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LA CONFISCA DEI BENI CULTURALI NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ
Ne consegue che quando è (in concreto) configurabile il reato di illecito
trasferimento all’estero di cose di interesse storico o artistico, la confisca previ-
sta dall’art. 174 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, deve essere obbligatoriamente
disposta anche se il privato non è responsabile dell’illecito o comunque non ha
riportato condanna, purchè la cosa appartenga a persona estranea al reato, poi-
ché trattasi di misura recuperatoria di carattere amministrativo la cui applicazio-
ne è rimessa al giudice penale a prescindere dall’accertamento di una responsa-
bilità penale. Si tratta anche in tal caso di confisca successiva a declaratoria di
estinzione del reato per intervenuta prescrizione .
(31)
E ancora sempre nel caso di illecito trasferimento all’estero di cose di inte-
resse storico e artistico, non può, infine, ritenersi “estraneo” alla commissione
del reato - e, pertanto, non destinatario della confisca obbligatoria del bene ai
sensi dell’art. 174 D.Lgs. n. 42 del 2004 - non solo colui che, con il suo com-
portamento, anche solo colposo, abbia dato causa al fatto costituente illecito
penale, ma anche colui che abbia tratto consapevole giovamento dalla sua com-
missione, dovendosi individuare il contenuto di tale giovamento in qualsivoglia
condizione di favore, pure non materiale, derivata dal fatto costituente reato. Si
trattava appunto di fattispecie relativa ad una statua greca, rinvenuta nel mare
adriatico, e custodita da un’istituzione filantropica straniera a seguito di illegale
esportazione .
(32)
(31) Cass. Sez. 3, Sent. n. 19692 del 21 marzo 2018. Sul tema cfr. soprattutto CIPOLLA P., Sulla
obbligatorietà della confisca di beni culturali appartenenti allo Stato illecitamente esportati, in
GIURISPRUDENZA DI MERITO, 2011, pag. 2197. Il tema è affrontato come si è detto anche da
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10468 del 8 marzo 2018. Tale legge in sostanza interveniva ancora
sulla nozione di beni culturali (art. 4) come si è detto da un lato inserendo la nozione di cose,
a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etno-
antropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della
Nazione (lettera d bis art. 13) statuiva (art. 4). Non è più soggetta ad autorizzazione l’uscita:
e dall’altro derogando alla disciplina autorizzatoria per le cose di cui all’articolo 11, comma
1, lettera d) cioè di cose di interesse culturale oggetto di specifiche disposizioni di tutela.
(32) Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22 del 30 novembre 2018. V. anche LANCIOTTI A., Patrimonio culturale
sommerso: tutela dei beni archeologici e limiti alla cooperazione internazionale, in ARCHIVIO PENALE,
2011, pag. 511.
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