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DOTTRINA
penale del contrabbando (nei casi di esportazione o di importazione) così come
nei casi di appropriazione, sanzionata dal successivo art. 67 quale vero e proprio
furto .
(1)
In realtà dal punto di vista penalistico l’analisi dell’applicazione delle
disposizioni sulla confisca consente di fare emergere due tendenze in qualche
modo distinte: la prima volta a ricomprendere e a valorizzare quelli che sono gli
aspetti strettamente patrimoniali che coinvolgono i beni (alcuni dei quali pub-
blici ab origine) di interesse culturale, mentre la seconda, molto più recente, che
ne valorizza anche con riguardo all’accertamento delle responsabilità conse-
guenti alla circolazione illecita comunque gli aspetti più funzionali, esaminando-
ne e qualificandone l’interesse alla fruizione in senso particolare o generale,
rispetto al quale l’istituto stesso della confisca assume un rilievo essenziale,
tanto a livello interno che internazionale, specie in relazione all’intervenuta alie-
nazione dei beni stessi entro circuiti commerciali specializzati e sempre più sofi-
sticati.
Partendo, quindi, dalla specificità dell’istituto della confisca con riguardo
a beni di interesse culturale l’analisi della giurisprudenza di legittimità consente
di individuare un percorso argomentativo preciso e una linea interpretativa che
si dimostra coerente e omogenea negli anni.
Sicché nell’ipotesi di scoperta fortuita di cose d’interesse artistico o stori-
co, spettando allo Stato la proprietà di tali oggetti sin dal momento del loro rin-
venimento, si riteneva che il fatto materiale del rinvenimento coincidesse con la
formazione di un titolo originario di acquisto a favore dello stato, nel cui patri-
monio indisponibile entrano (immediatamente) a far parte le cose rinvenute. A
ciò conseguiva poi che la confisca - quale strumento di acquisto a titolo origi-
nario e in favore dello Stato delle cose che ne sono oggetto - non potesse essere
disposta su cose di interesse storico o artistico il cui rinvenimento ne avesse
invece già comportato l’acquisto in favore dello Stato: in tale evenienza, infatti,
vi sarebbe stata incompatibilità logica e giuridica fra i due titoli, non potendosi
acquisire la proprietà della cosa già propria.
Secondo la giurisprudenza civile ogni immobile di interesse storico,
archeologico o artistico può ritenersi per ciò solo incluso nel Demanio cosid-
detto accidentale dello Stato, delle province o dei comuni, a norma degli arti-
coli 822 secondo comma e 824 primo comma cod. civ., alla duplice condizione
che appartenga ai suddetti enti, e che l’indicato interesse sia stato dichiarato o
(1) Sul tema cfr. MANTOVANI F., La tutela del patrimonio artistico. Relazione al convegno nazionale su
“L’ opera di arte nel diritto d’autore e nel patrimonio artistico”, Firenze, 23-25 settembre 1977, in IL
DIRITTO DI AUTORE, 1978, pag. 56. Cfr. anche CIPOLLA P., La ricettazione di beni culturali, in
GIURISPRUDENZA DI MERITO, 2007, pag. 2495.
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