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IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DI UN’AGENZIA EUROPEA: IL CASO EMA



               opera del Regolamento n. 2018/1718 , il Governo della Repubblica italiana ha
                                                   (14)
               presentano  un  nuovo  e  diverso  ricorso  di  annullamento  avverso  tale
               Regolamento  nella parte in cui si prevede il trasferimento della sede dell’EMA
               da Londra ad Amsterdam .
                                        (15)
                     Si anticipa che per entrambi i ricorsi pendenti dinanzi alla Corte di giusti-
               zia si è in attesa di decisione.


               2. Brevi cenni sulle Agenzie dell’Unione europea

                     La comparsa delle prime agenzie cosiddette di regolazione (o decentrate) ,
                                                                                         (16)
               viene fatta risalire al 1975 , quando questi organismi furono ideati con la fun-
                                        (17)
               zione di raccolta, scambio e ricerca di informazioni e documenti nei rispettivi
               campi d’interesse con lo scopo di fornire consulenza alle istituzioni .
                                                                                 (18)
               (14)  L’art. 1 del Regolamento (UE) 2018/1718 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo
                     del 14 novembre 2018 modifica il Regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda l’ubi-
                     cazione della sede dell’agenzia europea per i medicinali, (pubblicato nella G.U.U.E. L 29 del
                     16 novembre 2018, pag. 3) aggiungendo l’articolo 71-bis dove viene stabilito che “l’Agenzia
                     ha sede ad Amsterdam (Paesi Bassi)”.
               (15)  Causa  C-106/19  Italia  c.  Consiglio  e  Parlamento  dell’11  febbraio  2019,  reperibile  su
                     http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=212102&pageIndex=
                     0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=14978043.  Anche  in  questo
                     ricorso viene condannata la procedura seguita per la scelta della nuova sede che ha privato il
                     Parlamento europeo delle sue prerogative, limitando il suo ruolo alla fase di mera conferma
                     della scelta compiuta. Ed inoltre, nel ricorso si legge che “qualora dovesse ritenersi che effet-
                     tivamente il Regolamento non potesse che recepire la decisione presa il 20 novembre 2017,
                     e che dunque non siano state violate le prerogative del Parlamento, allora il Regolamento
                     stesso dovrà ritenersi affetto, in via derivata, dagli stessi vizi che affliggono detta decisione,
                     già denunciati dalla Repubblica italiana nel ricorso che ha dato origine alla causa C-59/18”.
               (16)  Si  differenziano  dalle  cosiddette  agenzie  esecutive,  organismi  pienamente  interni  alla
                     Commissione,  fondate  su  un’unica  base  giuridica:  il  Regolamento  (CE)  n.  58/2003  del
                     Consiglio, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcu-
                     ni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari, solitamente a carattere tempora-
                     neo. Queste agenzie hanno tutte sede a Bruxelles, pensate per lavorare sotto la stretta super-
                     visione della Direzione generale della Commissione competente per materia, sollevando que-
                     st’ultima da compiti di carattere amministrativo e finanziario.
               (17)  Ci si riferisce al CEDEFOP (formazione professionale) - Regolamento (CEE) n. 337/75 del
                     Consiglio del 10 febbraio 1975 - e all’EUROPFOUND (miglioramento delle condizioni di
                     vita  e  di  lavoro)  -  Regolamento  (CEE)  n.  1365/75  del  Consiglio  del  26  maggio  1975.
                     Entrambi tuttora operanti.
               (18)  Dette  agenzie  vedono  il  loro  maggior  sviluppo  nel  corso  degli  anni  Novanta,  quando,  con
                     l’estensione del mercato interno, vennero prevalentemente intese come strumenti atti ad imple-
                     mentare le politiche comunitarie. Si tratta della EEA (European Environment Agency), ETF
                     (European Training Foundation), EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction),
                     EU-OSHA (European Agency for Safethy and Healt at Work), CdT (Translation Centre for the Bodies of
                     the European Union), EUIPO (European Union Intellectual Property Office), CPVO (Community Plant
                     Variety Office), EMA (European Medicines Agency), EUROPOL (European Police Office).

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