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L’ULTIMA RIFORMA DELLO SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO
Cosa che, di fatto, avvenne proprio a causa della formulazione eccessiva-
mente ‘stretta’ con interpretazioni volte ad ampliare l’ambito di operatività della
norma. La disposizione prevedeva, poi, la consumazione del reato nel momen-
to dello scambio, lasciando fuori, in tal modo, il mero accordo . A causa del-
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l’inadeguatezza della formulazione legislativa, al fine di evitare che la norma
rimanesse “lettera morta”, la giurisprudenza è intervenuta in qualità di supplen-
te del legislatore ridefinendo i confini dell’art. 416-ter c.p. attraverso un’‘inter-
pretazione creativa’ che ha, di fatto, portato ad una vera e propria “anarchia
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ermeneutico - decisionale” . Anzitutto, la giurisprudenza aveva ampliato i con-
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fini della condotta incriminata dalla norma prevedendo che l’oggetto dello
scambio, oltre al denaro, potesse essere costituito anche da altre utilità purché
economicamente apprezzabili . Così interpretando, i giudici di legittimità ave-
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vano anche anticipato il momento consumativo del reato alla promessa anche
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se non mancavano pronunce di segno opposto che continuavano a restare fede-
li - almeno sotto questo profilo - alla littera legis . E non sono mancate neppure
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pronunce in cui la giurisprudenza ha deciso come se la Legge 356/1992 non
fosse mai esistita continuando a ricondurre le condotte di scambio elettorale
politico - mafioso nell’alveo del già tormentato istituto del concorso esterno in
associazione mafiosa . Proprio in tema di rapporti tra concorso esterno e
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scambio elettorale, nel 2005, sono intervenute - per l’ennesima volta in tema di
concorso esterno - le Sezioni Unite con la nota sentenza Mannino bis che,
(13)
(6) Sui limiti della prima formulazione della fattispecie, tra i tanti, CAVALIERE, Lo scambio elettorale
politico-mafioso, in MOCCIA (a cura di), Trattato di diritto penale, vol. I, I delitti contro l’ordine pubblico,
Napoli, 2006, p. 639 ss.; DE FRANCESCO, Commento all’art. 11-ter, decreto Legge 8 giugno 1992, n.
306, in LEG. PEN., 1993, pagg. 121 ss.; FIANDACA, Accordo elettorale politico - mafioso e concorso
esterno in associazione mafiosa. Una espansione incontrollata del concorso criminoso, in FORO IT., 1996,
pagg. 127 ss; PELISSERO, Associazione di tipo mafioso e scambio elettorale politico-mafioso, in PALAZZO,
PALIERO (diretto da), Trattato teorico-pratico di diritto penale, Torino, 2010.
(7) Sul ruolo del diritto penale giurisprudenziale, si vedano, per tutti, DONINI, Il diritto giuri-
sprudenziale penale. Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell’illecito interpretativo, in
DIR. PEN. CONT. - RIV. TRIM., n. 3/2016, pagg. 13 ss.; FIANDACA, Il diritto penale tra legge e
giudice. Raccolta di scritti, Padova, 2003; Id., Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della
Cassazione, in DOLCINI, PALIERO (a cura di), Scritti in onore di Giorgio Marinucci, vol. I, Milano,
2006, pagg. 239 ss.
(8) L’espressione è di MAIELLO, Concorso esterno in associazione mafiosa: la parola passi alla legge, in
CASS. PEN., 2009, pagg. 1352 ss.
(9) Così, Cass. Pen., sez. Sesta, 11 aprile 2012, sent. n. 20924, in CASS. PEN., 2013, pagg. 1927 ss.
(10) In questi termini, Cass. Pen., sez. Prima, 2 marzo 2012, sent. n. 32820, in CASS. PEN., 2013, pagg. 3149 ss.
(11) Cass. Pen., sez. Quarta, 13 aprile 2012, sent. n. 18080, in DEJURE.
(12) MAIELLO, Una «judge-made law» all’italiana: l’affermata punibilità, ex art. 110 e 416-bis c.p., del candidato
alle elezioni che promette favori alla mafia in cambio di voti, in FORO IT., 2003, vol. II, pagg. 680 ss.
(13) Cass. Pen., SS.UU., 12 luglio 2005, sent. n. 33748, in Foro it., 2006, pagg. 86 ss., con nota di
FIANDACA, VISCONTI, Il patto di scambio politico - mafioso al vaglio delle Sezioni Unite.
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