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L’ULTIMA RIFORMA DELLO SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO
purché nell’accordo vi fosse la promessa di procacciare voti mediante l’uso del
metodo mafioso. È evidente che con tale formulazione, il legislatore ha inteso
riconoscere rilevanza anche a quegli accordi tra politico e soggetti non appar-
tenenti ad un’associazione mafiosa giacché, con riferimento a questi ultimi, se il
partecipe agisce quale componente del clan e non uti singuli, l’uso del metodo -
in presenza di un’associazione mafiosa storica - deve essere considerato in re ipsa
e, anzi, come noto, non è neppure necessaria la sua concreta estrinsecazione
ben potendo risolversi nella cosiddetta riserva di violenza.
Tale specificazione, svincolando la configurabilità del reato alla partecipa-
zione di un’associazione di cui all’art. 416-bis c.p. ha, però, svolto un ruolo cen-
trale con particolare riguardo a soggetti non appartenenti alle cosiddette mafie
storiche.
La modifica è dirompente. Da un lato, infatti, si è ampliato il perimetro
della condotta punibile, dall’altro, dal punto di vista politico-criminale, il legi-
slatore ha scelto di passare da un diritto penale d’autore a un dato oggettiva-
mente lesivo del bene giuridico tutelato costituito dall’uso del metodo mafioso,
ora elemento costitutivo della fattispecie. Ciò ha consentito anche di superare
i dubbi relativi all’applicabilità della circostanza aggravante oggi prevista dal-
l’art. 416-bis c.p. al reato in esame: se il metodo mafioso è elemento costitutivo
della fattispecie, non potrà essere contestato quale elemento aggravatore della
condotta. Diverso, invece, il ragionamento relativo all’aggravante dell’agevola-
zione in quanto il dato letterale non sembrerebbe ostare alla contestazione
della stessa.
La riforma del 2014, superando un ulteriore ‘punto buio’ della formula-
zione originaria, ha previsto quale momento consumativo del reato già quello
dell’accettazione della promessa, paragonando la suddetta fattispecie al modello
dei reati corruttivi.
Ad essere ampliato - anche in questo caso recependo quanto era stato già
fatto in via pretoria - è stato anche il contenuto della prestazione del politico
che può essere sia l’erogazione sia la promessa di erogazione di denaro o altra
utilità.
3. La Legge n. 43 del 21 maggio 2019
Con la Legge n. 43 del 21 maggio 2019 recante Modifica all’articolo 416-ter
del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso, è stata appro-
vata l’ennesima riforma che appare per certi profili inutile e per altri annuncia-
trice di diatribe giurisprudenziali.
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