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L’ABUSO D’UFFICIO TRA DIRITTO E RAGIONE
Queste le ragioni che inducono a non avere rimpianti per il mancato coin-
volgimento dell’art. 323 c.p. a bordo della riforma attuata con Legge n. 3/2019.
Risulterebbe, infatti, incompatibile con le esigenze di selezione del tipo, imposte
dal ‘vissuto’ dell’«abuso d’ufficio», un’azione di Governo che «non si affida più
ad un’analisi razionale dell’esistente, bensì utilizza un’azione politica che, attra-
verso i mezzi di comunicazione di massa, in particolare di carattere cibernetico
e, quindi, di enorme diffusività, non si riferisce alla ragione del popolo ma ha
l’obiettivo di colpire gli “stati emotivi” della popolazione stessa» .
(5)
Uno strumento di tal fatta non potrebbe che essere rimedio peggiore del
male. Intanto, però, preme l’urgenza di una riforma che potrebbe sbloccare gli
ingranaggi di una «macchina inceppata nella marcia, incapace di procedere a pieno
regime, nonostante la ricca dotazione di serie» .
(6)
Lo ‘stallo’ è paradossalmente aggravato dalla iper-proliferazione di misure
punitive a corredo di sempre nuove disposizioni di disciplina e controllo. Il gine-
praio di una regolamentazione sempre più sbilanciata sulla norma di rango
secondario genera lo stato d’incertezza e confusione alla base dell’atteggiamento
prudenziale del pubblico agente, blindato in una ‘burocrazia difensiva’ o in ‘fuga
dal potere di firma’ pur di trovare riparo dai rischi (penali) del caos normativo.
È proprio la difficile intellegibilità del panorama regolamentare che impo-
ne dunque al legislatore di farsi carico di una riforma che risolva l’attuale ipo-
crisia di un approccio fondato sul «principio di difficile se non impossibile
declinazione, cioè il rispetto di leggi e regolamenti, la cui trasgressione è il gri-
maldello per incriminare per abuso d’ufficio il pubblico ufficiale» .
(7)
2. L’apparente stabilizzazione del tipo nella legge 16 luglio 1997, n. 234
Nel commentare il delitto di «abuso d’ufficio» l’autorevole dottrina impu-
tava all’ermeneutica giurisprudenziale la crisi della stabilizzazione del tipo, affer-
mando che «l’attuale formulazione del reato di abuso d’ufficio si comprende
appieno solo attraverso la sua storia, al contrario l’interpretazione della norma
prescinde dal suo passato e anzi richiede un superamento delle categorie con-
cettuali precedentemente consolidatesi» .
(8)
(5) Efficacemente, A. MANNA, Il fumo della pipa (il cosiddetto populismo politico e la reazione
dell’Accademia e dell’Avvocatura, in ARCH. PEN., n. 3-2018, pag. 1.
(6) Descrive in questi termini la modesta efficienza della Pubblica Amministrazione, A. R.
CASTALDO, Il reato di abuso d’ufficio: caos normativo, inefficienza della P.A., in QUOTIDIANO GIURI-
DICO, 26 marzo 2019, pag. 1.
(7) Ancora in tal senso A. R. CASTALDO, op. ult. cit., pag. 3.
(8) S. SEMINARA, Art. 323 c.p., in CRESPI, STELLA, ZUCCALÀ, Commentario breve al Codice penale,
Padova, 2003, pag. 937.
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