodo mafioso
             o meno. Anche in tema di patto elettorale politico-mafioso potrebbe, infatti,
             porsi il problema relativo alla cosiddetta mafia silente per cui il 15 marzo 2019 è
             stato richiesto l’intervento delle Sezioni Unite .
                                                         (19)
             (17)  Per esempio, AMARELLI, La riforma del reato di scambio elettorale politico-mafioso, cit.
             (18)  Cass. Pen., SS.UU., 4 gennaio 2018, n. 111, in www.giurisprudenzapenale.it, 17 gennaio 2018.
             (19)  Con ordinanza n. 15768 del 15 marzo 2019, la Prima sezione penale della Corte di cassazione ha
                  rimesso alle Sezioni Unite la decisione sul quesito «se sia configurabile il reato di cui all’art. 416-bis
                  c.p. con riguardo a un’articolazione periferica (cosiddetta locale) di un sodalizio mafioso, radicata
                  in un’area territoriale diversa da quella di operatività dell’organizzazione “madre”, anche in difetto
                  della esteriorizzazione, nel differente territorio di insediamento, della forza intimidatrice e della
                  relativa condizione di assoggettamento e di omertà, qualora emerga la derivazione e il collegamen-
                  to della nuova struttura territoriale con l’organizzazione e i rituali del sodalizio di riferimento».

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