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IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DI UN’AGENZIA EUROPEA: IL CASO EMA
4. Conclusione
La scelta della sede di un’agenzia in seno all’Unione europea è da sempre
oggetto di negoziati politici che sono difficilmente inquadrabili all’interno di
procedure normativamente disciplinate.
Gli Stati membri hanno da sempre dimostrato di voler mantenere questo
tipo di decisioni in un contesto di tipo intergovernativo, sottraendole ai canoni
del “metodo comunitario”, con le sue ineludibili conseguenze in termini di par-
tecipazione del Parlamento europeo e di sindacabilità da parte della Corte di
giustizia.
Da questo punto di vista i precedenti citati in materia di sede del
Parlamento europeo non depongono bene.
Occorre tuttavia rilevare che, rispetto a quei precedenti, il contesto è
notevolmente cambiato.
L’affermazione sempre più netta del diritto ad un rimedio giurisdizio-
nale effettivo previsto dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione e dall’art. 19 TUE potrebbero portare ad una maggiore apertura
da parte della Corte di giustizia circa l’ impugnabilità di decisioni così impor-
tanti.
Si ricordi che l’attribuzione agli Stati membri piuttosto che al Consiglio del
potere di stabilire la sede di un’agenzia non è imposta dai trattati, come nel caso
della sede delle istituzioni.
Si tratta della sede di un’agenzia istituita da un regolamento e che lo stesso
Orientamento generale del 2012 contemplava, sia pure come alternativa, che la
scelta della sede fosse affidata al Consiglio.
Il fatto che, nel caso di specie, si sia di fronte ad un ricorso individuale (da
parte del Comune di Milano) piuttosto che ad un’iniziativa intrapresa soltanto
da uno Stato membro, in una fattispecie in cui il Comune, in caso di irricevibi-
lità del ricorso, non disporrebbe di nessun altro rimedio giurisdizionale, potreb-
be rivelarsi determinante.
La Corte potrebbe infatti cogliere l’occasione per riconoscersi il potere di
sanzionare la legittimità di decisioni del genere, pur respingendo nel merito le
doglianze del Comune di Milano e della Repubblica italiana.
Sarebbe comunque un passo in avanti molto importante.
allora (…) questo doppio trasferimento ci costringerà a investire piu risorse (…).
Per la sede temporanea abbiamo dovuto trovare un’altra opzione, questo ha richiesto più
tempo del previsto…”.
Cfr. punto 11 e 12 del ricorso.
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