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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



                  Da un lato infatti, l’atto in questione, adottato “a margine” del Consiglio,
             è stato genericamente definito dalla giurisprudenza quale atto “non comunita-
             rio” .
                (78)
                  Nello specifico, nel caso di EMA, tale atto conferisce espressamente la
             titolarità  della  decisione  “ai  ministri”,  richiamando  non  già  l’istituzione  (il
             Consiglio), ma i suoi membri in quanto rappresentanti nazionali.
                  Dal punto di vista del merito, il Governo italiano propone quale unico
             motivo di ricorso, lo “sviamento di potere per difetto di istruttoria e travisa-
             mento dei fatti, indotto dalla non corrispondenza della situazione di fatto della
             sede di Amsterdam alle informazioni fornite nell’offerta”.
                  Lo sviamento di potere, ha ad oggetto quel comportamento dell’autorità
             che esercita le proprie funzioni con una finalità distinta da quella per cui gli
             erano state attribuite.
                  Più in dettaglio, il ricorso della Repubblica italiana, si richiama alla costante
             giurisprudenza della Corte che definisce lo sviamento di potere come “l’adozio-
             ne, da parte di un’istituzione, di un atto allo scopo esclusivo, o quanto meno
             determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una
             procedura appositamente prevista dai Trattati per far fronte a circostanze del
             caso di specie” .
                           (79)
                  Ciò che lamenta il Governo italiano è dunque una carenza di istruttoria
             reale, avendo fondato la Commissione, la sua valutazione, solamente in base a
             quanto autocertificato in sede di proposta delle offerte, senza aver effettuato
             controlli sulle strutture e sull’avanzamento effettivo dei lavori .
                                                                        (80)
                  Ciò  avrebbe  determinato  lo  sviamento  del  potere  iniziale  conferito  al
             Consiglio di determinare con decisione equa e trasparente l’assegnazione per la
             nuova sede dell’agenzia, di cui Milano era candidata con ottime possibilità di
             successo .
                     (81)

             (78)  Ordinanza  del  Tribunale,  27  febbraio  2017,  causa  T-192/16  NF  c.  Consiglio  europeo,
                  ECLI:T:2017:128, punto 38.
             (79)  Si veda, CGUE, sent. 13 novembre 1990, Fedesa e al., 331/88.
             (80)  La Commissione afferma di essersi basata, per la sua valutazione, solo sull’accuratezza e sulla
                  completezza delle offerte e di non avere, pertanto, intrapreso alcuna azione per verificare le
                  informazioni fornite.
                  Ha altresì concluso che gli Stati membri le cui offerte sarebbero state accettate all’esito della
                  procedura di gara, avrebbero dovuto onerare le offerte da essi stessi presentate nella loro
                  interezza.
             (81)  A ciò si aggiungano le dichiarazioni del direttore esecutivo dell’EMA, dott. Guido Rasi, il
                  quale pur dopo aver espresso favorevole apprezzamento per la città di Amsterdam quale
                  sede dell’Agenzia, ha sottolineato la difficoltà di raggiungimento dell’obiettivo di essere pre-
                  senti ad Amsterdam dal primo giorno della cossidetta Brexit, in particolare, si cita: “ c’è anco-
                  ra un alto livello di complessità: l’edificio finale di EMA ad Amsterdam non sarà pronto per

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