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DOTTRINA
nuando i rischi di amministrativizzazione del diritto penale dei funzionari .
(37)
La violazione di norme di legge deve, infatti, possedere una carica lesiva
in grado di sprigionare i suoi effetti sul processo di determinazione dell’interes-
se pubblico, risultando idonea ad alterare la legittima composizione degli inte-
ressi sostanziali oggetto del potere discretivo del pubblico ufficiale o dell’inca-
rico di pubblico servizio. In altri termini, a rilevare sono «le inosservanze capaci
di incidere sul regolamento autoritativo degli interessi materiali protetti dalla
normativa di attribuzione». Soltanto questo tipo di violazione manifesta la con-
gruità offensiva che la norma pretende rispetto allo specifico risultato lesivo.
Per assicurare tale nesso di rischio, in sede di riforma il legislatore potreb-
be prevedere che «il danno o il vantaggio ingiustamente prodotti devono costi-
tuire la concretizzazione di quanto la norma violata intende prevenire ».
(38)
La riformulazione del precetto consentirebbe di selezionarne unicamente
le violazioni di legge che possiedono una carica lesiva suscettibile di incidere sul
processo di determinazione dell’interesse pubblico ovvero di alterare la legitti-
ma composizione degli interessi sostanziali da disciplinare attraverso l’esercizio
del potere discrezionale .
(39)
In quest’ottica la causalità cui si fa riferimento trova il suo humus nelle
cosiddette norme preventive che non esauriscono la loro portata precettiva
nella disciplina del regolare e ordinato svolgimento dell’attività o funzione, ma
orientano la condotta del soggetto giuridicamente qualificato allo scopo di
impedire (o quantomeno ridurre) lesioni a carico degli interessi tutelati.
Da questo punto di vista, la valorizzazione della frammentarietà può esse-
re perseguita arginando le derive tipiche della prospettiva estensivo-analogica
mediante un miglior assestamento del precetto, che potrebbe focalizzarsi esclu-
sivamente su condotte commesse «in violazione di formali norme di legge o di
(37) La dottrina ha segnalato ormai da tempo che «dal recupero del disvalore di evento al disvalore della
condotta, in un reato “a struttura normativa”, sembra derivare una conferma del ruolo meramente strumen-
tale che la stessa condotta assume rispetto alla integrazione dell’offesa al bene emergente dal disvalore com-
plessivo dell’illecito», così A. SESSA, Infedeltà e oggetto della tutela nei reati contro la pubblica amministra-
zione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2006, pagg. 138 e ss.
(38) In argomento, sia consentito il rinvio a M. NADDEO, Abuso d’ufficio: tipicità umbratile o legalità cre-
puscolare del diritto vivente? Dogmatica di categorie e struttura del tipo nella prospettiva de lege ferenda, in
A. R. CASTALDO (a cura di), Migliorare le performance della Pubblica Amministrazione. Riscrivere l’abuso
d’ufficio, Torino, 2018, pagg. 31 ss., dove viene illustrata nel dettaglio la proposta di riforma della
Commissione di Studio e Riforma dell’Abuso d’Ufficio presieduta dal prof. Andrea R. Castaldo.
(39) In materia le utili considerazioni di A. TESAURO, Violazione di legge ed abuso d’ufficio. Tra diritto
penale e diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2002, pag. 197, il quale individua nel colle-
gamento condotta-evento una funzione essenziale che «servirebbe, in definitiva, a rendere penal-
mente perseguibili le sole violazioni che, modificando la regolamentazione finale data alle posizioni di interesse
compresenti all’interno del singolo rapporto amministrativo, siano risultate concretamente idonee a strumen-
talizzare in senso privatistico l’esercizio della funzione».
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