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DOTTRINA
DOTTRINA
La confisca dei beni culturali
Professore Avvocato nella giurisprudenza di
Giuseppe CORASANITI
Magistrato e docente universitario legittimità
La disciplina della confisca delle cose di interesse culturale vede il suo fon-
damentale antecedente nell’articolo 66 della legge 1° giugno 1939, n. 1089
(Tutela delle cose d’interesse artistico o storico) che sanzionava con pena deten-
tiva e pecuniaria l’esportazione, anche soltanto tentata, delle cose ritenute di
interesse artistico e storico nei casi di presentazione alla dogana o di redazione
di dichiarazioni di accompagnamento false o dolosamente equivoche ovvero
con circostanze oggettive di presentazione come l’occultamento anche parziale
con altri oggetti per sottrarla alla licenza di esportazione e al pagamento della
relativa tassa.
La confisca aveva luogo, ai sensi del secondo comma del predetto articolo,
in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto mate-
riale di contrabbando.
Come si dirà lo schema si è sostanzialmente mantenuto inalterato negli
anni valutandosi la confisca quale strumento ablativo di carattere patrimoniale
la cui dimensione “di interesse” culturale tale da imporre, una volta definite le
responsabilità penali, il doveroso ripristino di un equilibrio violato, secondo un
canone di oggettiva riconoscibilità e di oggettiva riconduzione del commercio
e del trasferimento di tali beni alla tutela di un pubblico e superiore interesse -
quello culturale - che è oggetto di specifica regolamentazione amministrativa
per quel che concerne l’individuazione, la destinazione e la circolazione stessa
dei medesimi.
In buona sostanza, si trattava di un regime ben legato alla dichiarazione di
interesse pubblico degli oggetti interessati saldamente inquadrato nel trattamento
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