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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE
Peraltro, i giudici di legittimità, con riferimento ad una vicenda che aveva
visto l’imputato dichiarare di aver rinvenuto le cartucce casualmente durante
una escursione in montagna, hanno anche avuto modo di precisare che, ferma
restando l’irrilevanza della provenienza del materiale, il reato previsto dall’art.
166 non richiede, ai fini della sua sussistenza, che gli oggetti di armamento mili-
ta e siano in uso esclusivo alle Forze armate italiane .
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A corollario di quanto sin qui osservato con riferimento agli oggetti di
armamento, è opportuno ricordare che non sono considerati tali le cartucce a
salve, stante la carenza di potenzialità offensiva. Ciò comporta che, dovendosi
applicare la pena prevista dall’art. 165 della reclusione militare fino a sei mesi,
il reato sarà perseguibile a richiesta del Comandante di Corpo ai sensi dell’art.
260 c.p.m.p. In proposito bisogna anche tener conto che il reato può essere sco-
perto anche quando il militare non è più in servizio. In tal caso occorre ram-
mentare che permane intatta la procedibilità a richiesta e che sarà necessario
individuare quale sia l’autorità competente a decidere in ordine alla sua formu-
lazione. Sul punto, tenuto conto che l’art. 726 del Codice dell’Ordinamento
Militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) demanda a ciascuna Forza armata l’indi-
viduazione di tali autorità, va segnalato che solo il Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri di recente ha assunto una determinazione per i propri
militari in congedo, attribuendo il potere di richiesta al Comandante di orpo
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territorialmente competente sul luogo di residenza . Per tutte le altre Forze
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armate al momento soccorre la giurisprudenza che con una decisione alquanto
,
remota ma comunque non superata , ha riconosciuto tale potere in capo al
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Comandante del Distretto militare (trasformato adesso in Centro
Documentale) preposto alla gestione e conservazione della documentazione
matricolare dell’autore del reato.
In ultimo non può essere trascurato almeno un cenno all’elemento psico-
logico, anch’esso segnato da singolari peculiarità.
Non è in discussione che sia richiesto il dolo nella sua forma generica,
ossia che l’agente abbia coscienza e volontà di acquistare o ritenere oggetti
di armamento o equipaggiamento militare che non abbiano legittimamente
la pistola semiautomatica 9 x 19 parabellum ha natura di arma comune da sparo, con la con-
seguenza che le cartucce cal. 9 x 19 GFL, che ne costituiscono la naturale dotazione, devono
essere considerate munizioni di arma comune da sparo, la cui detenzione integra la contrav-
venzione prevista dall’art. 697 cod. pen. (Cass. Sez. 7, n. 14385 del 01/12/2017, dep. 2018,
Viandante, n. m.; Sez. 5, n. 18509 del 17/02/2017, Carluccio, Rv. 269994; Sez. 1, n. 6875 del
05/12/2014, dep. 2015, Carluccio, Rv. 262609)”.
(15) Cass. Sez. I, 41636/2019, cit., in cui si richiama la precedente decisione della medesima
Sezione, 13.12.2011/27.01.2012, n. 3364.
(16) Determinazione diramata con nota n. 62/9-3-2016 in data 20 novembre 2019.
(17) T.S.M., 13 dicembre 1977, Losurdo, in Rassegna della giustizia militare 1978, 106.
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