Page 23 - Rassegna 2019-4
P. 23
LA CONFISCA DEI BENI CULTURALI NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ
integrata con Decreto legislativo, 26 marzo 2008, n. 62) dettata dall’art. 10, li
individua nelle cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli
altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente e istituto pubblico e a
persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, che presentano (oggettivo) interesse artistico, storico,
archeologico o etno-antropologico.
Nel più recente riordino normativo trovano spazio ben due disposizioni
penali: gli artt. 174 e 175. L’art. 174 (uscita o esportazione illecite) sanziona
chiunque trasferisce all’estero cose di interesse artistico, storico, archeologico,
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etno-
antropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati
al comma 1;
b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico par-
ticolarmente importante;
c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolar-
mente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura,
dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testi-
monianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le
cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civi-
co di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all’articolo 13 può compren-
dere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento
nazionale;
d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeo-
logico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio cultu-
rale della Nazione (tale lettera è stata introdotta nel 2017),
e) e collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quel-
le indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali,
ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rive-
stano come complesso un eccezionale interesse.
Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di
produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni,
con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche e i supporti
audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
h) i siti minerari di interesse storico o etnoantropologico;
i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico o etnoantropologico;
l) le architetture rurali aventi interesse storico o etnoantropologico quali testimonianze del-
l’economia rurale tradizionale.
21