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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
L’art. 639 c.m. e la disciplina regolamentare attuativa costituiscono, per il micro
settore del reclutamento, la specificazione del principio di pari opportunità e
del connesso divieto di discriminazione, sanciti dagli artt. 1467 e 1468 c.m. (150) .
Secondo la giurisprudenza, in materia di discriminazioni concorsuali (151) :
- la discriminazione posta in essere dalla commissione, in occasione del reclu-
tamento e a danno di candidate donne, deve essere provata in modo certo;
- il giudizio di insufficienza conseguito da una candidata in una delle prove
di concorso è di per sé neutro e privo di significati discriminatori.
II. L’art. 639, comma 1, c.m., stabilisce che il reclutamento del personale
militare femminile è effettuato su base volontaria secondo le disposizioni
vigenti per il personale maschile, salvo quanto previsto per l’accertamento
dell’idoneità al servizio dalle norme contenute nel regolamento e le eventuali
aliquote d’ingresso previste, in via eccezionale, con il decreto adottato ai
sensi del comma successivo. Bisogna tener presente che il rinvio originario
(cioè previsto dalla norma riassettata), era al regolamento previsto dall’art. 1,
co. 5, l. n. 380/1999, recante l’istituzione del reclutamento volontario milita-
re femminile, in base al quale il Ministro della difesa e il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della
delega, avrebbero adottato, con propri decreti, ai sensi dell’art. 17, co. 3, l. n.
400/1988, regolamenti recanti norme per l’accertamento dell’idoneità al ser-
vizio militare sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro
per le pari opportunità, la Commissione nazionale per la parità e le pari
opportunità tra uomo e donna nonché il Ministro dei trasporti e della navi-
gazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto.
III. L’art. 639, comma 2, c.m. stabilisce che il Ministro della difesa può pre-
vedere limitazioni all’arruolamento del personale militare femminile soltanto
in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalità di specifici ruoli,
corpi, categorie, specialità e specializzazioni di ciascuna Forza armata, se in
ragione della natura o delle condizioni per l’esercizio di specifiche attività il
sesso rappresenta un requisito essenziale; il relativo decreto è adottato su
proposta del Capo di stato maggiore della difesa, acquisito il parere della
Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, d’intesa con i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità.
Il d.m. 27 maggio 2005, adottato ai sensi del previgente art. 1, co. 6, l. n.
380/1999, nella considerazione che risultavano ormai superate le esigenze for-
mative connesse all’impiego operativo e quelle di adeguamento infrastrutturale
che avevano determinato, fino all’anno 2005, la necessità di immissioni graduali
del personale militare femminile nelle Forze armate, stabilì che tale reclutamen-
to per l’Esercito, la Marina, l’Aeronautica e l’Arma dei Carabinieri era effettuato,
(150) Gli ultimi approdi della giurisprudenza comunitaria in materia di parità uomo-donna si leg-
gono in C. giust. UE, grande sezione, 1° marzo 2011, C-236/09, in FORO IT, 2011, IV, 125,
con nota riepilogativa sullo stato dell’arte, di Palmieri.
(151) Cons. St., sez. Quarta, n. 8287 del 2010 cit., fattispecie relativa a reclutamento di allievi uffi-
ciali del ruolo aeronavale della G. di F., dove la candidata lamentava il carattere vessatorio del
giudizio di insufficienza conseguito all’esito delle prove orali.
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