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IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DI UN’AGENZIA EUROPEA: IL CASO EMA
Si violerebbe il principio del sindacato degli atti delle istituzioni
dell’Unione, se si ammettesse che un atto non è soggetto a controllo del-
l’autorità giudiziaria solo perché viene qualificato come atto degli Stati
membri .
(73)
Secondo il Governo italiano, le modalità di voto a turnazione, l’assenza di
unanimità tipica delle decisioni prese dagli Stati membri, ed il coinvolgimento
della Commissione per diretto incarico del bando e del Segretariato generale del
Consiglio dell’Unione europea per tutta la durata della votazione, “valgono ad
imputare tale decisione al Consiglio nella qualità di organo dell’Unione e non ai
singoli Stati membri” .
(74)
Ancora, si potrebbe argomentare, per esempio, che gli atti scaturenti da
tale coinvolgimento debbano rispettare i diritti fondamentali (su tutti il diritto
ad una buona amministrazione come sancito all’articolo 41 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea) , con applicazione del diritto dell’Unione
(75)
e conseguente coinvolgimento della giurisdizione della Corte.
Il Consiglio, dal canto suo, sollevando eccezione d’irricevibilità, sosteneva
che l’atto impugnato sarebbe stato adottato dagli Stati membri, non potendo
pertanto essere oggetto di un procedimento di annullamento dinanzi alla
Corte .
(76)
Parimenti, gli atti adottati dai rappresentanti degli Stati membri, riuniti
“fisicamente” nell’ambito di una delle istituzioni dell’Unione e che agiscono
non in qualità di membri del Consiglio o di membri del Consiglio europeo,
bensì nella loro qualità di capi di Stato o di governo, non sono soggetti al sin-
dacato di legittimità esercitato dal giudice dell’Unione .
(77)
nell’applicazione del Trattato; (…) sarebbe in contrasto con questa finalità l’interpretare
restrittivamente i presupposti di ricevibilità dell’azione, limitandone l’esercizio alle categorie
di atti contemplate all’art. 189.
(73) Principio sancito nella causa C-294/83 “Les Verts/Parlamento europeo”.
(74) “L’esercizio di tali competenze, non può non radicare il sindacato della Corte di giustizia e la
scelta di adottare decisioni comuni, con metodo maggioritario (proprio delle decisioni “comu-
nitarie”), non può essere sottratta a tale sindacato attraverso la loro mera formale imputazione
alla volontà comune dei rappresentanti degli Stati membri, raggirando in tal modo il controllo
di legittimità attribuito dai Trattati. Cfr. punto 20 del ricorso del Governo italiano.
(75) La giurisprudenza sul punto è ricca ed in crescita. Si veda Corte di giustizia:
- 20 settembre 2016, cause riunite da C-8/15 A C-10/15 P, Ledra advertising;
- 20 settembre 2016, cause riunite da C-105/15 P a C-109/15 P Mallis.
(76) Secondo il Consiglio, sia gli Stati membri che la Commissione hanno agito, non già nell’am-
bito dell’ordinamento giuridico europeo, ma in funzione di bisogni contingenti per dare una
risposta rapida ed efficace ad una situazione che prevedeva lo spostamento di una ingente
quantità di persone e capitali causati dal trasferimento della sede dell’Agenzia post Brexit.
(77) Sentenza del 30 giugno 1993, Parlamento/Consiglio e Commissione C-181/91 e C-248/91,
EU:C:1993:271, punto 14.
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