Page 27 - Rassegna 2019-4
P. 27

LA CONFISCA DEI BENI CULTURALI NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ



                     Ne consegue che quando è (in concreto) configurabile il reato di illecito
               trasferimento all’estero di cose di interesse storico o artistico, la confisca previ-
               sta dall’art. 174 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve essere obbligatoriamente
               disposta anche se il privato non è responsabile dell’illecito o comunque non ha
               riportato condanna, purchè la cosa appartenga a persona estranea al reato, poi-
               ché trattasi di misura recuperatoria di carattere amministrativo la cui applicazio-
               ne è rimessa al giudice penale a prescindere dall’accertamento di una responsa-
               bilità penale. Si tratta anche in tal caso di confisca successiva a declaratoria di
               estinzione del reato per intervenuta prescrizione .
                                                              (31)
                     E ancora sempre nel caso di illecito trasferimento all’estero di cose di inte-
               resse storico e artistico, non può, infine, ritenersi “estraneo” alla commissione
               del reato - e, pertanto, non destinatario della confisca obbligatoria del bene ai
               sensi dell’art. 174 D.Lgs. n. 42 del 2004 - non solo colui che, con il suo com-
               portamento, anche solo colposo, abbia dato causa al fatto costituente illecito
               penale, ma anche colui che abbia tratto consapevole giovamento dalla sua com-
               missione, dovendosi individuare il contenuto di tale giovamento in qualsivoglia
               condizione di favore, pure non materiale, derivata dal fatto costituente reato. Si
               trattava appunto di fattispecie relativa ad una statua greca, rinvenuta nel mare
               adriatico, e custodita da un’istituzione filantropica straniera a seguito di illegale
               esportazione .
                            (32)














               (31)  Cass. Sez. 3, Sent. n. 19692 del 21 marzo 2018. Sul tema cfr. soprattutto CIPOLLA P., Sulla
                     obbligatorietà  della  confisca  di  beni  culturali  appartenenti  allo  Stato  illecitamente  esportati,  in
                     GIURISPRUDENZA DI MERITO, 2011, pag. 2197. Il tema è affrontato come si è detto anche da
                     Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10468 del 8 marzo 2018. Tale legge in sostanza interveniva ancora
                     sulla nozione di beni culturali (art. 4) come si è detto da un lato inserendo la nozione di cose,
                     a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etno-
                     antropologico  eccezionale  per  l’integrità  e  la  completezza  del  patrimonio  culturale  della
                     Nazione (lettera d bis art. 13) statuiva (art. 4). Non è più soggetta ad autorizzazione l’uscita:
                     e dall’altro derogando alla disciplina autorizzatoria per le cose di cui all’articolo 11, comma
                     1, lettera d) cioè di cose di interesse culturale oggetto di specifiche disposizioni di tutela.
               (32)  Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22 del 30 novembre 2018. V. anche LANCIOTTI A., Patrimonio culturale
                     sommerso: tutela dei beni archeologici e limiti alla cooperazione internazionale, in ARCHIVIO PENALE,
                     2011, pag. 511.

                                                                                         25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32