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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE



               Infatti, anche dopo l’entrata in vigore della l. 23 dicembre 1978 n. 833 -
               Istituzione del servizio sanitario nazionale - in forza del combinato disposto
               degli artt. 6, lett. z) e 14, lett. q), gli accertamenti, le certificazioni ed ogni
               altra prestazione medico legale concernente il personale delle Forze armate
               e dei Corpi di polizia, sono stati affidati ai relativi servizi sanitari, stante la
               completa autonomia di questi ultimi rispetto a quello nazionale civile (179) . Gli
               artt. 640 e 641 c.m., recependo la prassi consolidata (amministrativa e foren-
               se), nonché su invito esplicito del parere reso dal Consiglio di Stato sullo
               schema del decreto legislativo, hanno stabilito univocamente che il giudizio
               sull’idoneità psico-fisica ed attitudinale deve essere formulato esclusivamen-
               te dagli speciali organismi militari a ciò preposti; la norma, pertanto, ha pre-
               cisato che tale valutazione, in deroga a qualsiasi altra disposizione di legge,
               può essere effettuata esclusivamente in ambito militare.
               Altra giurisprudenza non ha mancato di distinguere, all’interno dei giudizi
               demandati alle commissioni mediche, gli aspetti strettamente accertativi da
               quelli valutativi a più alto tasso di opinabilità; sotto tale angolazione, pur
               ribadendosi il principio generale dianzi illustrato (in forza del quale l’unico
               momento accertativo dell’idoneità psico-fisica è quello contestuale all’effet-
               tuazione delle relative fasi concorsuali), ha rimarcato che in presenza di ele-
               menti seri che possano far dubitare della correttezza del comportamento
               dell’amministrazione  in  sede  di  visita  medica,  il  giudice  debba  tenere  nel
               debito conto le risultanze degli accertamenti effettuati anche in tempi diversi
               rispetto alle prove di concorso, avuto riguardo alla patologia oggetto di con-
               testazione (180) .


             (179) Cons.  St.,  sez.  Quarta,  n.  719  del  2004,  cit.;  sez.  Quarta,  n.  2806  del  2001/ord.  cit.
                  L’autonomia dell’organizzazione sanitaria militare è oggi consacrata espressamente dagli artt.
                  181 - 217 c.m. e 244 - 264 r.m.; essa era pacificamente enucleabile dall’abrogato art. 32, co. 4,
                  l. n. 833, cit., che faceva salve le attività di istituto delle forze armate in materia di igiene e sani-
                  tà pubblica e di polizia veterinaria, nonché dall’abrogato art. 47, u.c., della stessa legge, nella
                  parte in cui consentiva al Ministero della difesa di stipulare convenzioni con le u.s.l. per pre-
                  stazioni professionali da svolgersi presso l’organizzazione sanitaria militare; circa l’individua-
                  zione delle categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari e le
                  tipologie delle prestazioni stesse, v. il decreto del Ministero della sanità di concerto con quello
                  della difesa, 31 ottobre 2000, emanato a mente dell’art. 8-quinquies, d.lgs. 30 dicembre 1992, n.
                  502, modificato dall’art. 7 d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254 (abrogato dal c.m. limitatamente ai
                  commi 2-bis e 2-ter), che ribadiva esplicitamente il carattere autonomo della sanità militare
                  rispetto al S.S.N. L’autonomia dei servizi sanitari militari emergeva anche dal confronto con
                  la disciplina plasmata dal legislatore per l’accertamento dei requisiti sanitari degli appartenenti
                  alle Forze di polizia ad ordinamento civile: l’art. 1-ter, d.l. 31 marzo 2005, n. 45, convertito in
                  l. 31 maggio 2005, n. 89 - disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della
                  pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - ha previ-
                  sto, in un’ottica di razionalizzazione delle risorse, che vengano istituite fra le varie forze di poli-
                  zia ad ordinamento civile, commissioni uniche per l’erogazione di prestazioni sanitarie in favo-
                  re del personale di appartenenza avuto riguardo all’accertamento dei requisiti psicofisici e in
                  materia di equo indennizzo. Sull’organizzazione sanitaria militare e sui medici militari in gene-
                  rale, in dottrina prima del c.m., v. V. GARINO, Sanità militare, in D. DISC. PUBBL., 1997, vol. XIII,
                  538; R. IANNOTTA, Medico militare, in ENC. GIUR., 1990, vol. XIX.
             (180) Cons. St., sez. Quarta, 14 dicembre 2004, n. 8027, cit.

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