Page 144 - Rassegna 2019-4
P. 144
OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Da un lato infatti, l’atto in questione, adottato “a margine” del Consiglio,
è stato genericamente definito dalla giurisprudenza quale atto “non comunita-
rio” .
(78)
Nello specifico, nel caso di EMA, tale atto conferisce espressamente la
titolarità della decisione “ai ministri”, richiamando non già l’istituzione (il
Consiglio), ma i suoi membri in quanto rappresentanti nazionali.
Dal punto di vista del merito, il Governo italiano propone quale unico
motivo di ricorso, lo “sviamento di potere per difetto di istruttoria e travisa-
mento dei fatti, indotto dalla non corrispondenza della situazione di fatto della
sede di Amsterdam alle informazioni fornite nell’offerta”.
Lo sviamento di potere, ha ad oggetto quel comportamento dell’autorità
che esercita le proprie funzioni con una finalità distinta da quella per cui gli
erano state attribuite.
Più in dettaglio, il ricorso della Repubblica italiana, si richiama alla costante
giurisprudenza della Corte che definisce lo sviamento di potere come “l’adozio-
ne, da parte di un’istituzione, di un atto allo scopo esclusivo, o quanto meno
determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una
procedura appositamente prevista dai Trattati per far fronte a circostanze del
caso di specie” .
(79)
Ciò che lamenta il Governo italiano è dunque una carenza di istruttoria
reale, avendo fondato la Commissione, la sua valutazione, solamente in base a
quanto autocertificato in sede di proposta delle offerte, senza aver effettuato
controlli sulle strutture e sull’avanzamento effettivo dei lavori .
(80)
Ciò avrebbe determinato lo sviamento del potere iniziale conferito al
Consiglio di determinare con decisione equa e trasparente l’assegnazione per la
nuova sede dell’agenzia, di cui Milano era candidata con ottime possibilità di
successo .
(81)
(78) Ordinanza del Tribunale, 27 febbraio 2017, causa T-192/16 NF c. Consiglio europeo,
ECLI:T:2017:128, punto 38.
(79) Si veda, CGUE, sent. 13 novembre 1990, Fedesa e al., 331/88.
(80) La Commissione afferma di essersi basata, per la sua valutazione, solo sull’accuratezza e sulla
completezza delle offerte e di non avere, pertanto, intrapreso alcuna azione per verificare le
informazioni fornite.
Ha altresì concluso che gli Stati membri le cui offerte sarebbero state accettate all’esito della
procedura di gara, avrebbero dovuto onerare le offerte da essi stessi presentate nella loro
interezza.
(81) A ciò si aggiungano le dichiarazioni del direttore esecutivo dell’EMA, dott. Guido Rasi, il
quale pur dopo aver espresso favorevole apprezzamento per la città di Amsterdam quale
sede dell’Agenzia, ha sottolineato la difficoltà di raggiungimento dell’obiettivo di essere pre-
senti ad Amsterdam dal primo giorno della cossidetta Brexit, in particolare, si cita: “ c’è anco-
ra un alto livello di complessità: l’edificio finale di EMA ad Amsterdam non sarà pronto per
142

