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DOTTRINA
Si è infatti notato come il legislatore, qualora si verifichi una esportazione
abusiva di un’opera d’arte, ha previsto lo strumento della confisca (dapprima)
inquadrandola funzionalmente in conformità delle norme della legge doganale
relative alle cose oggetto di contrabbando. Da ciò consegue, allora, che in tale
materia trovava applicazione diretta l’art. 301 DPR 23 gennaio 1973, n. 43, che
riproduceva appunto la disposizione di cui all’art. 116 legge doganale, in modo
che, in caso di esportazione, fosse sempre ordinata la confisca delle cose fun-
zionalmente serventi o destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono
l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto. La confisca prevista dalla legge doga-
nale si differenzia allora da quella disciplinata in via generale dall’art. 240 c.p. in
quanto tale ultima norma attribuisce al giudice la facoltà (e non quindi l’obbligo)
di ordinare la confisca e solo quando vi fosse stata condanna a eccezione delle
ipotesi in cui le cose sequestrate presentino un intrinseco carattere criminoso.
Quindi, gli oggetti di carattere artistico esportati abusivamente erano equi-
parati, per ciò che attiene la disciplina della confisca, alle cose oggetto di con-
trabbando e, nel caso appunto di accertato contrabbando, la confisca doveva
essere disposta in ogni caso, e cioè non soltanto quando vi fosse stato completo
accertamento giudiziale dell’attività di esportazione illecita, ma anche nel caso
di assoluzione o dichiarazione di non punibilità dell’imputato per cause sogget-
tive tali da non interrompere il rapporto delle cose con l’introduzione illegittima
nel territorio statale .
(6)
Nella normativa previgente la confisca è stata ritenuta perciò anche obbli-
gatoria quando il fatto acquisitivo era stato accertato indipendente dall’esercizio
dell’azione penale nei confronti dell’agente proprietario della cosa, come nel
caso di esportazione abusiva effettuata dal proprietario dell’opera d’arte, contro
il quale non era stata promossa azione penale entro i termini di prescrizione o
il cui accertamento era intervenuto nel corso di giudizio a carico di altra persona
assolta per non avere commesso il fatto .
(7)
In tale prospettiva essa doveva ritenersi obbligatoria per le (sole) cose
oggetto di contrabbando mentre solo facoltativa per quelle che erano servite o
destinate a commettere il reato .
(8)
La confisca di cose di interesse storico, artistico o archeologico, quale stru-
mento di acquisto a titolo originario in favore dello Stato, doveva essere perciò
disposta esclusivamente (e strettamente) per gli oggetti che risultavano già ille-
gittimamente acquisiti alla proprietà di un privato.
(6) Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4215, dell’8 gennaio 1980. Sul tema cfr. A. TESTORI, Questioni varie
in ordine all’esportazione abusiva di un’opera d’arte, in GIURISPRUDENZA ITALIANA, 1981, pag. 13.
(7) Cass. Sez. 3, Sentenza n. 611, del 18 febbraio 1983.
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