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DOTTRINA
Sempre per ciò che attiene al profilo sanzionatorio è poi stata prevista, ai
sensi del quarto comma della disposizione, anche, in caso di condanna, l’inter-
dizione perpetua dai pubblici uffici per entrambi i soggetti del rapporto.
3.1 La nuova aggravante dell’elezione: profili di illegittimità costituzionale
Ulteriore profilo di irragionevolezza che accende la spia di una possibile
(21)
questione di illegittimità costituzionale, lo si rinviene nella nuova aggravante ad
effetto speciale prevista dal terzo comma, a norma del quale «se colui che ha
accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo di cui al primo comma, è
risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista
dal primo comma dell’art. 416-bis aumentata della metà».
Tale aggravante sembra già destinata ad essere sottoposta alla scure
della Corte costituzionale ponendosi in aperto contrasto con la necessità di
individualizzare il trattamento sanzionatorio, in ossequio al principio costi-
tuzionale della funzione rieducativa della pena, ribadito recentemente nella
sentenza n. 40/2019 della Corte stessa .
(22)
Una simile previsione non tiene conto dei problemi relativi all’accerta-
mento processuale che l’elezione sia stata effettivamente causata dall’accordo
mafioso non potendosi, invero, accertare che senza la disponibilità della cosca
o senza l’utilizzo del metodo mafioso il politico non sarebbe stato eletto in ogni
caso. Tale aggravante, poi, porta all’esito paradossale di punire il politico eletto
grazie all’intervento mafioso con una pena di oltre vent’anni, sanzione conside-
revolmente più elevata di quella astrattamente comminabile ai costitutori, orga-
nizzatori e promotori dell’associazione di cui all’art. 416-bis c.p.
(21) AMARELLI, in LA RIFORMA DELLO SCAMBIO ELETTORALE, cit., d) parla di irragionevolezza
“macroscopica”.
(22) Corte cost., 23 gennaio 2019 (dep. 8 marzo 2019), n. 40, in www.cortecostituzionale.it. Per
un commento dell’ordinanza di rimessione BARTOLI, La Corte costituzionale al bivio tra “rime
obbligate” e discrezionalità? Prospettabile una terza via, in DIR. PEN. CONT., fasc. 2/2019. Per un
commento alla sentenza della Corte, BRAY, Stupefacenti: la Corte costituzionale dichiara sproporzio-
nata la pena minima di anni otto di reclusione per i fatti di non lieve entità e aventi a oggetto le droghe pesanti,
in DIR. PEN. CONT., 18 marzo 2019.
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