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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
derogarvi, con adeguata motivazione che renda esplicite le ragioni che hanno
indotto a discostarsene (153) . In quanto espressione di discrezionalità tecnico
amministrativa, le valutazioni medico legali contenute nelle direttive sanitarie
sfuggono al sindacato del giudice amministrativo (154) .
Le norme tecniche sanitarie, in quanto lex specialis della procedura concorsua-
le, se contestate in sede giurisdizionale, devono comunque essere espressa-
mente impugnate, a pena di inammissibilità del ricorso proposto contro il
giudizio medico legale negativo che ad esse si conformi (155) .
Analogamente, qualora il candidato insorga contro le clausole dei su menzio-
nati regolamenti, che individuano le patologie non compatibili con lo svolgi-
mento del servizio militare (156) .
III. In merito agli accertamenti svolti dagli organi sanitari competenti esiste
una vasta giurisprudenza (157) .
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte ribadito che lo stato di
salute e l’efficienza del candidato devono essere riscontrati mediante accer-
tamenti strumentali rigorosi, da apprezzarsi sul piano medico legale.
Sotto tale profilo si è precisato che:
- gli accertamenti sanitari non sono confondibili con le valutazioni di carat-
tere morale e attitudinale che si collocano sul piano della sfera caratteriale
dell’aspirante all’arruolamento (158) ;
Cons. St., 2004, II, 1596, nel senso che quest’ultima costituisce la formulazione di un princi-
pio suscettibile di applicazione in una pluralità di atti, rivolto a conformare il contenuto degli
atti medesimi e destinato a rimanere fermo per il tempo necessario a ricevere concreta attua-
zione, pertanto, da un punto di vista quantitativo, la direttiva è un atto meno intenso rispetto
all’ordine, atteso che l’autorità che ha potere di ordine ha anche il potere di direttiva, mentre
non è vera l’ipotesi inversa.
(153) Cons. St., sez. Quarta, n. 1042 del 2006, cit.; sez. Quarta, n. 6688 del 2005, cit.; Cons. St., sez.
Quarta, 1 ottobre 2004, n. 6394, in CONS. ST., 2004, I, 2042, relativa all’accertamento del-
l’idoneità sanitaria di un carabiniere ausiliario ai fini della ferma quadriennale.
(154) Cons. St., sez. Quarta, n. 6394 del 2004 cit.; sez. Quarta, 22 febbraio 2000 n. 1003/ord., in
CONS. STATO, 2000, I, 452, fattispecie in tema di proscioglimento dalla ferma volontaria in
applicazione delle direttive sanitarie di cui alla circolare del Ministero della difesa 31 gennaio
1996, n. 207.
(155) Cons. St., sez. Quarta, n. 3705 del 2010 cit.; sez. Quarta, 28 settembre 2009, n. 5856, in
GIURISDIZ. AMM., 2009, I, 1273; sez. Quarta, n. 1042 del 2006, cit.; sez. Quarta, n. 6688 del
2005, cit.; sez. Quarta, 1° ottobre 2004, n. 6394, in FORO AMM. - CONS. STATO, 2004, 2797;
15 maggio 2001, n. 2806, in CONS. ST., 2001, I, 1511.
(156) Cons. St., sez. Quarta, n. 6394 del 2004, cit.
(157) È stato ritenuto viziato il giudizio di inidoneità all’arruolamento (nel Corpo della Guardia di
finanza), formulato nei confronti di un aspirante nel cui arto era presente un mezzo di sintesi
asportabile, finalizzato a facilitare la guarigione da un trauma distorsivo trattandosi di protesi
temporanea, successivamente asportata senza conseguenze sulla funzionalità dell’arto stesso,
Cons. St., sez. Quarta, 16 marzo 2004, n. 1175, in CONS. ST., 2004, I, 721; è stato ritenuto
viziato il provvedimento di esclusione del soggetto la cui pressione arteriosa superi occasio-
nalmente determinati valori limite, in quanto la disciplina di riferimento individua tra i fattori
di inidoneità fisica soltanto la ipertensione arteriosa persistente; Cons. St., sez. Quarta, [ord.],
24 settembre 2004, n. 4465, in CONS. ST., 2004, I, 1958, fattispecie concernente reclutamento
di allievi finanzieri.
(158) Cons. St., sez. Quarta, 3 luglio 2000, n. 3647, cit., decisione resa in una fattispecie disciplinata
dalle risalenti circolari del Ministero della difesa n. 182/D3 del 27 agosto 1990 e 18999-71D-
17.2 dell’8 novembre 1990, ma quanto mai attuale per i principi generali in essa affermati.
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