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IL REATO DI ACQUISTO O RITENZIONE DI EFFETTI MILITARI (ART. 166 C.P.M.P.)



               cessato di appartenere al servizio militare . Tuttavia la particolare costruzione
                                                       (18)
               della fattispecie impone qualche osservazione. Come già si è avuto modo di
               osservare, la condotta di cui all’art. 166 ha ad oggetto determinate categorie di
               beni destinati a uso militare, in relazione ai quali, salvo il caso che siano muniti
               del marchio o del segno di rifiuto, sarà il soggetto attivo ad essere chiamato a
               dare prova della legittima cessazione della loro appartenenza al servizio militare.
                     Ne consegue, soprattutto per l’ipotesi della ritenzione di effetti di vestiario
               o equipaggiamento, una singolare forma di costruzione dell’elemento psicolo-
               gico, ai limiti della responsabilità oggettiva; infatti, ai fini della sussistenza del
               dolo, è sufficiente solo la coscienza e volontà dell’agente di detenere cose desti-
               nate a uso militare, ciò in quanto la singolare previsione normativa dà per pre-
               supposta la consapevolezza della effettività di detta appartenenza, salvo prova
               contraria.









































               (18)  In tal senso, da ultimo, Cass. Sez. I, 41636/2019, cit. e Cass. Sez. I, n. 25352/2019, cit.

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