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DOTTRINA
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                                                 La confisca dei beni culturali

                      Professore Avvocato        nella  giurisprudenza di
                      Giuseppe CORASANITI
                   Magistrato e docente universitario   legittimità




                     La disciplina della confisca delle cose di interesse culturale vede il suo fon-
               damentale  antecedente  nell’articolo  66  della  legge  1°  giugno  1939,  n.  1089
               (Tutela delle cose d’interesse artistico o storico) che sanzionava con pena deten-
               tiva e pecuniaria l’esportazione, anche soltanto tentata, delle cose ritenute di
               interesse artistico e storico nei casi di presentazione alla dogana o di redazione
               di dichiarazioni di accompagnamento false o dolosamente equivoche ovvero
               con circostanze oggettive di presentazione come l’occultamento anche parziale
               con altri oggetti per sottrarla alla licenza di esportazione e al pagamento della
               relativa tassa.
                     La confisca aveva luogo, ai sensi del secondo comma del predetto articolo,
               in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto mate-
               riale di contrabbando.
                     Come si dirà lo schema si è sostanzialmente mantenuto inalterato negli
               anni valutandosi la confisca quale strumento ablativo di carattere patrimoniale
               la cui dimensione “di interesse” culturale tale da imporre, una volta definite le
               responsabilità penali, il doveroso ripristino di un equilibrio violato, secondo un
               canone di oggettiva riconoscibilità e di oggettiva riconduzione del commercio
               e del trasferimento di tali beni alla tutela di un pubblico e superiore interesse -
               quello culturale - che è oggetto di specifica regolamentazione amministrativa
               per quel che concerne l’individuazione, la destinazione e la circolazione stessa
               dei medesimi.
                     In buona sostanza, si trattava di un regime ben legato alla dichiarazione di
               interesse pubblico degli oggetti interessati saldamente inquadrato nel trattamento



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