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LA CONFISCA DEI BENI CULTURALI NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ
rispettivamente di beni immobili o mobili, l’appartenenza al demanio pubblico
o al patrimonio indisponibile dello Stato a norma degli articoli 822 e 826 del
codice civile .
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Ancora, sempre in tema di confisca obbligatoria di opere d’arte ai sensi
dell’art. 127, ultimo comma, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la
clausola di esclusione relativa alle “cose appartenenti a persone estranee al
reato” non è stata ritenuta idonea a ricomprendere i diritti dell’erede dell’impu-
tato, poiché tali beni, incommerciabili, non possono essere entrati nell’asse ere-
ditario, mentre tale previsione, in conformità alla disposizione generale di cui
all’art. 240 c.p., tutela solo l’affidamento del terzo che abbia acquistato le opere
in buona fede . Così anche l’acquirente finale di un bene del patrimonio arti-
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stico dello Stato, che sia stato oggetto di un atto di trasferimento al di fuori delle
procedure previste dalla legge, non può ottenere la revoca della confisca dispo-
sta all’esito del processo penale, invocando la propria buona fede o l’esistenza
di un primo acquisto a titolo originario, in particolare nelle forme dell’asta pub-
blica, data la nullità (originaria) dell’atto di trasferimento .
(18)
Una volta che non ricorrano le condizioni previste dall’art. 66 della legge
1° giugno 1939, n. 1089 (tutela delle cose di interesse storico e artistico) per
poter procedere alla confisca di cose di interesse archeologico (non autorizzato
trasferimento nei Paesi dell’Unione europea o esportazione verso Paesi terzi),
essa non può essere disposta, in assenza di una pronuncia di condanna, neanche
ai sensi dell’art. 240 c.p., comma secondo, n. 2, in tema di confisca obbligatoria,
trattandosi di beni il cui trasferimento, pur se assoggettato a particolari condi-
zioni o controlli, è consentito e la cui detenzione non può reputarsi vietata in
assoluto, bensì subordinata a determinate condizioni volute dalla legge .
(19)
Nonostante una prima posizione secondo la quale la confisca di cose di
interesse archeologico non può essere disposta, per il reato di violazione di
ricerche archeologiche di cui all’art. 68 legge n. 1089 del 1939, in assenza di una
pronuncia di condanna (come nel caso di dichiarazione di prescrizione) giacché,
non trattandosi di cose intrinsecamente illecite bensì di beni il cui possesso è
semplicemente sottoposto ad un particolare regime autorizzatorio, non può
(16) Cfr. MORGANTE G. L., 30 marzo 1998, n. 88. Norme sulla circolazione dei beni culturali Commento
in LA LEGISLAZIONE PENALE, 1999, pag. 520.
(17) Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22038 del 12 febbraio 2003.
(18) Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3712 del 4 dicembre 2008. Il concetto di buona fede è analizzato
nel saggio fondamentale di da CIPOLLA P., L’“appartenenza a persona estranea al reato” come causa
di preclusione della confisca di falsi d’arte, tra prassi giurisprudenziali e oscillazioni interpretative, Nota a
Trib. Roma 16 maggio 2006, in GIURISPRUDENZA DI MERITO, 2008, pag. 1699.
(19) Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18586 del 7 aprile 2009.
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