Page 132 - Rassegna 2019-4
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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



                  Negli ultimi anni il ricorso a questo tipo di agenzie  è divenuto prassi
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             consolidata all’interno dell’Unione europea, che le vede, da un lato, incaricate di
             fornire alle istituzioni informazioni tecnico/scientifiche indipendenti e dall’al-
             tro a promuovere la cooperazione tra gli Stati in diversi settori, contribuendo
             all’attuazione di importanti politiche europee .
                                                        (20)
                  Come  anticipato,  né  i  trattati,  né  il  diritto  derivato,  contengono  alcuna
             indicazione espressa circa il potere delle istituzioni di creare organismi decen-
             trati . Ciò spiega come mai il relativo procedimento sia variato nel tempo.
                (21)
                  Le  prime  agenzie   furono  create  tramite  Regolamenti  adottati  dal
                                    (22)
             Consiglio, utilizzando quale base giuridica la cosiddetta clausola di flessibilità di cui
             all’art.  308  TCE  (nuovo  art.  352  TFUE) ,  giustificando  la  creazione  delle
                                                      (23)
             agenzie come “azioni necessaria per realizzare (…) uno degli obiettivi di cui ai
             trattati senza che questi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine”.
             Successivamente, si è utilizzata la disposizione di diritto materiale che conferiva
             all’Unione la competenza a legiferare nel settore di attività dell’agenzia .
                                                                                 (24)

             (19)  Il riferimento è alla EFSA (European Food Safety Authority), EASA (European Aviation Safety
                  Agency), ENISA (European Union Agency for Network and Information Security), ECDC (European
                  Centre for Disease Prevention and Control), ERA (European Union Agency for Railways).
             (20)  Vi sono diversi motivi alla base del crescente utilizzo delle agenzie. Esse permettono alla
                  Commissione di concentrarsi sui suoi compiti principali, devolvendo alcune funzioni opera-
                  tive ad organismi esterni. Le agenzie forniscono ulteriore sostegno al processo decisionale,
                  riunendo le competenze tecniche o specialistiche disponibili a livello europeo e nazionale.
             (21)  Ad eccezione di talune pochissime agenzie le quali sono espressamente previste nel diritto
                  primario: si pensi in particolare, ad Eurojust (art. 85 TFUE), ad Europol (art. 88 TFUE),
                  nonché ad EDA (art. 42 TUE), ai sensi del quale però quest’ultimo organismo viene di fatto
                  semplicemente  menzionato,  dando  quindi  conto  della  sue  esistenza,  senza  disciplinare  la
                  modalità di una sua creazione o i poteri alla stessa delegabili.
             (22)  Ci  si  riferisce  a:  CdT,  CEDEFOP,  CPVO,  EAR,  EMCDDA,  EMA,  ETF,  EU-OSHA,
                  EUROFOUND, FRA, GSA, OHIM
             (23)  In altri termini, l’articolo 352 del TFUE può servire come base giuridica unicamente quando
                  sono soddisfatte le seguenti condizioni:
                  - l’azione prevista è “necessaria per raggiungere, nell’ambito delle politiche definite dai trat-
                  tati (ad eccezione della politica estera e di sicurezza comune), uno degli scopi dell’Unione”;
                  - non esiste alcuna disposizione del trattato che preveda un’azione per il raggiungimento di
                  tale “scopo”;
                  - l’azione prevista non deve condurre all’estensione delle competenze dell’UE al di là di
                  quanto previsto dai trattati.
                  Il  procedimento  previsto  in  questo  caso  prevede  che  su  proposta  della  Commissione,  il
                  Consiglio dell’UE adotta atti all’unanimità, previo consenso da parte del Parlamento euro-
                  peo. A ben vedere nella precedente versione, l’art. 308 TCE prevedeva non il consenso del
                  Parlamento bensì una mera consultazione non vincolante.
             (24)  Ne è un esempio l’Agenzia europea per l’ambiente (EEA) istituita sulla base dell’allora art. 130
                  TCE, ovvero la disposizione di diritto materiale che conferiva alla Comunità europea com-
                  petenze in materia ambientale. Si veda Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1210/90. Oltre
                  che ACER, BEREC Office, CFCA, EASA, ECHA, ECDC, EFSA, EIGE, EMSA, ENISA,
                  ERA, FRONTEX.

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