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IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DI UN’AGENZIA EUROPEA: IL CASO EMA
Nell’ordinanza si legge che “ai sensi dell’art. 160, par. 3, del Regolamento
di procedura della Corte, le domande sui provvedimenti provvisori debbono
precisare l’oggetto della causa, i motivi che provino l’urgenza e gli argomenti di
fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento
provvisorio richiesto”.
Un provvedimento provvisorio può pertanto essere accordato solo se è
comprovato che esso è urgente in quanto occorre, per evitare un danno grave
e irreparabile agli interessi del richiedente .
(64)
Orbene nel caso di specie, secondo l’ordinanza, la sospensione dell’atto
non consentirebbe di evitare tale grave e irreparabile danno, che, oltre a non
essere stato provato , sarebbe causato dal semplice fatto che il Comune di
(65)
Milano non è stato scelto per la sede dell’EMA, ed il solo annullamento della
decisione impugnata non sarebbe in grado di evitare l’asserito danno. A tal fine
occorrerebbe una nuova decisione che selezionasse Milano per la sede della
EMA .
(66)
Sulla base dell’insieme di tali argomenti, la richiesta di sospensione è stata
respinta e la causa è stata riunita, per il riesame sul merito, al ricorso presentato
dalla Repubblica italiana.
Con quest’ultimo, il Governo italiano chiedeva, a sua volta, l’annullamento
della medesima decisione in quanto sarebbe stata adottata pur non risultando
soddisfatti i requisiti, previsti dal bando, di “garantire l’operatività completa del-
l’agenzia alla data di uscita del Regno Unito dall’Unione europea”, e di “assicu-
rare la continuità funzionale dei compiti dell’agenzia, in particolare la transizio-
ne rapida e senza soluzione di continuità nella nuova sede” .
(67)
Quanto alla ricevibilità del ricorso, il Governo ricorrente sosteneva che,
sebbene sia stata definita come una decisione presa dagli “Stati membri riunti
in sede di Consiglio”, si sarebbe in realtà trattato di una decisione imputabile al
Consiglio e perciò sindacabile dalla Corte di giustizia.
(64) Punto 24 dell’ordinanza.
(65) La parte che richiede un provvedimento provvisorio è nondimeno tenuta a provare i fatti che
si ritiene giustifichino la prospettiva di un danno del genere. In tal senso, ordinanze del vice-
presidente della Corte 7 marzo 2013 EDF/Commissione, C-551/12 P(R), EU:C:2013:157
punto 40, nonché del 1 marzo 2017, EMA/MSD Animal Health Innovation e Intervet inter-
national, C-512/16 P(R), non pubblicata, EU:C:2017:149, punti 94 e 95.
(66) Punto 36 dell’ordinanza: “tale richiesta si basa sull’ipotesi che l’annullamento dell’atto impu-
gnato implichi necessariamente la ripetizione della procedura in questione”.
(67) Alla pagina 4 del documento con cui la Commissione dichiara di aver esaminato tutte le
offerte ricevute, si è in particolare, soffermata sul requisito della continuità operativa, che
riguarda la capacità delle agenzie di operare durante la transizione ed immediatamente dopo
il trasferimento.
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