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IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DI UN’AGENZIA EUROPEA: IL CASO EMA
Il paragrafo 6 dell’orientamento comune citato, intitolato “sede dell’agen-
zia e ruolo del paese ospitante”, a ben vedere, lascia impregiudicata la scelta
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politica sulla sede di un’agenzia.
Tale scelta infatti, seppur rispondente a determinati criteri, viene presa di
comune accordo dai rappresentanti degli Stati membri riuniti a livello di capi di
Stato o di governo o dal Consiglio. Ovviamente l’alternativa tra l’affidare il
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compito di scegliere la sede al comune accordo dei Capi di Stato e di governo
ovvero al Consiglio non è di poco conto.
Nel primo caso la, scelta non è imputabile a un’istituzione dell’Unione e
dunque non è soggetta a sindacato da parte della Corte di giustizia né il
Parlamento è in grado di esercitare il proprio ruolo. Diversa sarebbe la soluzio-
ne nel caso in cui fosse il Consiglio a decidere .
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3. Il caso EMA: la decisione sul trasferimento della sede
La Dichiarazione congiunta citata, ha inteso iniziare un percorso di razio-
nalizzazione della scelta della sede, al fine di lasciare tale decisione non più al
mero dialogo politico tra Stati membri, ma di vincolare lo stesso ad un nucleo
duro di requisiti minimi che rendessero più oggettiva e trasparente la scelta della
sede.
In tal senso, al fine di stabilire quale sarebbe stata la nuova sede dell’EMA,
a margine del Consiglio europeo di Bruxelles del 22 giugno 2017, i capi di Stato
e di governo dei 27 Stati membri hanno approvato, su proposta del presiden-
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te del Consiglio europeo e del presidente della Commissione europea, la
“Procedura in vista di una decisione sul trasferimento dell’Agenzia europea dei
(35) D’altronde, anche a margine del Consiglio europeo di Bruxelles del 29 ottobre 1993 - con
cui venne decisa la sede dell’EMA a Londra - , la fissazione delle sedi di taluni uffici ed agen-
zie era stata operata mediante “Decisione adottata di comune accordo dai rappresentanti dei
governi degli stati membri, riuniti a livello di capi di stato o di governo”. Modalità, quest’ul-
tima, che la Dichiarazione congiunta ripete e ribadisce nel suo allegato al summenzionato
paragrafo 6. Situazione riproposta anche al successivo Consiglio europeo di Bruxelles del 12
e 13 dicembre 2003 con cui gli Stati membri hanno raggiunto un accordo sulla fissazione
delle sedi di taluni uffici ed agenzie dell’UE, si veda Decisione 5381/04. Testo allegato alle
Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo, pag. 28.
(36) In questo contesto può menzionarsi che anche la stessa scelta delle sedi delle istituzioni
dell’Unione a norma dell’art. 341 TFUE la avviene “d’intesa comune dai governi degli Stati
membri”.
(37) La prassi pende sensibilmente a favore della prima ipotesi, dal momento che solo per
CEPOL, FRONTEX, EIOPA, ESMA, eu-LISA e SRB la scelta della sede non è stata adot-
tata dagli Stati membri.
(38) Non era partecipe il Regno Unito.
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