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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE



               “Direzione generale della previdenza militare e della leva”, in precedenza
               “Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento
               al lavoro dei volontari congedati”.
               II. La norma in commento vieta agli obiettori di coscienza ammessi a pre-
               stare servizio civile di partecipare a reclutamenti nelle Forze armate e nelle
               Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché, in generale ai con-
               corsi per l’accesso a impieghi che comportino l’uso delle armi; la partecipa-
               zione al reclutamento è ammessa se l’obiettore rinuncia al proprio status tra-
               scorsi cinque anni dalla data in cui è stato collocato in congedo secondo le
               norme previste per il sevizio di leva.
               La ratio della norma è evidente e consiste nell’evitare che il ricorso al servizio
               civile sia strumentalizzato al solo fine di conseguire:
                -  in tempo di pace, i benefici accordati a coloro che espletano il servizio civile;
                -  in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, di sfuggire gli obblighi di
                  leva.
               La ratio dei divieti imposti agli obiettori di coscienza è stata ben evidenziata
               dalla Corte costituzionale che ha dichiarato non fondata la questione di legit-
               timità  dell’abrogato  art.  15,  co.  6,  l.  n.  230/1998,  ora  riprodotto  nell’art.
               2111,  co.  6,  c.m. (143) . Il  Giudice  delle  leggi,  in  particolare,  ha  sottolineato
               come i soggetti che ottengono di prestare il servizio civile sostitutivo di quel-
               lo militare esercitano una facoltà che l’ordinamento riconosce loro in quanto
               per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle libertà di pensie-
               ro, coscienza e religione, opponendosi all’uso delle armi, non accettano l’ar-
               ruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato. La stessa ratio
               posta a fondamento del diritto impone che i soggetti beneficiari mantengano
               integra, almeno esternamente, quella coerenza morale, ideale e religiosa che
               ha motivato il loro rifiuto di prestare il servizio militare. Il divieto loro impo-
               sto, a carattere generalizzato e permanente, di usare o detenere armi, è volto
               a dare effettività e serietà ad una scelta di ripudio della violenza che, se con-
               traddetta da comportamenti successivi incompatibili con le alte ragioni eti-
               che e religiose addotte, perderebbe, in tutto o in parte, la sua natura ideale, e
               rivelerebbe una probabile funzione strumentale.


             Art. 637 - Divieto di discriminazione
                  1. Fatto salvo il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal pre-
             sente codice, è vietata in sede di reclutamento ogni forma di discriminazione,
             secondo quanto disposto dall’articolo 1468.
               I. L’art. 637 c.m. declina (costituendo anche un raccordo sistematico), il principio
               generale enunciato dall’art. 1468 c.m. sul divieto di discriminazioni e molestie.
               Tale principio opera in molteplici ambiti procedimentali, fra cui quello del
               reclutamento, assumendo tradizionalmente un particolare connotato.
               Infatti, intrinseco a qualsivoglia sistema di selezione «aperto al pubblico», è

             (143) Corte cost., sent. 7 aprile 2006, n. 141, in FORO IT, 2006, I, 1662.

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