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IL REATO DI ACQUISTO O RITENZIONE DI EFFETTI MILITARI (ART. 166 C.P.M.P.)
In realtà le cose stanno diversamente. Infatti, se bisogna dare un senso alle
norme precettive in termini di loro concreta operatività, il fatto che il reato di
ritenzione possa essere commesso anche da un soggetto non militare (così
come esplicitamente e insuperabilmente previsto dal dato normativo) comporta
che il significato “giuridico” da attribuire agli strumenti lessicali utilizzati dal
legislatore deve necessariamente discostarsi, almeno in certa misura, da quello
comunemente in uso. Infatti, sia la dottrina che la giurisprudenza si sono da
sempre orientate a dare al termine “ritenere” il mero significato di “possedere
arbitrariamente”, ossia di “avere presso di sé”, a prescindere dalle modalità con
cui ha avuto origine il possesso dell’oggetto materiale del reato .
(3)
Con riguardo alla condotta di ritenzione, quindi, la provenienza delle cose
oggetto del reato risulta essere un elemento del tutto estraneo alla tipicità della
fattispecie e ciò disvela la particolare natura, quasi “residuale”, del reato, nel
senso che, ove dovesse accertarsi che il possesso arbitrario sia scaturito da un
atto illecito di appropriazione o di impossessamento ovvero che le cose ritenute
siano provenienti da altro reato diverso dalla alienazione di cui agli artt. 164 e
165, verrebbero alla luce gli elementi costitutivi dei correlativi reati contro il
patrimonio quali, a seconda dei casi, l’appropriazione indebita o il furto o la
ricettazione, con conseguente necessità di stabilire in quale rapporto questi ulti-
mi si pongono con il reato di ritenzione.
Prima di affrontare questo aspetto è necessario, però, definire più puntual-
mente su quali cose la condotta di ritenzione debba esplicarsi perché si possa
configurare l’elemento oggettivo del reato di cui trattasi, dovendosi, ancora una
volta, leggere il testo dell’art. 166 in raffronto con quello degli artt. 164 e 165.
L’art. 166, infatti, di per sé offre una definizione dell’oggetto materiale del reato
- oggetti di vestiario, equipaggiamento o armamento militare o altre cose desti-
nate a uso militare - che appare di portata onnicomprensiva, tanto da potenzial-
mente includere tutti i beni che sono in concreto utilizzati dalle Forze armate
per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
Sia l’art. 164 che il 165, invece, come si è già in precedenza notato, offrono
una nozione dai confini più ristretti, il che ha indotto parte della dottrina a rite-
nere che possano costituire oggetto materiale della ritenzione esclusivamente le
cose appartenenti alla categoria dei beni considerati dai due articoli citati, ossia
gli oggetti affidati al militare come costituenti l’armamento in dotazione o il
proprio equipaggiamento .
(4)
(3) Per il passato si possono ricordare: in dottrina R. Venditti, Op. cit. pag. 186; in giurispruden-
za: T.S.M., 12 giugno 1970, RONCHI, in GIUST. PEN. 1972, II, 368. Più di recente: Cass. Sez.
I, 8.07.2015/15.09.2015, n. 37297 e, da ultimo, Cass. Sez. I, 6.06.2019/10.10.2019, n. 41636.
(4) In tal senso: BRUNELLI-MAZZI, Op. Cit., pag. 315.
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