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DOTTRINA
Sicché in ogni caso di illecito trasferimento all’estero di cose di interesse
storico o artistico, dovrebbe essere sempre disposta la confisca (obbligatoria)
prevista dall’art. 174 del D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, indipendentemente
dal fatto che, sui beni oggetto di esportazione clandestina, sia stata effettuata la
dichiarazione di interesse culturale. In tal caso si trattava di illecito trasferimento
di libri antichi, e la Suprema Corte ha osservato che il precetto sanzionatorio di
cui al citato art. 174 non fa riferimento ai soli beni culturali riconosciuti tali con
la dichiarazione prevista dall’art. 13 dello stesso Codice, ma, più in generale, a
cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografi-
co, documentale archivistico, in maniera da tutelare le cose che sarebbero
suscettibili di dichiarazione di interesse culturale anche qualora quest’ultima
non sia in concreto intervenuta .
(28)
Sempre in caso di trasferimento all’estero di cose di interesse storico o
artistico, il parere di rilevante interesse artistico dell’opera espresso dalla
Sovrintendenza ai beni culturali, pur non avendo effetto vincolante per il giudi-
ce penale circa la qualificazione dell’opera da esportare come di effettivo inte-
resse culturale, lo esonera, ove positivo, dall’obbligo di rivalutarne ogni volta la
correttezza in assenza di elementi specifici tali da ingenerare dubbi sulla sua
fondatezza , dovendosi anche escludere la rilevanza penale dei trasferimenti
(29)
esteri di oggetti di interesse culturale di non eccezionale rilevanza.
La questione può apparire scontata, ma in realtà onera i soggetti istituzio-
nali comunque coinvolti nei compiti di accertamento e successivamente l’autori-
tà giudiziaria nel caso di contestazione di fattispecie penale di una argomentazio-
ne sistematica circa la qualificazione specifica degli oggetti interessati, descrittiva
del loro intrinseco valore culturale in termini di originalità e particolare rilevanza.
L’art. 174 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, punisce l’esportazione di beni per
i quali non sia stato ottenuto l’attestato di libera circolazione (per il trasferimen-
to verso Paesi comunitari) o la licenza di esportazione (per il trasferimento
verso Paesi extracomunitari), indipendentemente dal fatto che il provvedimento
autorizzatorio possa essere rilasciato o meno: ne consegue che, sussistendo
(oggettivamente) la qualità di bene culturale e mancando l’attestato o la licenza
richiesta, il reato è comunque configurabile persino indipendentemente dalla
produzione di un (effettivo) danno al patrimonio storico e artistico nazionale .
(30)
(28) Cass. Sez. 3, Sent. n. 17223 del 3 novembre 2016, cfr. nota di PIRAS L., in DIRITTO &
GIUSTIZIA, 2017, pag. 4 .
(29) Cass. Sez. 3, Sent. n. 10468 del 17 ottobre 2017, su cui cfr. MASSARO A., Illecita esportazione di
cose di interesse artistico: la nozione sostanziale di bene culturale e le modifiche introdotte dalla legge n. 124
del 2017, in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO 2018, (ed. online).
(30) Cass. Sez. 3, Sent. n. 39517 del 20 luglio 2017.
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