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ART. 638 - MANCANZA DEI REQUISITI
il principio generale del favor partecipationis che comporta l’obbligo per l’am-
ministrazione di facilitare il massimo accesso senza introdurre discriminazio-
ni limitative che non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione
espressamente previste dalla legge o dal bando; tali cause, comunque, devo-
no essere sostenute da una adeguata ratio giustificatrice, venendo in rilievo
interessi che trovano fondamento in valori costituzionali (144) .
Art. 638 - Mancanza dei requisiti
1. I requisiti generali e speciali, devono essere posseduti dalla data indicata
nel bando e sino a quella dell’effettiva incorporazione o, limitatamente ai mili-
tari in servizio, a quella dell’inizio del relativo corso di formazione, o fino alla
nomina a ufficiale in servizio permanente nei concorsi a nomina diretta, a ecce-
zione del limite massimo di età che può essere superato al momento dell’effet-
tiva incorporazione o dell’inizio del corso di formazione.
2. L’accertamento, successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei
predetti requisiti, sia per condotta dolosa sia per condotta incolpevole dell’inte-
ressato, comporta la decadenza di diritto dall’arruolamento volontario.
I. L’art. 638 c.m. disciplina il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dai
bandi di concorso. È opinione corrente che nei concorsi a posti di pubblico
impiego vanno distinti i requisiti di ammissione al concorso da quelli prescritti
per la nomina; tra i primi, alcuni requisiti, per il loro carattere generale, siccome
attinenti alla stessa possibilità di accesso ad un posto di pubblico impiego, devo-
no permanere, fino alla data di nomina (così la cittadinanza italiana, la buona
condotta, l’idoneità fisica e simili); altri, invece, essendo requisiti specifici, fun-
zionali al singolo posto messo a concorso, variano in relazione ai singoli ordi-
namenti e devono essere posseduti entro il termine di scadenza previsto dal
bando ai soli fini dell’ammissione al concorso (tali sono l’età, il possesso di una
determinata qualifica o status, di una data anzianità di servizio ecc.), per cui il
variare di questi requisiti, talora anche per il semplice decorso del tempo (come
per l’età), è irrilevante e non implica perdita di un requisito per la nomina (145) .
II. L’art. 638, comma 1, c.m. pone la regola generale secondo cui tutti i
requisiti, generali o speciali che siano (146) , devono essere posseduti dalla data
indicata nel bando e sino all’effettiva incorporazione; sono fatte salve le
seguenti eccezioni:
- per i soli militari in servizio si ha riguardo alla data di inizio del relativo
corso formativo;
(144) Cons. St., sez. Sesta, 27 agosto 2010 n. 5991, in GIURISDIZ. AMM., 2010, I, 978; sez. Sesta, 2
febbraio 2009, n. 538, id., 2009, I, 145.
(145) Cons. St., sez. Sesta, 8 giugno 2010 n. 3642, in GIURISDIZ. AMM., 2010, I, 730, fattispecie rela-
tiva al reclutamento di VV.FF.; sez. Quinta, 22 aprile 2002, n. 2177, in CONS. STATO, 2002, I,
846; in senso conforme in dottrina v. L. BUSICO, op. cit., 128.
(146) Intendendo la norma come tali sia quelli previsti dal codice (o dal regolamento) per le singole
categorie di militari, sia quelli ulteriori divisati dal bando di reclutamento.
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