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DOTTRINA



             penale del contrabbando (nei casi di esportazione o di importazione) così come
             nei casi di appropriazione, sanzionata dal successivo art. 67 quale vero e proprio
             furto .
                 (1)
                  In  realtà  dal  punto  di  vista  penalistico  l’analisi  dell’applicazione  delle
             disposizioni sulla confisca consente di fare emergere due tendenze in qualche
             modo distinte: la prima volta a ricomprendere e a valorizzare quelli che sono gli
             aspetti strettamente patrimoniali che coinvolgono i beni (alcuni dei quali pub-
             blici ab origine) di interesse culturale, mentre la seconda, molto più recente, che
             ne  valorizza  anche  con  riguardo  all’accertamento  delle  responsabilità  conse-
             guenti alla circolazione illecita comunque gli aspetti più funzionali, esaminando-
             ne e qualificandone l’interesse alla fruizione in senso particolare o generale,
             rispetto  al  quale  l’istituto  stesso  della  confisca  assume  un  rilievo  essenziale,
             tanto a livello interno che internazionale, specie in relazione all’intervenuta alie-
             nazione dei beni stessi entro circuiti commerciali specializzati e sempre più sofi-
             sticati.
                  Partendo, quindi, dalla specificità dell’istituto della confisca con riguardo
             a beni di interesse culturale l’analisi della giurisprudenza di legittimità consente
             di individuare un percorso argomentativo preciso e una linea interpretativa che
             si dimostra coerente e omogenea negli anni.
                  Sicché nell’ipotesi di scoperta fortuita di cose d’interesse artistico o stori-
             co, spettando allo Stato la proprietà di tali oggetti sin dal momento del loro rin-
             venimento, si riteneva che il fatto materiale del rinvenimento coincidesse con la
             formazione di un titolo originario di acquisto a favore dello stato, nel cui patri-
             monio indisponibile entrano (immediatamente) a far parte le cose rinvenute. A
             ciò conseguiva poi che la confisca - quale strumento di acquisto a titolo origi-
             nario e in favore dello Stato delle cose che ne sono oggetto - non potesse essere
             disposta su cose di interesse storico o artistico il cui rinvenimento ne avesse
             invece già comportato l’acquisto in favore dello Stato: in tale evenienza, infatti,
             vi sarebbe stata incompatibilità logica e giuridica fra i due titoli, non potendosi
             acquisire la proprietà della cosa già propria.
                  Secondo  la  giurisprudenza  civile  ogni  immobile  di  interesse  storico,
             archeologico o artistico può ritenersi per ciò solo incluso nel Demanio cosid-
             detto accidentale dello Stato, delle province o dei comuni, a norma degli arti-
             coli 822 secondo comma e 824 primo comma cod. civ., alla duplice condizione
             che appartenga ai suddetti enti, e che l’indicato interesse sia stato dichiarato o
             (1)  Sul tema cfr. MANTOVANI F., La tutela del patrimonio artistico. Relazione al convegno nazionale su
                  “L’ opera di arte nel diritto d’autore e nel patrimonio artistico”, Firenze, 23-25 settembre 1977, in IL
                  DIRITTO DI AUTORE, 1978, pag. 56. Cfr. anche CIPOLLA P., La ricettazione di beni culturali, in
                  GIURISPRUDENZA DI MERITO, 2007, pag. 2495.

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