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LA CONFISCA DEI BENI CULTURALI NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ



               42 . La questione ha assunto una nuova luce più di recente con l’affermazione
                  (24)
               fondamentale per cui quando è configurabile il reato di illecito trasferimento
               all’estero di cose di interesse storico o artistico, la confisca prevista dall’art. 174
               D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, deve essere invece obbligatoriamente dispo-
               sta anche se il privato non è responsabile dell’illecito o comunque non ha ripor-
               tato condanna, fatta salva la sola eccezione che la cosa appartenga a persona
               estranea al reato, poiché trattasi di misura recuperatoria di carattere amministra-
               tivo la cui applicazione è rimessa al giudice penale a prescindere dall’accerta-
               mento di una responsabilità penale , e ancora che in tale caso non rilevano i
                                                  (25)
               principi affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella sentenza del
               29 ottobre 2013, Varvara c. Italia , in quanto, trattandosi di beni appartenenti
                                               (26)
               al patrimonio indisponibile dello Stato, il provvedimento ablativo non incide sul
               diritto di proprietà privata.
                     Anche la confisca di esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere
               d’arte, prevista dall’ultimo comma dell’articolo 178 Codice dei beni culturali e
               del paesaggio, pur potendosi qualificare come norma speciale rispetto a quella
               prevista all’articolo 240 c.p., comma 2, non sarebbe così obbligatoria in caso di
               estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
                     Tuttavia, deve sempre ritenersi necessario che il giudice, nel caso di pro-
               scioglimento per prescrizione, debba in tal caso svolgere un accertamento inci-
               dentale,  equivalente  a  quello  contenuto  in  una  sentenza  di  condanna,  della
               responsabilità dell’imputato e del nesso pertinenziale fra oggetto della confisca
               e reato .
                      (27)

               (24)  Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13980 del 3 novembre 2011. Sul tema cfr. FUZIO R., Codice dei beni
                     culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), Commento al D.Lgs. 22 gennaio 2004,
                     n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, in LE NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE, 2006,
                     pag. 282. Sui profili problematici della confisca in relazione alla nuova disciplina e allo spe-
                     cifico regime dei beni culturali v. anche Cass. Sez. 3 sent. n. 10468 del 17 ottobre 2017 (non
                     massimata).
               (25)  Cass. Sez. 3, Sentenza n. 42458 del 10 giugno 2015. Cfr. anche VIGLIONE A., Prescrizione del
                     reato e confisca dei beni culturali, sanzione penale o misura amministrativa?, Nota a Cass. sez. III pen.
                     22 ottobre 2015, n. 42458, in CASSAZIONE PENALE, 2016, pp. 4180-4189.
               (26)  Cfr. a riguardo,sulla questione travagliata del rapporto tra confisca e prescrizione in materia
                     urbanistica, MONGILLO V., La confisca senza condanna nella travagliata dialettica tra Corte costituzio-
                     nale e Corte europea dei diritti dell’uomo. Lo “stigma penale” e la presunzione di innocenza, Nota a C.
                     Cost.  26  marzo  2015,  n.  49  in  GIURISPRUDENZA  COSTITUZIONALE,  2015,  pag.  421.
                     All’attenzione della CEDU sono stati proposti proprio casi di confisca nei casi di alienazione
                     di immobili sottoposti a vincolo urbanistico, qualificandosi la problematica della idoneità del-
                     l’istituto a incidere su diritti patrimoniali di terzi acquirenti il bene vincolato. È bene anche
                     ricordare come la CEDU in altra questione (sent. sez. II, 10 maggio 2012, n.75909 più nota
                     come “Punta Perotti” ) si soffermò invece sul carattere formale e sulla dichiarazione neces-
                     saria di interesse culturale di aree soggette a vincolo paesaggistico generale.
               (27)  Cass. Sez. 3, Sent. n. 4954 del 15 gennaio 2015.

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