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L’ULTIMA RIFORMA DELLO SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO



               purché nell’accordo vi fosse la promessa di procacciare voti mediante l’uso del
               metodo mafioso. È evidente che con tale formulazione, il legislatore ha inteso
               riconoscere rilevanza anche a quegli accordi tra politico e soggetti non appar-
               tenenti ad un’associazione mafiosa giacché, con riferimento a questi ultimi, se il
               partecipe agisce quale componente del clan e non uti singuli, l’uso del metodo -
               in presenza di un’associazione mafiosa storica - deve essere considerato in re ipsa
               e, anzi, come noto, non è neppure necessaria la sua concreta estrinsecazione
               ben potendo risolversi nella cosiddetta riserva di violenza.
                     Tale specificazione, svincolando la configurabilità del reato alla partecipa-
               zione di un’associazione di cui all’art. 416-bis c.p. ha, però, svolto un ruolo cen-
               trale con particolare riguardo a soggetti non appartenenti alle cosiddette mafie
               storiche.
                     La modifica è dirompente. Da un lato, infatti, si è ampliato il perimetro
               della condotta punibile, dall’altro, dal punto di vista politico-criminale, il legi-
               slatore ha scelto di passare da un diritto penale d’autore a un dato oggettiva-
               mente lesivo del bene giuridico tutelato costituito dall’uso del metodo mafioso,
               ora elemento costitutivo della fattispecie. Ciò ha consentito anche di superare
               i dubbi relativi all’applicabilità della circostanza aggravante oggi prevista dal-
               l’art. 416-bis c.p. al reato in esame: se il metodo mafioso è elemento costitutivo
               della fattispecie, non potrà essere contestato quale elemento aggravatore della
               condotta. Diverso, invece, il ragionamento relativo all’aggravante dell’agevola-
               zione in quanto il dato letterale non sembrerebbe ostare alla contestazione
               della stessa.
                     La riforma del 2014, superando un ulteriore ‘punto buio’ della formula-
               zione originaria, ha previsto quale momento consumativo del reato già quello
               dell’accettazione della promessa, paragonando la suddetta fattispecie al modello
               dei reati corruttivi.
                     Ad essere ampliato - anche in questo caso recependo quanto era stato già
               fatto in via pretoria - è stato anche il contenuto della prestazione del politico
               che può essere sia l’erogazione sia la promessa di erogazione di denaro o altra
               utilità.


               3. La Legge n. 43 del 21 maggio 2019
                     Con la Legge n. 43 del 21 maggio 2019 recante Modifica all’articolo 416-ter
               del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso, è stata appro-
               vata l’ennesima riforma che appare per certi profili inutile e per altri annuncia-
               trice di diatribe giurisprudenziali.


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