Page 135 - Rassegna 2019-4
P. 135

IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DI UN’AGENZIA EUROPEA: IL CASO EMA



                     Il paragrafo 6 dell’orientamento comune citato, intitolato “sede dell’agen-
               zia e ruolo del paese ospitante”, a ben vedere, lascia impregiudicata  la scelta
                                                                                 (35)
               politica sulla sede di un’agenzia.
                     Tale scelta infatti, seppur rispondente a determinati criteri, viene presa di
               comune accordo dai rappresentanti degli Stati membri riuniti a livello di capi di
               Stato o di governo  o dal Consiglio. Ovviamente l’alternativa tra l’affidare il
                                  (36)
               compito di scegliere la sede al comune accordo dei Capi di Stato e di governo
               ovvero al Consiglio non è di poco conto.
                     Nel primo caso la, scelta non è imputabile a un’istituzione dell’Unione e
               dunque  non  è  soggetta  a  sindacato  da  parte  della  Corte  di  giustizia  né  il
               Parlamento è in grado di esercitare  il proprio ruolo. Diversa sarebbe la soluzio-
               ne nel caso in cui fosse il Consiglio a decidere .
                                                            (37)


               3. Il caso EMA: la decisione sul trasferimento della sede

                     La Dichiarazione congiunta citata, ha inteso iniziare un percorso di razio-
               nalizzazione della scelta della sede, al fine di lasciare tale decisione non più al
               mero dialogo politico tra Stati membri, ma di vincolare lo stesso ad un nucleo
               duro di requisiti minimi che rendessero più oggettiva e trasparente la scelta della
               sede.
                     In tal senso, al  fine di stabilire quale sarebbe stata la nuova sede dell’EMA,
               a margine del Consiglio europeo di Bruxelles del 22 giugno 2017, i capi di Stato
               e di governo dei 27 Stati membri  hanno approvato, su proposta del presiden-
                                               (38)
               te  del  Consiglio  europeo  e  del  presidente  della  Commissione  europea,  la
               “Procedura in vista di una decisione sul trasferimento dell’Agenzia europea dei


               (35)  D’altronde, anche a margine del Consiglio europeo di Bruxelles del 29 ottobre 1993 - con
                     cui venne decisa la sede dell’EMA a Londra - , la fissazione delle sedi di taluni uffici ed agen-
                     zie era stata operata mediante “Decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti dei
                     governi degli stati membri, riuniti a livello di capi di stato o di governo”. Modalità, quest’ul-
                     tima, che la Dichiarazione congiunta ripete e ribadisce nel suo allegato al summenzionato
                     paragrafo 6. Situazione riproposta anche al successivo Consiglio europeo di Bruxelles del 12
                     e 13 dicembre 2003 con cui gli Stati membri hanno raggiunto un accordo sulla fissazione
                     delle sedi di taluni uffici ed agenzie dell’UE, si veda Decisione 5381/04. Testo allegato alle
                     Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo, pag. 28.
               (36)  In questo contesto può menzionarsi che anche la stessa scelta delle sedi delle istituzioni
                     dell’Unione a norma dell’art. 341 TFUE la avviene “d’intesa comune dai governi degli Stati
                     membri”.
               (37)  La  prassi  pende  sensibilmente  a  favore  della  prima  ipotesi,  dal  momento  che  solo  per
                     CEPOL, FRONTEX, EIOPA, ESMA, eu-LISA e SRB la scelta della sede non è stata adot-
                     tata dagli Stati membri.
               (38)  Non era partecipe il Regno Unito.

                                                                                        133
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140