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IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DI UN’AGENZIA EUROPEA: IL CASO EMA



               4. Conclusione

                     La scelta della sede di un’agenzia in seno all’Unione europea è da sempre
               oggetto di negoziati politici che sono difficilmente inquadrabili all’interno di
               procedure normativamente disciplinate.
                     Gli Stati membri hanno da sempre dimostrato di voler mantenere questo
               tipo di decisioni in un contesto di tipo intergovernativo, sottraendole ai canoni
               del “metodo comunitario”, con le sue ineludibili conseguenze in termini di par-
               tecipazione del Parlamento europeo e di sindacabilità da parte della Corte di
               giustizia.
                     Da  questo  punto  di  vista  i  precedenti  citati  in  materia  di  sede  del
               Parlamento europeo non depongono bene.
                     Occorre  tuttavia  rilevare  che,  rispetto  a  quei  precedenti,  il  contesto  è
               notevolmente cambiato.
                     L’affermazione sempre più netta del diritto ad un rimedio giurisdizio-
               nale  effettivo  previsto  dall’art.  47  della  Carta  dei  diritti  fondamentali
               dell’Unione e dall’art. 19 TUE potrebbero portare ad una maggiore apertura
               da parte della Corte di giustizia circa l’ impugnabilità di decisioni così impor-
               tanti.
                     Si ricordi che l’attribuzione agli Stati membri piuttosto che al Consiglio del
               potere di stabilire la sede di un’agenzia non è imposta dai trattati, come nel caso
               della sede delle istituzioni.
                     Si tratta della sede di un’agenzia istituita da un regolamento e che lo stesso
               Orientamento generale del 2012 contemplava, sia pure come alternativa, che la
               scelta della sede fosse affidata al Consiglio.
                     Il fatto che, nel caso di specie, si sia di fronte ad un ricorso individuale (da
               parte del Comune di Milano) piuttosto che ad un’iniziativa intrapresa soltanto
               da uno Stato membro, in una fattispecie in cui il Comune, in caso di irricevibi-
               lità del ricorso, non disporrebbe di nessun altro rimedio giurisdizionale, potreb-
               be rivelarsi  determinante.
                     La Corte potrebbe infatti cogliere l’occasione per riconoscersi il potere di
               sanzionare la legittimità di decisioni del genere, pur respingendo nel merito le
               doglianze del Comune di Milano e della Repubblica italiana.
                     Sarebbe comunque un passo in avanti molto importante.


                     allora (…) questo doppio trasferimento ci costringerà a investire piu risorse (…).
                     Per la sede temporanea abbiamo dovuto trovare un’altra opzione, questo ha richiesto più
                     tempo del previsto…”.
                     Cfr. punto 11 e 12 del ricorso.

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