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DOTTRINA
etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle
indicate all’articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera cir-
colazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro
anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165. Tale pena si applica, altresì, nei
confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del
termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l’uscita o l’esportazione
temporanee.
È il comma 3 dell’art. 174 a prevedere che il giudice dispone la confisca
delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confi-
sca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose
oggetto di contrabbando.
L’articolo 176 configura, invece, il reato di impossessamento illecito di
beni culturali appartenenti allo Stato la cui condotta è realizzata mediante il
mero impossessamento dei beni e sanzionata con la reclusione fino a tre anni e
con la multa da euro 31 a euro 516,50 e con la pena più grave della reclusione
da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso
da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall’articolo 89.
Come si è ritenuto tale disposizione non richiede, quando si tratti di beni
appartenenti allo Stato, l’accertamento del cosiddetto “interesse culturale”, né
che i medesimi presentino un particolare pregio o siano (formalmente) qualifi-
cati come culturali da un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente
che la relativa condizione di interesse culturale sia comunque direttamente
desumibile da caratteristiche oggettive del bene .
(23)
In sostanza, la nuova normativa pur ricalcando il previgente impianto
previgente definisce con maggiore precisione i procedimenti amministrativi
legati al transito e alla conservazione dei beni culturali nell’insieme (di pro-
prietà pubblica o privati soggetti a controlli e vincoli) mantenendo altresì
indirettamente molte delle problematiche in tema di confisca già affrontate in
sede giurisprudenziale, quali la buona fede del terzo acquirente (evidentemen-
te legata all’oggettiva riconoscibilità del bene se rientrante nelle tipologie
descritte all’art. 10).
E quindi si è ritenuto, a seguito di decreto di archiviazione, che non fosse
assoggettabile a confisca obbligatoria una collezione numismatica (nella specie,
formata da numerosi esemplari di monete di epoca greco-romana) appartenen-
te a privati, che non rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato e non pos-
siede la qualità di bene culturale in mancanza dell’apposita dichiarazione mini-
steriale prevista dagli artt. 10, comma terzo, e 13 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.
(23) Cass. Sez. 2, sent. n. 36111 del 18 luglio 2014, e Sez. 3 sent. n. 24344 del 15 maggio 2014.
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