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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



             tenendo a mente le peculiarità delle attività che ciascuna di esse è chiamata a
             gestire .
                   (29)
                  Detta proposta d’inquadramento, venne successivamente posta a base di
             un  progetto  di  accordo  interistituzionale,  proposto  dalla  Commissione  nel
             2005 , che tuttavia non ebbe seguito nel breve periodo.
                 (30)
                  Così, nel 2008, la Commissione decise di ritirare la proposta e di lanciare
             un processo di valutazione di tutte le agenzie esistenti , sollevando un interes-
                                                                (31)
             sante dibattito interistituzionale.
                  Solo nel 2012 si è arrivati alla stesura di un “orientamento comune” delle
             istituzioni, allegato alla Dichiarazione congiunta  del Parlamento europeo, del
                                                           (32)
             Consiglio dell’Unione e della Commissione europea , in cui, tra le altre questio-
                                                              (33)
             ni trattate in tema di agenzie, si enucleano una serie di criteri oggettivi “da tener
             presenti per contribuire al processo decisionale volto alla scelta della sede” .
                                                                                    (34)
             (29)  In realtà, vale la pena ricordare che già in seno alla Conferenza intergovernativa per la stipu-
                  lazione del Trattato di Nizza venne affrontata la questione dell’inserimento di una base giu-
                  ridica ad hoc per la creazione di agenzie, dove subì il veto posto dalla Commissione che
                  temeva di incentivare un fenomeno che avrebbe potuto mettere a rischio l’unità del potere
                  esecutivo  comunitario.  Interessante,  a  tal  proposito,  fu  la  posizione  espressa  dall’allora
                  Presidente  Romano  Prodi  a  difesa  dell’unità  del  potere  esecutivo,  rinvenibile  in  E.  VOS,
                  Agencies and European Union, in T. ZWART, L. VERHAY (a cura di), Agencies in European and
                  Comparative Law, Anversa, 2003, pagg. 128-129.
             (30)  “Progetto di accordo interistituzionale relativo all’inquadramento delle agenzie di regolazio-
                  ne”, presentato dalla Commissione il 25 febbraio 2005, COM(2005)59.
             (31)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul futuro delle
                  agenzie europee dell’11 marzo 2008, COM(2008)135 intitolato “Il futuro delle agenzie euro-
                  pee”   su   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:
                  52008DC0135&from=IT
             (32)   Dove si legge “Pur riconoscendo pienamente il carattere giuridicamente non vincolante della
                  presente dichiarazione congiunta e dell’orientamento comune allegato, e fatte salve le rispet-
                  tive attribuzioni nella procedura legislativa e nelle procedure di bilancio annuali, le istituzioni
                  terranno conto del presente orientamento comune nel contesto di tutte le future decisioni in
                  materia di agenzie decentrate dell’UE, in base ad un’analisi caso per caso”.
             (33)  Dichiarazione congiunta del Parlamento,del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentra-
                  te, 19 luglio 2012, cit., punto I.4-5, all’interno del quale si legge “pur riconoscendo pienamente il
                  carattere giuridicamente non vincolante della presente dichiarazione congiunta e dell’orientamento
                  comune in allegato, le istituzioni ne terranno nel contesto di tutte le future decisioni in materia di
                  agenzie decentrate dell’UE, in base ad un’analisi caso per caso”. Su https://europa.eu/european-
                  union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_it.pdf
             (34)  Art. 6 terzo capoverso dell’allegato:
                  - garanzia che l’agenzia possa essere istituita in loco all’entrata in vigore dell’atto istitutivo;
                  - l’accessibilità dell’ubicazione;
                  - l’esistenza di strutture scolastiche adeguate per i figli dei membri del personale;
                  - un adeguato accesso al mercato del lavoro, alla sicurezza sociale e all’assistenza sanitaria per
                  i coniugi dei figli;
                  - la continuità operativa e in ultimo la distribuzione geografica.
                  Al riguardo si cita il Consiglio europeo del dicembre 2003, dove gli Stati membri hanno con-
                  venuto di dare la priorità ai nuovi Stati aderenti nella distribuzione delle sedi di uffici o agen-
                  zie istituite in futuro.

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