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ART. 640 - ACCERTAMENTO DELL’IDONEITÀ PSICOFISICA
per l’anno 2006, in tutti i ruoli, corpi, categorie, specialità e specializzazioni
senza alcuna limitazione percentuale. Dopo il d.m. 27 maggio 2005, non sono
state più previste limitazioni all’arruolamento del personale militare femminile.
Art. 640 - Accertamento dell’idoneità psicofisica
1. Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso
di uno specifico profilo psicofisico da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni
altra disposizione di legge, in base alle norme per l’accertamento dell’idoneità al ser-
vizio militare contenute nel regolamento e adottate dal Ministro della difesa, sentiti,
per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la
Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, nonché il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle capitanerie di porto.
I. L’art. 640 c.m. costituisce una disciplina integrativa dell’art. 635, co. 1, lett.
c) c.m., laddove si prescrive come requisito generale del reclutamento l’ido-
neità psico-fisica al servizio militare incondizionato. Le modalità di accerta-
mento sono definite nel libro IV, titolo II, capo II r.m., agli artt. 578 ss r.m.
In particolare, l’art. 578 r.m. precisa che il capo in questione si applica agli
iscritti, arruolati e militari di leva e al personale maschile e femminile che par-
tecipa ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.
In tale contesto, l’accertamento dell’idoneità deve essere effettuato mediante
visite mediche generali e specialistiche e prove fisico-psico-attitudinali, ai
sensi dell’art. 580, co. 1, r.m.; lo stato di gravidanza costituisce impedimento
solo temporaneo all’accertamento, ai sensi dell’art. 580, co. 2, r.m.; l’accerta-
mento nei riguardi dei candidati deve essere effettuato entro il termine sta-
bilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione
delle graduatoria, ai sensi dell’art. 580, co. 3, r.m.
II. Nell’accertamento delle infermità ed imperfezioni, gli organi tecnici a tale
scopo preposti per ciascuna Forza armata e Corpo, dovranno rispettare le
direttive tecniche impartite dal direttore generale della sanità militare e dal
Comandante generale della Guardia di finanza (152) , salva la possibilità di
(152) Secondo la dottrina prevalente, le direttive, non comportando prescrizioni concrete e pun-
tuali, hanno lo scopo di determinare obiettivi e criteri dell’attività svolta dal destinatario, sul
a
punto R. GALLI, D. GALLI, Corso di diritto amministrativo, I, 3 ed., Padova, 2000, 185; A. M.
a
SANDULLI, Manuale cit., I, 241; M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, I, 2 ed., Milano, 1988,
308; P. VIRGA, Il provvedimento amministrativo, Milano, 1972, 109. Secondo la giurisprudenza, la
caratteristica tipica delle cosiddette direttive amministrative (che trovano generale fondamento,
per quelle emanate dal governo, nella l. 23 agosto 1988, n. 400), è quella di dettare regole di
comportamento, generiche o più particolareggiate, tali da avvicinarle in taluni casi ai regola-
menti, ma sempre lasciando un ampio margine di discrezionalità all’organo chiamato poi ad
applicarle; pertanto, in materia è configurabile l’applicabilità dei principi vigenti in tema di
vizi dell’atto amministrativo, C. conti, sez. contr., 16 febbraio 1994, n. 13, in CONS. ST., 1994,
II, 1360. Sui caratteri di generalità, tempestività e sulla necessità che assumano forma scritta,
in ragione della funzione di alta direzione, indirizzo e coordinamento delle direttive ministe-
riali, v. C. conti, sez. contr., 28 luglio 1995, n. 104, in CONS. ST., 1995, II, 2028; sulla diffe-
renza fra ordine e direttiva, da ultimo C. conti, sez. contr. Stato, 27 maggio 2004, n. 4, in
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