Page 127 - Rassegna 2019-4
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OSSERVATORIO

                                                  INTERNAZIONALE




                                                 Il trasferimento della sede

                                                 di un’Agenzia europea
                          Dottoressa
                        Martina FABIANI          Il caso EMA
                                                                       (*)
                 Dottoranda di ricerca in diritto pubblico
                presso l’Università di Roma “Tor Vergata”


                                                 Abstract

                     La questione tutt’oggi dibattuta ed ancora non conclusasi della cosiddetta Brexit, ha determi-
               nato più di una conseguenza. Quella analizzata in questo scritto si sofferma sulla necessità di trovare
               una nuova sede per l’Agenzia europea dei Medicinali (EMA - European medicines Agency) che è stata
               trasferita da Londra ad Amsterdam a seguito dell’attivazione della procedura di recesso, ex art. 50,
               par. 2 del TUE, da parte del Regno Unito. Il dibattito su tale trasferimento, concerne il tipo di pro-
               cedura approvata dai capi di Stato o di governo dell’Unione il 22 giugno 2017 e la successiva deci-
               sione adottata a margine del Consiglio dell’Unione europea in formazione “Affari generali”.
                     Da sempre, la scelta della sede di un’agenzia in seno all’Unione europea è stata ogget-
               to di negoziati politici che sono difficilmente inquadrabili all’interno di procedure normati-
               vamente disciplinate. Nel caso di specie la procedura adottata prevedeva la presentazione di
               un’offerta per ospitare l’agenzia da parte dei paesi membri interessati, con votazione suddi-
               visa in tre tornate successive. Se, come accaduto, al termine della votazione due o più can-
               didate si fossero trovate in una situazione di parità, si sarebbe proceduto tramite un sorteg-
               gio. Dal punto di vista giurisdizionale la querelle ha preso le mosse dai ricorsi presentati dal
               Comune di Milano e dal Governo della Repubblica italiana avverso la decisione citata, aven-
               do il sorteggio escluso Milano, che, secondo i ricorrenti, aveva le condizioni reali ed attuali
               migliori per ospitare l’agenzia. Il punto focale dei ricorsi sarebbe lo sviamento di potere per
               carenza di istruttoria, da parte della Commissione, sulle offerte presentate. 
                     In attesa della sentenza della Corte di giustizia in merito a tale doglianza, questo scritto ana-
               lizza alcune questioni interessanti, tra le quali stabilire quale sia la natura giuridica della decisione
               e se tale atto possa essere oggetto di un ricorso a norma dell’art. 263 TFUE. In via indiretta viene
               altresì toccato il tema del ruolo del Parlamento europeo, nella sua qualità di co-legislatore nella
               procedura legislativa ordinaria e della sua mancata partecipazione alla fase selettiva della sede.

               (*) Articolo sottoposto a referaggio anonimo.

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