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DOTTRINA
ritenendo necessario l’effettivo e significativo apporto causale dell’extraneus al
consolidamento della consorteria mafiosa, hanno escluso la punibilità a titolo
di concorso esterno degli accordi preelettorali richiedendo una verifica proba-
toria ex post dell’efficienza del contributo causale a vantaggio dell’associazione.
2. La necessità della riforma del 2014
I numerosi interventi giurisprudenziali, spesso anche contrastanti tra loro,
che avevano, di fatto, riscritto - seppure ancora in maniera incerta e indetermi-
nata - il reato di scambio elettorale politico-mafioso, avevano mostrato la neces-
sità di un intervento riformatore che, dopo una lunga gestazione, ha portato
all’approvazione della Legge n. 62 del 17 aprile 2014 .
(14)
La nuova fattispecie mostrava diverse novità rispetto alla formulazione
originaria che, in molti casi, erano state già elaborate dal diritto vivente. La
prima novità atteneva alla struttura della fattispecie, ora, a differenza del passa-
to, prevista come reato plurisoggettivo proprio che presentava lo stesso trat-
(15)
tamento sanzionatorio (adesso autonomamente determinata rispetto a quella
prevista dall’art. 416-bis c.p.) sia per il politico sia per il procacciatore di voti con
la conseguenza di rendere autonomamente rilevante - rispetto alla condotta di
partecipazione - quella del procacciatore di voti che - ulteriore elemento di
novità - ben poteva essere anche un soggetto non stabilmente legato al clan
(16)
(14) La necessità di rendere la nuova norma operativa già per le allora imminenti elezioni ammi-
nistrative ed europee, spinse il legislatore a derogare, ai sensi dell’art. 10 disp. prel. c.c., ai ter-
mini ordinari di vacatio legis cosicché la norma entrò in vigore il 18 aprile 2014.
(15) Si deve evidenziare che una parte della dottrina ha provato a rileggere la prima formulazione
come una ipotesi plurisoggettiva impropria solo ‘apparente’. In questi termini, MERENDA, I
reati a concorso necessario tra coautoria e partecipazione, Roma, 2016, pag. 37.
(16) Di diverso avviso, FIANDACA, Scambio elettorale politico-mafioso; un reato dal destino legislativo e giu-
risprudenziale avverso?, in FORO IT., 2015, pagg. 523 ss. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità,
nelle note sentenze ALBERO (Cass. Pen., sez. Sesta, 19 maggio 2015, sent. n. 25302), SERINO
(Cass. Pen., sez. Sesta, 16 ottobre 2015, sent. n. 1488) e ANNUNZIATA (Cass. Pen., sez. Sesta,
10 giugno 2015, sent. n. 31348), ha specificato che, attraverso il secondo comma dell’art.
416-ter c.p., «oltre al candidato o al soggetto che nell’interesse di quest’ultimo si muove per
acquisire consenso elettorale mettendo a frutto la forza di intimidazione che promana dal-
l’azione di matrice mafiosa, oggi, senza più incertezze, risponde della condotta anche il sog-
getto che rende siffatta promessa, incamerando l’impegno all’acquisizione dell’utilità corri-
spettiva» specificando che il legislatore, utilizzando un riferimento ampio quale “chi promet-
te” «non ha delimitato siffatto ruolo soggettivo necessario al solo intraneo che agisce rappre-
sentando l’organizzazione mafiosa», ma ciò che conta adesso «è che il consenso venga acqui-
sito […] avvalendosi del metodo mafioso». Di recente, la giurisprudenza di legittimità ha spe-
cificato che, con la riforma del 2014, è stato ampliato il novero dei soggetti attivi del reato
«in quanto possono assumere un ruolo significativo sia soggetti estranei alla consorteria, ma
che si manifestano in grado di agire con le modalità in questione; sia membri della stessa che
agiscono, però, uti singuli; sia, infine, intermediari esterni alla cosca portatori della volontà
della stessa», (Cass. Pen., sez. Prima, 9 maggio 2016, sent. n. 19230, in Dejure).
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