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ART. 640 - ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ PSICOFISICA



                  sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità
                  di questa e della congruenza delle conclusioni che ne scaturiscono (175) .
                  Una  più  recente  innovativa  tesi,  sostiene  che  «il  sindacato  giurisdizionale
                  sugli apprezzamenti tecnici dell’amministrazione può svolgersi in base non
                  al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità
                  amministrativa, bensì in base alla verifica diretta dell’attendibilità delle ope-
                  razioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecni-
                  co ed a procedimento applicativo» (176) .
                  Tale impostazione è stata seguita proprio in una fattispecie in cui si discuteva
                  della legittimità di un provvedimento di congedo assoluto per infermità di
                  un carabiniere scelto (177) ; l’esito del riscontro operato dal giudice non è però
                  mutato;  la  possibilità  di  accesso  diretto  al  procedimento  tecnico  seguito
                  dall’amministrazione e, a monte, ai criteri tecnici prescelti, non conduce a
                  ritenere che si possano con facilità registrare incongruità nella scelta degli
                  accertamenti di diagnostica strumentale cui venga sottoposto il militare; né
                  le  conclusioni  del  collegio  medico  militare  possono  essere  scalfite  dalle
                  osservazioni del consulente di parte; che, anzi, queste ultime di regola non
                  prevalgono non essendo in grado di valutare le imprescindibili e particolari
                  esigenze dell’amministrazione militare; in ogni caso, infatti, la natura degli
                  accertamenti demandati agli organismi sanitari militari è tale da consentire
                  solo un sindacato di tipo estrinseco o debole (178) .

               (175) Cons. Stato, 30 settembre 2016, n. 4038, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, sez.
                     Seconda, 10 marzo 2015, n. 700, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. Stato, sez. Sesta,
                     11 settembre 2006, n. 5252, in FORO AMM. - CONS. STATO, 2006, 2584 (m); Cons. St., sez.
                     Quarta, n. 1042 del 2006, cit.; sez. Quarta, n. 6688 del 2005, cit. che evidenzia come non vi
                     sia spazio per la configurabilità di vizi logici quando l’amministrazione abbia rispettato i pro-
                     tocolli diagnostici; sez. Quarta, n. 6394 del 2004, cit.; sez. Quarta, n. 6405 del 2004, cit.; sez.
                     Quarta, n. 1392 del 1998, cit., resa in una controversia sul diniego di arruolamento nell’Arma
                     dei carabinieri.
               (176) Inaugurata da Cons. St., sez. Quarta, 9 aprile 1999, n. 601, in CONS. STATO, 1999, I, 584; nello
                     stesso senso, Cons. giust. amm., 14 dicembre 2009, n. 1183, in GIURISDIZ.  AMM., 2009, I,
                     1722, fattispecie relativa a reclutamento di allievo carabiniere cui era stato assegnato il coef-
                     ficiente PS 4 per accertato uso di sostanze stupefacenti e conseguentemente era stato escluso
                     per inidoneità psico-fisica (il giudice ha annullato la sentenza di primo grado e confermato
                     la validità del provvedimento impugnato stabilendo l’irrilevanza del successivo miglioramen-
                     to delle condizioni di salute del candidato, rispetto alla data degli accertamenti operati in sede
                     concorsuale, riscontrato in sede di verificazione); Cons. St., sez. Quarta, 10 febbraio 2000 n.
                     715, cit.; sez. Quarta, 16 marzo 2004 n. 1175, cit., fattispecie relativa al reclutamento nel
                     Corpo della Guardia di finanza. La decisione n. 601, cit., ha suscitato una vasta eco nella dot-
                     trina, si segnalano i contributi di S. BACCARINI, Giudice amministrativo e discrezionalità tec-
                     nica, relazione svolta al convegno sul tema La giurisdizione amministrativa oggi, tenutosi a Pisa
                     e Lucca il 5 e 6 maggio 2000 su iniziativa dell’Associazione italiana degli studiosi del processo
                     amministrativo, in DIR. PROC. AMM., 2001, 80; M. DEL SIGNORE, Il sindacato del giudice ammini-
                     strativo sulle valutazione tecniche: nuovi orientamenti del Consiglio di Stato, id., 1999, 185; P. LAZZARA,
                     «Discrezionalità tecnica» e situazioni giuridiche soggettive, id., 1999, 212; in precedenza v. il contri-
                     buto di L. PERFETTI, Il sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica, in FORO AMM., 1997, 1725.
               (177) Cons. St., sez. Quarta, 10 febbraio 2000, n. 715, cit.
               (178) Cons. St., sez. Quarta, n. 1042 del 2006, cit.; n. 6405 del 2004, cit.; sez. Quarta, 10 febbraio
                     2000, n. 715, cit.; in quest’ottica ha dimostrato di muoversi anche la Corte cost. con la più
                     volte menzionata sentenza n. 175 del 2011.

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