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DOTTRINA
opzione attribuita al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio per
realizzare tale fine» . Il quadro giurisprudenziale è in parte motivato dalla volon-
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tà di neutralizzare il rischio di lasciare impuniti gli abusi più gravi, limitando il fuoco
sanzionatorio alle violazioni di una norma di legge o di regolamento che puntual-
mente specifichi l’attività doverosa del pubblico funzionario. Pertanto, si acconsen-
te alla inclusione dell’elemento teleologico della norma, attribuendo implicitamen-
te rilievo allo sviamento di potere, per cui ai fini della configurabilità del reato di
«abuso d’ufficio» sussiste il requisito della violazione di legge non solo quando la
condotta del pubblico ufficiale sia svolta in contrasto con le norme che regolano
l’esercizio del potere, ma anche quando la stessa risulti orientata alla sola realizza-
zione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito .
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È questa la forza centrifuga che ha portato al sostanziale aggiramento del
criterio selettivo in esame, arrivando a confonderlo con la violazione del princi-
pio di imparzialità (art. 97, comma 3, Cost.) - seppure nella parte in cui ha diretto
riguardo all’attività della pubblica amministrazione e segnatamente ai rapporti fra
amministrazione e terzi - quale prodromo della futura violazione di principi
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tout court, di volta in volta rimessi al concreto apprezzamento del giudicante.
4. Il recupero della dimensione assiologica dell’offensività
Sebbene nell’«abuso d’ufficio» essa coinvolga la tutela penale della protezio-
ne di funzioni , la questione (di principio) inerente il doversi o meno punire
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(23) Cass., Sez. Sesta, 10 dicembre 2001, BOCCHIOTTI, in CASS. PEN., 2003, pag. 119.
Testualmente, M. GAMBARDELLA, Abuso d’ufficio, in LATTANZI, LUPO (a cura di), Codice penale.
Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, vol. IV, I Delitti contro la personalità dello Stato e i delitti contro
la pubblica amministrazione, agg. 2015, Milano, pagg. 599 e ss.
(24) Cass., Sez. Un., 29 settembre 2011-10 gennaio 2012, n. 155.
(25) Il requisito della violazione di norme di legge può essere integrato anche solo dall’inosser-
vanza del principio costituzionale di imparzialità della Pubblica Amministrazione, per la parte
in cui esprime il divieto di ingiustificate preferenze o di favoritismi che impone al pubblico
ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio una precisa regola di comportamento di imme-
diata applicazione (Cass., Sez. Sesta, 17 febbraio 2011, n. 27453; Cass., Sez. Sesta, 20 gennaio
2009, n. 9862; Cass., Sez. Seconda, 10 giugno 2008, n. 35048; Cass., Sez. Sesta, 12 febbraio
2008, n. 25162; contra Cass., Sez. Sesta, 18 febbraio 2009, n. 13097). Da ultimo, si vedano
Cass., Sez. Quinta, 3 ottobre 2014, n. 41191; Cass., Sez. Sesta, 22 ottobre 2012, in RIV. PEN.,
2013, pag. 1175; Cass., Sez. Sesta, 12 febbraio 2008, n. 25162, C.E.D. Cass., n. 239892.
(26) Non a caso, la locuzione «nello svolgimento delle funzioni o del servizio» è diversa da quella
che compare nell’art. 314 c.p. «per ragione del suo ufficio o servizio», escludendo in tal modo
la possibilità di un collegamento del fatto con l’ufficio di tipo meramente occasionale e quindi
un semplice abuso della qualità a favore di una costruzione della fattispecie basata sulla «stru-
mentalizzazione delle funzioni o del servizio», che pretende «un rapporto di attualità tra la
condotta abusiva e l’esercizio della funzione o del servizio», così C. BENUSSI, op. cit., pag. 423.
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