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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
medicinali (...) nel contesto del recesso del Regno Unito dall’Unione” .
(39)
Il punto 2 di detta procedura prevedeva l’organizzazione di un bando di
gara rivolto a tutti gli Stati dell’Unione, i quali avrebbero potuto partecipare
(40)
mediante presentazione di un’offerta .
(41)
L’offerta vincitrice sarebbe stata scelta attraverso un sistema di votazione
suddiviso in tre tornate successive, con voti espressi da ciascuno Stato a scruti-
nio segreto .
(42)
In caso di parità tra più offerte, si sarebbe proceduto mediante sorteggio
da parte della presidenza.
Tale offerta avrebbe dovuto rispettare alcuni criteri obiettivi definiti, quali:
1) la garanzia che l’agenzia potesse essere istituita in loco e potesse assu-
mere le proprie funzioni alla data del recesso del Regno Unito dall’Unione ;
(43)
2) l’accessibilità dell’ubicazione ;
(44)
3) l’esistenza di strutture scolastiche adeguate per i figli dei membri del
personale;
(39) Si veda il documento di lavoro del Consiglio del 22 giugno 2017, n. XT 21045/17. Testo
reperibile su https://www.consilium.europa.eu/media/21491/22-euco-conclusions-agen-
cies-relocation-it.pdf
(40) Allegato al testo della “Procedura in vista di una decisione sul trasferimento dell’Agenzia
europea dei medicinali (..) nel contesto del recesso del Regno Unito dall’Unione”.
(41) Va sottolineato come, all’interno del bando, viene specificato nell’Introduzione al punto 1
ultimo paragrafo che la procedura in oggetto “riguarda specificatamente la situazione attuale
e non costituisce un precedente per l’assegnazione di sedi di agenzie in futuro.
La procedura, infatti, non pregiudica le norme di diritto primario applicabili né le decisioni
già adottate relativamente alle sedi di agenzie o altri organismi dell’Unione.
(42) La prima in cui ciascuno Stato disponeva di un voto composto da 6 punti (3 punti da asse-
gnare all’offerta preferita, 2 punti per l’offerta secondariamente preferita ed 1 punto all’of-
ferta considerata al terzo posto).
Se un’offerta avesse ricevuto alla prima tornata 3 punti da parte di almeno 14 Stati membri
sarebbe stata ritenuta selezionata; in caso contrario si sarebbe proseguito con una seconda
tornata, in cui ciascuno Stato disponeva di un solo voto, da assegnare a una delle tre (o più)
offerte selezionate per la seconda tornata (ovvero quelle che avevano ricevuto maggiori pre-
ferenze).
Se un’offerta avesse totalizzato 14 voti, sarebbe stata ritenuta quella selezionata; una terza ed
ultima tornata, cui giungevano le più votate, dove ciascuno Stato membro disponeva di un
voto da assegnare alle offerte sinora selezionate: anche in questo caso, l’offerta maggiormen-
te votata sarebbe risultata vincente.
(43) La decisione sulla sede di un’agenzia dovrebbe essere presa prima della fine del processo legi-
slativo, onde consentire che l’agenzia sia istituita direttamente nel luogo in cui ha sede, al fine
di evitare, inutili periodi di permanenza coatta a Bruxelles nelle more della definizione della
sede definitiva, con connessi traslochi successivi di sede, trasferimenti o nuove assunzioni di
personale e, in generale, rallentamenti all’espletamento delle funzioni assegnate.
(44) Quindi della presenza di una valida rete di infrastrutture e servizi per raggiungere l’agenzia e
per permettere alla medesima di entrare efficacemente in contatto con i soggetti interessati
dal suo operato. Si vedano i criteri specifici di accessibilità al seguente par. 7 dell’orientamen-
to comune allegato alla Dichiarazione congiunta.
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