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L’ULTIMA RIFORMA DELLO SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO



                     Cosa che, di fatto, avvenne proprio a causa della formulazione eccessiva-
               mente ‘stretta’ con interpretazioni volte ad ampliare l’ambito di operatività della
               norma. La disposizione prevedeva, poi, la consumazione del reato nel momen-
               to dello scambio, lasciando fuori, in tal modo, il mero accordo . A causa del-
                                                                             (6)
               l’inadeguatezza della formulazione legislativa, al fine di evitare che la norma
               rimanesse “lettera morta”, la giurisprudenza è intervenuta in qualità di supplen-
               te del legislatore ridefinendo i confini dell’art. 416-ter c.p. attraverso un’‘inter-
               pretazione creativa’  che ha, di fatto, portato ad una vera e propria “anarchia
                                  (7)
               ermeneutico - decisionale” . Anzitutto, la giurisprudenza aveva ampliato i con-
                                         (8)
               fini  della  condotta  incriminata  dalla  norma  prevedendo  che  l’oggetto  dello
               scambio, oltre al denaro, potesse essere costituito anche da altre utilità purché
               economicamente apprezzabili . Così interpretando, i giudici di legittimità ave-
                                            (9)
               vano anche anticipato il momento consumativo del reato alla promessa  anche
                                                                                   (10)
               se non mancavano pronunce di segno opposto che continuavano a restare fede-
               li - almeno sotto questo profilo - alla littera legis . E non sono mancate neppure
                                                            (11)
               pronunce in cui la giurisprudenza ha deciso come se la Legge 356/1992 non
               fosse mai esistita continuando a ricondurre le condotte di scambio elettorale
               politico - mafioso nell’alveo del già tormentato istituto del concorso esterno in
               associazione  mafiosa .  Proprio  in  tema  di  rapporti  tra  concorso  esterno  e
                                    (12)
               scambio elettorale, nel 2005, sono intervenute - per l’ennesima volta in tema di
               concorso esterno - le Sezioni Unite con la nota sentenza Mannino bis  che,
                                                                                     (13)
               (6)   Sui limiti della prima formulazione della fattispecie, tra i tanti, CAVALIERE, Lo scambio elettorale
                     politico-mafioso, in MOCCIA (a cura di), Trattato di diritto penale, vol. I, I delitti contro l’ordine pubblico,
                     Napoli, 2006, p. 639 ss.; DE FRANCESCO, Commento all’art. 11-ter, decreto Legge 8 giugno 1992, n.
                     306, in LEG. PEN., 1993, pagg. 121 ss.; FIANDACA, Accordo elettorale politico - mafioso e concorso
                     esterno in associazione mafiosa. Una espansione incontrollata del concorso criminoso, in FORO IT., 1996,
                     pagg. 127 ss; PELISSERO, Associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso, in PALAZZO,
                     PALIERO (diretto da), Trattato teorico-pratico di diritto penale, Torino, 2010.
               (7)   Sul ruolo del diritto penale giurisprudenziale, si vedano, per tutti, DONINI, Il diritto giuri-
                     sprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell’illecito interpretativo, in
                     DIR. PEN. CONT. - RIV. TRIM., n. 3/2016, pagg. 13 ss.; FIANDACA, Il diritto penale tra legge e
                     giudice.  Raccolta  di  scritti,  Padova,  2003;  Id.,  Diritto  penale  giurisprudenziale  e  ruolo  della
                     Cassazione, in DOLCINI, PALIERO (a cura di), Scritti in onore di Giorgio Marinucci, vol. I, Milano,
                     2006, pagg. 239 ss.
               (8)   L’espressione è di MAIELLO, Concorso esterno in associazione mafiosa: la parola passi alla legge, in
                     CASS. PEN., 2009, pagg. 1352 ss.
               (9)   Così, Cass. Pen., sez. Sesta, 11 aprile 2012, sent. n. 20924, in CASS. PEN., 2013, pagg. 1927 ss.
               (10)  In questi termini, Cass. Pen., sez. Prima, 2 marzo 2012, sent. n. 32820, in CASS. PEN., 2013, pagg. 3149 ss.
               (11)  Cass. Pen., sez. Quarta, 13 aprile 2012, sent. n. 18080, in DEJURE.
               (12)  MAIELLO, Una «judge-made law» all’italiana: l’affermata punibilità, ex art. 110 e 416-bis c.p., del candidato
                     alle elezioni che promette favori alla mafia in cambio di voti, in FORO IT., 2003, vol. II, pagg. 680 ss.
               (13)  Cass. Pen., SS.UU., 12 luglio 2005, sent. n. 33748, in Foro it., 2006, pagg. 86 ss., con nota di
                     FIANDACA, VISCONTI, Il patto di scambio politico - mafioso al vaglio delle Sezioni Unite.

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