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DOTTRINA



                  Sempre per ciò che attiene al profilo sanzionatorio è poi stata prevista, ai
             sensi del quarto comma della disposizione, anche, in caso di condanna, l’inter-
             dizione perpetua dai pubblici uffici per entrambi i soggetti del rapporto.


             3.1 La nuova aggravante dell’elezione: profili di illegittimità costituzionale
                  Ulteriore profilo di irragionevolezza  che accende la spia di una possibile
                                                    (21)
             questione di illegittimità costituzionale, lo si rinviene nella nuova aggravante ad
             effetto speciale prevista dal terzo comma, a norma del quale «se colui che ha
             accettato la promessa di voti, a seguito dell’accordo di cui al primo comma, è
             risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista
             dal primo comma dell’art. 416-bis aumentata della metà».
                  Tale  aggravante  sembra  già  destinata  ad  essere  sottoposta  alla  scure
             della Corte costituzionale ponendosi in aperto contrasto con la necessità di
             individualizzare il trattamento sanzionatorio, in ossequio al principio costi-
             tuzionale della funzione rieducativa della pena, ribadito recentemente nella
             sentenza n. 40/2019 della Corte stessa .
                                                   (22)
                  Una simile previsione non tiene conto dei problemi relativi all’accerta-
             mento processuale che l’elezione sia stata effettivamente causata dall’accordo
             mafioso non potendosi, invero, accertare che senza la disponibilità della cosca
             o senza l’utilizzo del metodo mafioso il politico non sarebbe stato eletto in ogni
             caso. Tale aggravante, poi, porta all’esito paradossale di punire il politico eletto
             grazie all’intervento mafioso con una pena di oltre vent’anni, sanzione conside-
             revolmente più elevata di quella astrattamente comminabile ai costitutori, orga-
             nizzatori e promotori dell’associazione di cui all’art. 416-bis c.p.










             (21)  AMARELLI,  in  LA  RIFORMA  DELLO  SCAMBIO  ELETTORALE, cit., d) parla di irragionevolezza
                  “macroscopica”.
             (22)  Corte cost., 23 gennaio 2019 (dep. 8 marzo 2019), n. 40, in www.cortecostituzionale.it. Per
                  un commento dell’ordinanza di rimessione BARTOLI, La Corte costituzionale al bivio tra “rime
                  obbligate” e discrezionalità? Prospettabile una terza via, in DIR. PEN. CONT., fasc. 2/2019. Per un
                  commento alla sentenza della Corte, BRAY, Stupefacenti: la Corte costituzionale dichiara sproporzio-
                  nata la pena minima di anni otto di reclusione per i fatti di non lieve entità e aventi a oggetto le droghe pesanti,
                  in DIR. PEN. CONT., 18 marzo 2019.

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