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DOTTRINA



             farsi applicazione dell’art. 240 c.p., comma secondo, n. 2, .
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                  Una prima posizione significativa è arrivata solo nel 2009  con l’afferma-
                                                                        (21)
             zione per cui la confisca prevista per il reato di esportazione abusiva di beni cul-
             turali va disposta, oltre che in caso di pronuncia di condanna, anche in ipotesi
             di proscioglimento (come nel caso di intervenuta prescrizione del reato) per
             cause che non riguardino la materialità del fatto e non interrompano il rapporto
             tra la “res” e il reato.
                  L’entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto
             Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) pone all’art. 2 un fondamentale principio
             “funzionale” destinato ad incidere non poco sulle tematiche patrimoniali fino
             ad allora prevalenti.
                  Nel patrimonio culturale, infatti, vengono ricompresi beni culturali e beni
             paesaggistici.
                  E quali “beni culturali” si intendono appunto (comma 2) le cose immobili
             e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropo-
             logico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base
             alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
                  Sono invece beni paesaggistici (comma 3) quegli immobili e le aree costi-
             tuenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del
             territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. Così (comma
             4) i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono così destinati
             alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzio-
             nale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.
                  Quanto  ai  “beni  culturali”  la  precisa  definizione  normativa  (peraltro
                                                                             (22)

             (20)  Cass. Sez. 2, Sentenza n. 35065 del 24 aprile 2009.
             (21)  Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 49438 del 4 novembre 2009.
             (22)  L’elenco normativo qualifica i beni culturali in senso oggettivo in relazione al carattere di
                  importanza, rarità e pregio dei beni stessi quali elementi espressivi del patrimonio culturale
                  collettivo e quindi del comune senso di salvaguardia che la collettività riconosce a tali beni
                  intesi nella loro originalità.
                  Il tale definizione rientrano:
                  a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni,
                  degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico;
                  b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali,
                  nonché di ogni altro ente e istituto pubblico;
                  c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici terri-
                  toriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono
                  alle funzioni delle biblioteche indicate all’articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente
                  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
                  Sono perciò considerati a pieno titolo beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione
                  prevista dalla legge (articolo 13):

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