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DOTTRINA



                  Sicché in ogni caso di illecito trasferimento all’estero di cose di interesse
             storico o artistico, dovrebbe essere sempre disposta la confisca (obbligatoria)
             prevista dall’art. 174 del D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, indipendentemente
             dal fatto che, sui beni oggetto di esportazione clandestina, sia stata effettuata la
             dichiarazione di interesse culturale. In tal caso si trattava di illecito trasferimento
             di libri antichi, e la Suprema Corte ha osservato che il precetto sanzionatorio di
             cui al citato art. 174 non fa riferimento ai soli beni culturali riconosciuti tali con
             la dichiarazione prevista dall’art. 13 dello stesso Codice, ma, più in generale, a
             cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografi-
             co,  documentale  archivistico,  in  maniera  da  tutelare  le  cose  che  sarebbero
             suscettibili  di  dichiarazione  di  interesse  culturale  anche  qualora  quest’ultima
             non sia in concreto intervenuta .
                                           (28)
                  Sempre in caso di trasferimento all’estero di cose di interesse storico o
             artistico,  il  parere  di  rilevante  interesse  artistico  dell’opera  espresso  dalla
             Sovrintendenza ai beni culturali, pur non avendo effetto vincolante per il giudi-
             ce penale circa la qualificazione dell’opera da esportare come di effettivo inte-
             resse culturale, lo esonera, ove positivo, dall’obbligo di rivalutarne ogni volta la
             correttezza in assenza di elementi specifici tali da ingenerare dubbi sulla sua
             fondatezza , dovendosi anche escludere la rilevanza penale dei trasferimenti
                       (29)
             esteri di oggetti di interesse culturale di non eccezionale rilevanza.
                  La questione può apparire scontata, ma in realtà onera i soggetti istituzio-
             nali comunque coinvolti nei compiti di accertamento e successivamente l’autori-
             tà giudiziaria nel caso di contestazione di fattispecie penale di una argomentazio-
             ne sistematica circa la qualificazione specifica degli oggetti interessati, descrittiva
             del loro intrinseco valore culturale in termini di originalità e particolare rilevanza.
                  L’art. 174 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, punisce l’esportazione di beni per
             i quali non sia stato ottenuto l’attestato di libera circolazione (per il trasferimen-
             to  verso  Paesi  comunitari)  o  la  licenza  di  esportazione  (per  il  trasferimento
             verso Paesi extracomunitari), indipendentemente dal fatto che il provvedimento
             autorizzatorio  possa  essere  rilasciato  o  meno:  ne  consegue  che,  sussistendo
             (oggettivamente) la qualità di bene culturale e mancando l’attestato o la licenza
             richiesta, il reato è comunque configurabile persino indipendentemente dalla
             produzione di un (effettivo) danno al patrimonio storico e artistico nazionale .
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             (28)  Cass.  Sez.  3,  Sent.  n.  17223  del  3  novembre  2016,  cfr.  nota  di  PIRAS  L.,  in  DIRITTO &
                  GIUSTIZIA, 2017, pag. 4 .
             (29)  Cass. Sez. 3, Sent. n. 10468 del 17 ottobre 2017, su cui cfr. MASSARO A., Illecita esportazione di
                  cose di interesse artistico: la nozione sostanziale di bene culturale e le modifiche introdotte dalla legge n. 124
                  del 2017, in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO 2018, (ed. online).
             (30)  Cass. Sez. 3, Sent. n. 39517 del 20 luglio 2017.

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