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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Negli ultimi anni il ricorso a questo tipo di agenzie è divenuto prassi
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consolidata all’interno dell’Unione europea, che le vede, da un lato, incaricate di
fornire alle istituzioni informazioni tecnico/scientifiche indipendenti e dall’al-
tro a promuovere la cooperazione tra gli Stati in diversi settori, contribuendo
all’attuazione di importanti politiche europee .
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Come anticipato, né i trattati, né il diritto derivato, contengono alcuna
indicazione espressa circa il potere delle istituzioni di creare organismi decen-
trati . Ciò spiega come mai il relativo procedimento sia variato nel tempo.
(21)
Le prime agenzie furono create tramite Regolamenti adottati dal
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Consiglio, utilizzando quale base giuridica la cosiddetta clausola di flessibilità di cui
all’art. 308 TCE (nuovo art. 352 TFUE) , giustificando la creazione delle
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agenzie come “azioni necessaria per realizzare (…) uno degli obiettivi di cui ai
trattati senza che questi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine”.
Successivamente, si è utilizzata la disposizione di diritto materiale che conferiva
all’Unione la competenza a legiferare nel settore di attività dell’agenzia .
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(19) Il riferimento è alla EFSA (European Food Safety Authority), EASA (European Aviation Safety
Agency), ENISA (European Union Agency for Network and Information Security), ECDC (European
Centre for Disease Prevention and Control), ERA (European Union Agency for Railways).
(20) Vi sono diversi motivi alla base del crescente utilizzo delle agenzie. Esse permettono alla
Commissione di concentrarsi sui suoi compiti principali, devolvendo alcune funzioni opera-
tive ad organismi esterni. Le agenzie forniscono ulteriore sostegno al processo decisionale,
riunendo le competenze tecniche o specialistiche disponibili a livello europeo e nazionale.
(21) Ad eccezione di talune pochissime agenzie le quali sono espressamente previste nel diritto
primario: si pensi in particolare, ad Eurojust (art. 85 TFUE), ad Europol (art. 88 TFUE),
nonché ad EDA (art. 42 TUE), ai sensi del quale però quest’ultimo organismo viene di fatto
semplicemente menzionato, dando quindi conto della sue esistenza, senza disciplinare la
modalità di una sua creazione o i poteri alla stessa delegabili.
(22) Ci si riferisce a: CdT, CEDEFOP, CPVO, EAR, EMCDDA, EMA, ETF, EU-OSHA,
EUROFOUND, FRA, GSA, OHIM
(23) In altri termini, l’articolo 352 del TFUE può servire come base giuridica unicamente quando
sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- l’azione prevista è “necessaria per raggiungere, nell’ambito delle politiche definite dai trat-
tati (ad eccezione della politica estera e di sicurezza comune), uno degli scopi dell’Unione”;
- non esiste alcuna disposizione del trattato che preveda un’azione per il raggiungimento di
tale “scopo”;
- l’azione prevista non deve condurre all’estensione delle competenze dell’UE al di là di
quanto previsto dai trattati.
Il procedimento previsto in questo caso prevede che su proposta della Commissione, il
Consiglio dell’UE adotta atti all’unanimità, previo consenso da parte del Parlamento euro-
peo. A ben vedere nella precedente versione, l’art. 308 TCE prevedeva non il consenso del
Parlamento bensì una mera consultazione non vincolante.
(24) Ne è un esempio l’Agenzia europea per l’ambiente (EEA) istituita sulla base dell’allora art. 130
TCE, ovvero la disposizione di diritto materiale che conferiva alla Comunità europea com-
petenze in materia ambientale. Si veda Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1210/90. Oltre
che ACER, BEREC Office, CFCA, EASA, ECHA, ECDC, EFSA, EIGE, EMSA, ENISA,
ERA, FRONTEX.
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