Page 30 - Rassegna 2019-4
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DOTTRINA
SOMMARIO: 1. La genesi dell’art. 416-ter c.p. e l’inefficacia della prima formulazione.
- 2. La necessità della riforma del 2014. - 3. La Legge n. 43 del 21 maggio 2019.
1. La genesi dell’art. 416-ter c.p. e l’inefficacia della prima formulazione
«Politica e mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso
territorio: o si fanno la guerra o si mettono d’accordo» .
(1)
Il pericolo di connessioni mafia-politica di cui gli accordi elettorali ne sono
massima espressione, è fenomeno da sempre noto che, però, solo in tempi rela-
tivamente recenti, è stato disciplinato con uno strumento ad hoc che, nel corso
degli anni, mostrando la sua inadeguatezza, ha richiesto diverse modifiche di cui
la L. 43/2019 rappresenta solo l’ultimo approdo del legislatore.
(2)
In particolare, il reato di scambio elettorale politico-mafioso è stato inse-
rito nel nostro ordinamento solo nel 1992 quando, in risposta alle stragi di
(3)
Capaci e via D’Amelio, con lo strumento tipico del diritto penale emergenzia-
le , il legislatore ha introdotto l’art. 416-ter all’interno del codice penale .
(5)
(4)
La norma mostrò da subito i limiti di un diritto penale simbolico preve-
dendo una incriminazione eccessivamente restrittiva e inidonea a prevenire e
punire condotte tipiche dei rapporti mafia-politica.
Nello specifico, la disposizione del 1992, incriminava solo lo scambio elet-
torale tra l’appartenente a un clan mafioso e il politico avente ad oggetto la pro-
messa di voti in cambio di denaro. In tal modo, venivano lasciati fuori dalla sus-
sumibilità nella norma tutti gli accordi aventi ad oggetto beni diversi dal denaro
che poi, concretamente, rappresentavano e rappresentano ancora le ipotesi più
diffuse.
In realtà, il disegno di legge prevedeva, oltre all’erogazione di denaro, anche
«la promessa di agevolare l’acquisizione di concessioni, appalti, contributi e
finanziamenti pubblici o comunque la realizzazione di profitti», ma tale inciso
non fece parte del testo definitivo in quanto si ritenne che avrebbe potuto lascia-
re spazi per interpretazioni eccessivamente late da parte della giurisprudenza.
(1) La frase è di Paolo BORSELLINO.
(2) Per un primo commento alla legge di riforma, AMARELLI, La riforma dello scambio elettorale, in
DIR. PEN. CONT., 4 giugno 2019; CISTERNA, Voto di scambio: la legge pubblicata in Gazzetta, in
www.quotidianogiuridico.it, 28 maggio 2019.
(3) L’art. 416-ter c.p. è stato inserito con il decreto Legge 8 giugno 1992, n. 36, recante Modifiche
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità
organizzata, poi convertito in Legge n. 356 del 7 agosto 1992.
(4) Sulla tendenza a ricorrere al diritto penale emergenziale in materia di criminalità organizzata,
si veda, per tutti MOCCIA, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, Napoli, 1997.
(5) Sulle origini della fattispecie, VISCONTI, Il reato di scambio elettorale politico-mafioso, in IND. PEN., 1993.
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