Page 24 - Rassegna 2019-4
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DOTTRINA



             etnoantropologico,  bibliografico,  documentale  o  archivistico,  nonché  quelle
             indicate all’articolo 11, comma 1, lettere f), g) e h), senza attestato di libera cir-
             colazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro
             anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165. Tale pena si applica, altresì, nei
             confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del
             termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l’uscita o l’esportazione
             temporanee.
                  È il comma 3 dell’art. 174 a prevedere che il giudice dispone la confisca
             delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confi-
             sca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose
             oggetto di contrabbando.
                  L’articolo 176 configura, invece, il reato di impossessamento illecito di
             beni culturali appartenenti allo Stato la cui condotta è realizzata mediante il
             mero impossessamento dei beni e sanzionata con la reclusione fino a tre anni e
             con la multa da euro 31 a euro 516,50 e con la pena più grave della reclusione
             da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso
             da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall’articolo 89.
                  Come si è ritenuto tale disposizione non richiede, quando si tratti di beni
             appartenenti allo Stato, l’accertamento del cosiddetto “interesse culturale”, né
             che i medesimi presentino un particolare pregio o siano (formalmente) qualifi-
             cati come culturali da un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente
             che  la  relativa  condizione  di  interesse  culturale  sia  comunque  direttamente
             desumibile da caratteristiche oggettive del bene .
                                                          (23)
                  In sostanza, la nuova normativa pur ricalcando il previgente impianto
             previgente definisce con maggiore precisione i procedimenti amministrativi
             legati al transito e alla conservazione dei beni culturali nell’insieme (di pro-
             prietà  pubblica  o  privati  soggetti  a  controlli  e  vincoli)  mantenendo  altresì
             indirettamente molte delle problematiche in tema di confisca già affrontate in
             sede giurisprudenziale, quali la buona fede del terzo acquirente (evidentemen-
             te  legata  all’oggettiva  riconoscibilità  del  bene  se  rientrante  nelle  tipologie
             descritte all’art. 10).
                  E quindi si è ritenuto, a seguito di decreto di archiviazione, che non fosse
             assoggettabile a confisca obbligatoria una collezione numismatica (nella specie,
             formata da numerosi esemplari di monete di epoca greco-romana) appartenen-
             te a privati, che non rientra nel patrimonio indisponibile dello Stato e non pos-
             siede la qualità di bene culturale in mancanza dell’apposita dichiarazione mini-
             steriale prevista dagli artt. 10, comma terzo, e 13 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.
             (23)  Cass. Sez. 2, sent. n. 36111 del 18 luglio 2014, e Sez. 3 sent. n. 24344 del 15 maggio 2014.

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