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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE



               L’art. 639 c.m. e la disciplina regolamentare attuativa costituiscono, per il micro
               settore del reclutamento, la specificazione del principio di pari opportunità e
               del connesso divieto di discriminazione, sanciti dagli artt. 1467 e 1468 c.m. (150) .
               Secondo la giurisprudenza, in materia di discriminazioni concorsuali (151) :
                -  la discriminazione posta in essere dalla commissione, in occasione del reclu-
                  tamento e a danno di candidate donne, deve essere provata in modo certo;
                -  il giudizio di insufficienza conseguito da una candidata in una delle prove
                  di concorso è di per sé neutro e privo di significati discriminatori.
               II. L’art. 639, comma 1, c.m., stabilisce che il reclutamento del personale
               militare femminile è effettuato su base volontaria secondo le disposizioni
               vigenti per il personale maschile, salvo quanto previsto per l’accertamento
               dell’idoneità al servizio dalle norme contenute nel regolamento e le eventuali
               aliquote  d’ingresso  previste,  in  via  eccezionale,  con  il  decreto  adottato  ai
               sensi del comma successivo. Bisogna tener presente che il rinvio originario
               (cioè previsto dalla norma riassettata), era al regolamento previsto dall’art. 1,
               co. 5, l. n. 380/1999, recante l’istituzione del reclutamento volontario milita-
               re femminile, in base al quale il Ministro della difesa e il Ministro dell’econo-
               mia e delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, entro
               trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della
               delega, avrebbero adottato, con propri decreti, ai sensi dell’art. 17, co. 3, l. n.
               400/1988, regolamenti recanti norme per l’accertamento dell’idoneità al ser-
               vizio militare sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro
               per  le  pari  opportunità,  la  Commissione  nazionale  per  la  parità  e  le  pari
               opportunità tra uomo e donna nonché il Ministro dei trasporti e della navi-
               gazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto.
               III. L’art. 639, comma 2, c.m. stabilisce che il Ministro della difesa può pre-
               vedere limitazioni all’arruolamento del personale militare femminile soltanto
               in presenza di motivate esigenze connesse alla funzionalità di specifici ruoli,
               corpi, categorie, specialità e specializzazioni di ciascuna Forza armata, se in
               ragione della natura o delle condizioni per l’esercizio di specifiche attività il
               sesso rappresenta un requisito essenziale; il relativo decreto è adottato su
               proposta del Capo di stato maggiore della difesa, acquisito il parere della
               Commissione  per  le  pari  opportunità  tra  uomo  e  donna,  d’intesa  con  i
               Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità.
               Il  d.m.  27  maggio  2005,  adottato  ai  sensi  del  previgente  art.  1,  co.  6,  l.  n.
               380/1999, nella considerazione che risultavano ormai superate le esigenze for-
               mative connesse all’impiego operativo e quelle di adeguamento infrastrutturale
               che avevano determinato, fino all’anno 2005, la necessità di immissioni graduali
               del personale militare femminile nelle Forze armate, stabilì che tale reclutamen-
               to per l’Esercito, la Marina, l’Aeronautica e l’Arma dei Carabinieri era effettuato,

             (150) Gli ultimi approdi della giurisprudenza comunitaria in materia di parità uomo-donna si leg-
                  gono in C. giust. UE, grande sezione, 1° marzo 2011, C-236/09, in FORO IT, 2011, IV, 125,
                  con nota riepilogativa sullo stato dell’arte, di Palmieri.
             (151) Cons. St., sez. Quarta, n. 8287 del 2010 cit., fattispecie relativa a reclutamento di allievi uffi-
                  ciali del ruolo aeronavale della G. di F., dove la candidata lamentava il carattere vessatorio del
                  giudizio di insufficienza conseguito all’esito delle prove orali.

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