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L’ULTIMA RIFORMA DELLO SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO
Precisando che il promissario è punito non solo nei casi di dazione o pro-
messa, ma anche in quelli di mera «disponibilità a soddisfare gli interessi o le
esigenze dell’associazione» risulta ampliata la condotta punibile con dubbie
conseguenze tanto in termini di rispetto del principio di offensività quanto di
quello di determinatezza. Sotto il primo profilo, infatti, appaiono ora punibili
allo stesso modo anche condotte decisamente prodromiche a quelle di dazione
o promessa con un’anticipazione eccessiva della soglia di rilevanza penale che
appare anche in violazione del principio di proporzionalità della pena, non
essendo prevista alcuna differenza del trattamento sanzionatorio.
Inoltre, precisando che il promissario è punito non solo nei casi di dazione
o promessa, ma anche in quelli di mera «disponibilità a soddisfare gli interessi
o le esigenze dell’associazione» risulta ampliata la condotta punibile con dubbie
conseguenze tanto in termini di rispetto del principio di offensività quanto di
quello di determinatezza.
Sotto il secondo profilo, invece, è bene evidenziare che l’idea di punire
anche le condotte prodromiche era stata già prevista nel DDL del 2014, ma poi
eliminata in sede di approvazione del testo definitivo proprio perché ritenuta
eccessivamente vaga, non risultando agevole comprendere con chiarezza in
quali casi si possa sostenere che un soggetto si è adoperato per procurare voti.
Anche tale formulazione, pertanto, potrebbe essere fonte di problemi in
sede applicativa relativamente alla definizione delle condotte che possono esse-
re considerate indicative della disponibilità a soddisfare le esigenze dell’associa-
zione ove la giurisprudenza sarà chiamata a darne una lettura rispettosa del
principio di offensività.
Un profilo davvero irragionevole della riforma attiene al trattamento san-
zionatorio : il legislatore ha nuovamente equiparato il trattamento previsto per
(20)
il reato di scambio elettorale politico-mafioso a quello del primo comma del-
l’art. 416-bis c.p. che si applica ad entrambe le parti del “rapporto contrattuale”.
L’irragionevolezza di una simile equiparazione è evidente così come è
chiara la violazione del principio di proporzionalità della pena e della sua fun-
zione rieducativa. La condotta del partecipe di un’associazione mafiosa ha un
disvalore che non può essere equiparato a quello di un soggetto che, secondo
la formulazione della disposizione, potrebbe anche essersi solo limitato a
dimostrare la disponibilità a soddisfare interessi o esigenze dell’associazione
mafiosa.
(20) Il trattamento sanzionatorio era stato già oggetto di un’ulteriore riforma con la Legge n.
103/2017 che l’aveva aumentata rispetto alla formulazione del 2014. Per un approfondimen-
to, si rinvia a AMARELLI, Prove di populismo penale: la proposta di inasprimento delle pene per lo scambio
politico-mafioso, in DIR. PEN. CONT., 2 maggio 2017.
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