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IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DI UN’AGENZIA EUROPEA: IL CASO EMA



                     Si  violerebbe  il  principio  del  sindacato  degli  atti  delle  istituzioni
               dell’Unione, se si ammettesse che un atto non è soggetto a controllo del-
               l’autorità  giudiziaria  solo  perché  viene  qualificato  come  atto  degli  Stati
               membri .
                       (73)
                     Secondo il Governo italiano, le modalità di voto a turnazione, l’assenza di
               unanimità tipica delle decisioni prese dagli Stati membri, ed il coinvolgimento
               della Commissione per diretto incarico del bando e del Segretariato generale del
               Consiglio dell’Unione europea per tutta la durata della votazione, “valgono ad
               imputare tale decisione al Consiglio nella qualità di organo dell’Unione e non ai
               singoli Stati membri” .
                                    (74)
                     Ancora, si potrebbe argomentare, per esempio, che gli atti scaturenti da
               tale coinvolgimento debbano rispettare i diritti fondamentali (su tutti il diritto
               ad una buona amministrazione come sancito all’articolo 41 della Carta dei diritti
               fondamentali dell’Unione europea) , con applicazione del diritto dell’Unione
                                                 (75)
               e conseguente coinvolgimento della giurisdizione della Corte.
                     Il Consiglio, dal canto suo, sollevando eccezione d’irricevibilità, sosteneva
               che l’atto impugnato sarebbe stato adottato dagli Stati membri, non potendo
               pertanto  essere  oggetto  di  un  procedimento  di  annullamento  dinanzi  alla
               Corte .
                     (76)
                     Parimenti,  gli  atti  adottati  dai  rappresentanti  degli  Stati  membri,  riuniti
               “fisicamente” nell’ambito di una delle istituzioni dell’Unione e che agiscono
               non in qualità di membri del Consiglio o di membri del Consiglio europeo,
               bensì nella loro qualità di capi di Stato o di governo, non sono soggetti al sin-
               dacato di legittimità esercitato dal giudice dell’Unione .
                                                                   (77)

                     nell’applicazione  del  Trattato;  (…)  sarebbe  in  contrasto  con  questa  finalità  l’interpretare
                     restrittivamente i presupposti di ricevibilità dell’azione, limitandone l’esercizio alle categorie
                     di atti contemplate all’art. 189.
               (73)  Principio sancito nella causa C-294/83 “Les Verts/Parlamento europeo”.
               (74)  “L’esercizio di tali competenze, non può non radicare il sindacato della Corte di giustizia e la
                     scelta di adottare decisioni comuni, con metodo maggioritario (proprio delle decisioni “comu-
                     nitarie”), non può essere sottratta a tale sindacato attraverso la loro mera formale imputazione
                     alla volontà comune dei rappresentanti degli Stati membri, raggirando in tal modo il controllo
                     di legittimità attribuito dai Trattati. Cfr. punto 20 del ricorso del Governo italiano.
               (75)  La giurisprudenza sul punto è ricca ed in crescita. Si veda Corte di giustizia:
                     - 20 settembre 2016, cause riunite da C-8/15 A C-10/15 P, Ledra advertising;
                     - 20 settembre 2016, cause riunite da C-105/15 P a C-109/15 P Mallis.
               (76)  Secondo il Consiglio, sia gli Stati membri che la Commissione hanno agito, non già nell’am-
                     bito dell’ordinamento giuridico europeo, ma in funzione di bisogni contingenti per dare una
                     risposta rapida ed efficace ad una situazione che prevedeva lo spostamento di una ingente
                     quantità di persone e capitali causati dal trasferimento della sede dell’Agenzia post Brexit.
               (77)  Sentenza del 30 giugno 1993, Parlamento/Consiglio e Commissione C-181/91 e C-248/91,
                     EU:C:1993:271, punto 14.

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