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LA CONFISCA DEI BENI CULTURALI NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ



               integrata con Decreto legislativo, 26 marzo 2008, n. 62) dettata dall’art. 10, li
               individua nelle cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli
               altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente e istituto pubblico e a
               persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici
               civilmente riconosciuti, che presentano (oggettivo) interesse artistico, storico,
               archeologico o etno-antropologico.
                     Nel più recente riordino normativo trovano spazio ben due disposizioni
               penali: gli artt. 174 e 175. L’art. 174 (uscita o esportazione illecite) sanziona
               chiunque trasferisce all’estero cose di interesse artistico, storico, archeologico,


                     a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etno-
                     antropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati
                     al comma 1;
                     b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico par-
                     ticolarmente importante;
                     c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
                     d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolar-
                     mente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura,
                     dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testi-
                     monianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le
                     cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civi-
                     co di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all’articolo 13 può compren-
                     dere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento
                     nazionale;
                     d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeo-
                     logico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio cultu-
                     rale della Nazione (tale lettera è stata introdotta nel 2017),
                     e) e collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quel-
                     le indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali,
                     ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rive-
                     stano come complesso un eccezionale interesse.
                     Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):
                     a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
                     b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di
                     produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
                     c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni,
                     con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
                     d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
                     e) le  fotografie,  con  relativi  negativi  e  matrici,  le  pellicole  cinematografiche  e  i  supporti
                     audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;
                     f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
                     g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
                     h) i siti minerari di interesse storico o etnoantropologico;
                     i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico o etnoantropologico;
                     l) le architetture rurali aventi interesse storico o etnoantropologico quali testimonianze del-
                     l’economia rurale tradizionale.

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