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IL REATO DI ACQUISTO O RITENZIONE DI EFFETTI MILITARI (ART. 166 C.P.M.P.)
cessato di appartenere al servizio militare . Tuttavia la particolare costruzione
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della fattispecie impone qualche osservazione. Come già si è avuto modo di
osservare, la condotta di cui all’art. 166 ha ad oggetto determinate categorie di
beni destinati a uso militare, in relazione ai quali, salvo il caso che siano muniti
del marchio o del segno di rifiuto, sarà il soggetto attivo ad essere chiamato a
dare prova della legittima cessazione della loro appartenenza al servizio militare.
Ne consegue, soprattutto per l’ipotesi della ritenzione di effetti di vestiario
o equipaggiamento, una singolare forma di costruzione dell’elemento psicolo-
gico, ai limiti della responsabilità oggettiva; infatti, ai fini della sussistenza del
dolo, è sufficiente solo la coscienza e volontà dell’agente di detenere cose desti-
nate a uso militare, ciò in quanto la singolare previsione normativa dà per pre-
supposta la consapevolezza della effettività di detta appartenenza, salvo prova
contraria.
(18) In tal senso, da ultimo, Cass. Sez. I, 41636/2019, cit. e Cass. Sez. I, n. 25352/2019, cit.
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