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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
discipline di settore, con conseguente irrilevanza degli apprezzamenti resi da
organi diversi da quelli competenti, non dotati delle specifiche competenze
del settore e non provvisti della necessaria strumentazione (163) .
Secondo il tradizionale orientamento giurisprudenziale, le commissioni di
concorso sono organi straordinari dell’amministrazione interessata alla sele-
zione, costituiti da collegi perfetti di cui devono far parte tecnici esperti della
materia. A tali precetti non si sottraggono le commissioni mediche militari
incaricate degli accertamenti previsti dagli artt. 640 e 641 c.m.
IV. Secondo il tradizionale indirizzo del giudice amministrativo, i giudizi
medico-legali espressi dagli organi a ciò preposti riflettono il connotato della
discrezionalità tecnica, la cui valutazione è sottratta al sindacato del giudice
amministrativo, salvo il limite della manifesta irrazionalità (164) ; in rari e parti-
colari casi si è ritenuto che in sede di reclutamento possa parlarsi di accerta-
mento tecnico dei requisiti psico-fisici ove si escluda qualsiasi tipo di valuta-
zione, incentrandosi il giudizio sul mero riscontro di fatti non opinabili in
base a conoscenze e strumenti tecnici di sicura acquisizione (165) .
Il provvedimento di esclusione conseguente all’accertata insussistenza di
taluno dei requisiti psico-fisici prescritti ha natura vincolata nell’an e nel
quid; si fonda sopra un giudizio medico legale che scaturisce da precise pre-
scrizioni normative, vincolanti le modalità di accertamento dei requisiti sani-
tari, in coerenza con le prescrizioni dettate dall’apposito regolamento; ne
consegue che non è richiesta una particolare motivazione in quanto la deter-
minazione dell’autorità militare è sorretta adeguatamente dalla indicazione
del requisito (o dei requisiti sanitari) mancante (166) .
Si riespande però il principio generale sancito dall’art. 10, co. 1, lett. b), l. 7
agosto 1990 n. 241 - con la conseguenza che il giudizio tecnico discrezionale
formulato dalla commissione medica è da ritenersi viziato per difetto di
motivazione - allorché quest’ultima non abbia tenuto conto degli apporti for-
niti dall’interessato valutando la documentazione tecnico sanitaria prodotta,
sia pure al fine di disattenderla sinteticamente (167) .
V. Nei bandi di concorso può essere previsto, a discrezione dell’amministra-
zione, che il candidato escluso sia sottoposto, su sua richiesta, a visita di
(163) Cons. Stato, sez. Quarta, 30 settembre 2016, n. 4038, in www.giustizia-amministrativa.it;
Cons. Stato. Sez. Quarta, 28 giugno 2016, n. 2870, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons.
Stato, sez. Quarta, [ord.], 29 aprile 2016, n. 2923, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons.
St., sez. Quarta, 27 ottobre 1998, n. 1393, cit.
(164) Cons. St., sez. Quarta, n. 6394 del 2004, cit.; sez. Quarta, n. 5212 del 2001, cit.; sez. Quarta,
22 giugno 2000, n. 3544, in CONS. ST., 2000, I, 1485; sez. Quarta, 27 ottobre 1998, n. 1392,
in CONS. ST., 1998, I, 1563, con specifico riferimento all’arruolamento nell’Arma dei carabi-
nieri; sez. Quinta, 3 ottobre 1995, n. 1391, in CONS. ST., 1995, I, 1357. In giurisprudenza per
una approfondita riflessione sulla differenza fra accertamenti tecnici e discrezionalità tecnica,
v. Cons. St., sez. Quanta, 12 dicembre 1996, n. 1299, in FORO IT., 1997, III, 223.
(165) Cons. Stato, sez. Quarta, n. 5843 del 2007, cit.; sez. Quarta, 30 giugno 2004, n. 4811, in CONS.
ST., 2004, I, 1346, fattispecie relativa ad arruolamento di finanziere.
(166) Cons. St., sez. Quarta, 24 febbraio 2004, n. 719, in CONS. ST., 2004, I, 373, fattispecie relativa
al reclutamento di allievo finanziere.
(167) Cons. St., sez. Quarta, 22 febbraio 2001, n. 995, in SETT. GIUR., 2001, fasc. 8, I, 147, fattispe-
cie in tema di dispensa dal servizio di un militare.
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