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L’ULTIMA RIFORMA DELLO SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO



                     Precisando che il promissario è punito non solo nei casi di dazione o pro-
               messa, ma anche in quelli di mera «disponibilità a soddisfare gli interessi o le
               esigenze  dell’associazione»  risulta  ampliata  la  condotta  punibile  con  dubbie
               conseguenze tanto in termini di rispetto del principio di offensività quanto di
               quello di determinatezza. Sotto il primo profilo, infatti, appaiono ora punibili
               allo stesso modo anche condotte decisamente prodromiche a quelle di dazione
               o promessa con un’anticipazione eccessiva della soglia di rilevanza penale che
               appare  anche  in  violazione  del  principio  di  proporzionalità  della  pena,  non
               essendo prevista alcuna differenza del trattamento sanzionatorio.
                     Inoltre, precisando che il promissario è punito non solo nei casi di dazione
               o promessa, ma anche in quelli di mera «disponibilità a soddisfare gli interessi
               o le esigenze dell’associazione» risulta ampliata la condotta punibile con dubbie
               conseguenze tanto in termini di rispetto del principio di offensività quanto di
               quello di determinatezza.
                     Sotto il secondo profilo, invece, è bene evidenziare che l’idea di punire
               anche le condotte prodromiche era stata già prevista nel DDL del 2014, ma poi
               eliminata in sede di approvazione del testo definitivo proprio perché ritenuta
               eccessivamente  vaga,  non  risultando  agevole  comprendere  con  chiarezza  in
               quali casi si possa sostenere che un soggetto si è adoperato per procurare voti.
                     Anche tale formulazione, pertanto, potrebbe essere fonte di problemi in
               sede applicativa relativamente alla definizione delle condotte che possono esse-
               re considerate indicative della disponibilità a soddisfare le esigenze dell’associa-
               zione ove la giurisprudenza sarà chiamata a darne una lettura rispettosa del
               principio di offensività.
                     Un profilo davvero irragionevole della riforma attiene al trattamento san-
               zionatorio : il legislatore ha nuovamente equiparato il trattamento previsto per
                         (20)
               il reato di scambio elettorale politico-mafioso a quello del primo comma del-
               l’art. 416-bis c.p. che si applica ad entrambe le parti del “rapporto contrattuale”.
                     L’irragionevolezza di una simile equiparazione è evidente così come è
               chiara la violazione del principio di proporzionalità della pena e della sua fun-
               zione rieducativa. La condotta del partecipe di un’associazione mafiosa ha un
               disvalore che non può essere equiparato a quello di un soggetto che, secondo
               la  formulazione  della  disposizione,  potrebbe  anche  essersi  solo  limitato  a
               dimostrare la disponibilità a soddisfare interessi o esigenze dell’associazione
               mafiosa.
               (20)  Il trattamento sanzionatorio era stato già oggetto di un’ulteriore riforma con la Legge n.
                     103/2017 che l’aveva aumentata rispetto alla formulazione del 2014. Per un approfondimen-
                     to, si rinvia a AMARELLI, Prove di populismo penale: la proposta di inasprimento delle pene per lo scambio
                     politico-mafioso, in DIR. PEN. CONT., 2 maggio 2017.

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